AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.185
Data decisione, Autorità: 12.02.2001, TRAM
Incarto n. 52.2000.00185
Lugano 12 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 luglio 2000 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 20 giugno 2000 (n. 2529) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 23 dicembre 1999 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora per __________ e __________ (ricongiungimento famigliare);
viste le risposte:
19 luglio 2000 del Dipartimento delle istituzioni,
30 agosto 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La cittadina dominicana __________ è entrata la prima volta in Svizzera nell'aprile 1992 proveniente dall'Italia, beneficiando fino al mese di novembre dello stesso anno di diversi permessi di dimora di breve durata per lavorare come artista in alcuni locali notturni. Per gli stessi motivi, la ricorrente ha soggiornato nuovamente nel nostro Paese dal marzo all'ottobre 1993. In seguito, essa è ripartita alla volta dell'Italia. Rientrata in Svizzera il 7 febbraio 1994 priva del necessario visto__________ è stata tuttavia autorizzata a soggiornarvi temporaneamente, in quanto era in procinto di sposarsi con il cittadino italiano __________, titolare di un permesso di domicilio. Il matrimonio è stato celebrato l'11 maggio 1994 a __________. Per vivere insieme al marito, la ricorrente ha infine ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato. Dalla loro unione, il 17 giugno 1997 è nata __________.
B. a) Il 24 marzo 1997 un'amica di famiglia ha chiesto all'allora Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione) del Dipartimento delle istituzioni, per il tramite del Consolato generale della Confederazione Svizzera a Santo Domingo, che le cittadine dominicane __________ e __________ potessero entrare nel nostro Paese per vivere insieme alla madre, qui ricorrente.
b) Il 3 settembre 1997 la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda. Ha rilevato che __________ era al beneficio di un permesso di dimora che non le conferiva un diritto a farsi raggiungere in Svizzera dalle bambine; ha pure ritenuto che la madre non avesse mantenuto con esse stretti rapporti affettivi a partire dalla loro separazione, segnatamente dal 1994, e che il suo alloggio fosse inadeguato per ospitarle. Ha pure evidenziato la mancanza di concrete garanzie finanziarie per mantenerle nel nostro Paese. La decisione - resa sulla base degli art. 4 e 16 LDDS, 8 ODDS, 11, 38 e 39 OLS - non è stata impugnata.
C. a) Il 23 luglio 1998 __________ ha chiesto al dipartimento, sempre tramite il Consolato generale elvetico a Santo Domingo, che __________ potesse entrare definitivamente in Svizzera. Su richiesta dell'autorità, il marito della ricorrente ha indicato che, per il momento, non era previsto il ricongiungimento con __________, poiché stava studiando.
b) Con decisione 7 settembre 1998 - fondata ancora sugli art. 4 e 16 LDDS, 8 ODDS, 38 e 39 OLS - la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda in quanto verteva su un ricongiungimento parziale della famiglia, non era dimostrata l'esistenza di un legame stretto ed intensamente vissuto tra madre e figlia, e le garanzie finanziarie per il mantenimento della fanciulla erano insufficienti.
D. a) Il 22 novembre 1999 __________ e __________ hanno presentato, tramite una loro zia, una nuova domanda di entrata sul suolo elvetico per vivere con la madre. L'11 maggio precedente, quest'ultima aveva ottenuto il diritto al permesso di domicilio.
b) Il 23 dicembre 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha rifiutato il rilascio di un permesso di dimora in favore delle figlie dell'insorgente. Richiamate le precedenti decisioni cresciute in giudicato, il dipartimento ha ritenuto che __________ non avesse dimostrato di aver mantenuto stretti legami affettivi con la prole da quando soggiornava stabilmente in Svizzera. Ha inoltre dato importanza al fatto che le figlie della ricorrente vivevano da sempre nella Repubblica Dominicana, dove risiedeva il padre. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 16 e 17 LDDS, 8 ODDS.
E. Con giudizio 20 giugno 2000, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo ha ritenuto che non fossero dati i presupposti per autorizzare il ricongiungimento familiare, perché il legame tra la madre e le sue due figlie - ormai prossime a entrare nel mondo del lavoro - non appariva intenso ed effettivamente vissuto a seguito della durata pluriennale della separazione volontaria tra le stesse e alle informazioni inesatte fornite dall'insorgente sulla sua prole. Ha considerato inoltre che non vi erano interessi famigliari preponderanti tali da modificare le relazioni come erano state vissute fino a quel momento: __________ e __________ sono nate e cresciute nella Repubblica Dominicana, dove hanno sempre vissuto presso la nonna materna, gli zii e le cugine, che le accudivano da quando la madre era partita per l'estero. Secondo l'Esecutivo cantonale, non portavano a diversa conclusione gli asseriti problemi di salute di __________: sua madre ne era in ogni caso al corrente dal 1996 e non ne aveva mai fatto accenno nelle diverse domande concernenti il permesso di soggiorno. Infine, il Governo ha ritenuto che la figlia della ricorrente potesse continuare a farsi curare nel suo Paese d'origine.
F. Contro la predetta pronunzia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che a __________ e a __________ venga rilasciato un permesso per soggiornare in Svizzera. Sostiene di avere diritto al ricongiungimento famigliare in virtù degli art. 9 e 10 della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, 8 CEDU e 17 cpv. 2 LDDS. Eccepisce una violazione del diritto di essere sentito garantito dagli art. 12 della citata Convenzione dell'ONU e 29 Cost. Ritiene inoltre che la decisione dipartimentale sia arbitraria e contraria al principio della buona fede (art. 9 Cost), in quanto l'autorità di prime cure avrebbe sistematicamente respinto le domande di soggiorno in favore delle figlie con diversi pretesti (omessa dimostrazione di un legame intensamente vissuto tra madre e figlie, alloggio inadeguato, mancanza di un permesso di domicilio, assenza di garanzie finanziarie per il mantenimento). Sottolinea di soddisfare ora tutte le condizioni necessarie. Asserisce inoltre di aver mantenuto con le figlie uno stretto legame tramite il versamento regolare di denaro, visite e continui contatti telefonici ed epistolari e occupandosi della loro educazione. Critica il Governo per non aver esperito un'istruttoria al fine di accertare che la relazione tra di loro è intensamente vissuta. Pone in evidenza che tra l'inoltro del ricorso al Consiglio di Stato e la relativa decisione si sarebbero verificati alcuni fatti rilevanti che avrebbero mutato radicalmente l'attuale situazione di affidamento delle fanciulle. In questo senso, indica che sua madre, malata e bisognosa di assistenza medica, si sarebbe nel frattempo trasferita a New York, ospite di sua sorella; sua cognata avrebbe lasciato l'isola e si sarebbe trasferita in Spagna per lavoro, dove sarà raggiunta tra poco dal marito unitamente alle loro tre figlie; si sarebbe invece sposata e avrebbe dato alla luce un figlio pochi mesi fa una delle sue due cugine che si alternavano con sua madre e suo fratello nella cura di __________ e __________. Sostiene inoltre che queste ultime corrono il rischio di non avere più nessuno che possa accudirle, dal momento che non hanno nemmeno contatti con il loro padre. Chiede infine che vengano sentiti suo marito, le sue due figlie e suo fratello __________, e che si proceda a diversi accertamenti al fine di dimostrare l'effettiva partenza per l'estero di sua madre e di sua cognata.
G. All'accoglimento del gravame, dopo nuova e attenta valutazione della fattispecie, si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
H. Il 10 ottobre 2000 la ricorrente ha versato agli atti diversa documentazione volta a rendere verosimile che sua madre, sua sorella e sua cognata risiedono all'estero. Ha inoltre ribadito che le sue figlie sono attualmente ospiti del fratello, il quale starebbe per raggiungere la moglie in Spagna. Invitate a pronunciarsi su tali risultanze, le autorità inferiori hanno osservato che l'attuale situazione famigliare di __________ e __________ non era mutata al punto tale da rendere necessario il loro soggiorno in Svizzera presso la madre.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 388, consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste alcun trattato conchiuso tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Dominicana che regoli in modo specifico il soggiorno nel nostro Paese dei cittadini dominicani, dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso per ricongiungimento famigliare. Anche la Convenzione 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107) non istituisce un diritto in tal senso (DTF 124 II 361, consid. 3b).
1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con questi ultimi.
__________ ha indicato di avere una figlia nata il __________ di nome __________. In precedenza, la ricorrente aveva tuttavia dichiarato alla Sezione degli stranieri che sua figlia si chiamava __________ (v. domanda 23 febbraio 1994 di rilascio di un permesso di dimora per vivere insieme al futuro marito), mentre il 22 settembre 1994 aveva precisato di essere madre di __________. Orbene, dagli atti risulta che la figlia di __________ si chiama ufficialmente __________, nata da una relazione con il connazionale __________, che l'ha riconosciuta il 4 giugno 1987 (v. estratto dell'Ufficio dello stato civile di __________ del 16 giugno 1987). L'insorgente è inoltre domiciliata in Svizzera dal maggio 1999. La domanda di ricongiungimento famigliare è stata depositata il 22 novembre successivo, quando __________ aveva poco più di 13 anni: conformemente alla norma menzionata, di principio, essa dispone dunque di un diritto al permesso sollecitato. Se quindi la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, la Corte federale la dichiarerebbe ammissibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto ricevibile anche avanti al Tribunale cantonale amministrativo.
Per quanto riguarda invece __________, la quale aveva poco più di 15 anni al momento del deposito della domanda, il Consolato generale di Svizzera a Santo Domingo, in occasione delle diverse richieste di ricongiungimento famigliare, aveva sollevato dubbi - ripresi in seguito dal Consiglio di Stato nella decisione impugnata - sul fatto che la fanciulla fosse realmente figlia della ricorrente, in quanto era stata riconosciuta dal padre ben dieci anni dopo la secondogenita (v. osservazioni 17 aprile 1997 e 2 dicembre 1999 della rappresentanza consolare elvetica). Sia come sia, la questione non necessita di essere approfondita. Le perplessità espresse dalle menzionate autorità, anche se si rivelassero fondate, non muterebbero l'esito del presente giudizio.
1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare, a protezione della propria vita familiare, l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. La legittimazione a ricorrere compete in questi casi sia allo straniero a cui è stato negato il permesso, sia al parente con il quale egli intende ricongiungersi in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c). Nella fattispecie, la ricorrente sostiene esplicitamente di avere mantenuto con __________ e __________ un legame vivo e intenso per aver regolarmente reso loro visita nella Repubblica Dominicana, telefonato, scritto e versato loro del denaro al fine di assicurarne il mantenimento. Per rendere verosimile queste affermazioni, l'insorgente ha versato agli atti copia di alcuni biglietti d'aereo recenti, di diverse bollette telefoniche, di alcuni ordini di bonifico bancario e di una serie di ricevute di bollettini di versamento internazionale. Sapere se il gravame in esame sia ricevibile dal punto di vista della predetta disposizione convenzionale può tuttavia restare indeciso, dal momento che il Tribunale può entrare nel merito del medesimo in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS.
1.6. Il gravame è inoltre tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm). Come si vedrà in appresso (consid. 2), il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 29 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti. In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento di rilievo per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43). Va osservato inoltre che l'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo non conferisce allo stesso un diritto assoluto ad essere sentito personalmente, ovvero oralmente. A seconda del caso e delle circostanze, è sufficiente che egli possa esprimersi per iscritto o tramite un rappresentante (cfr. n. 2 di tale disposizione; DTF 124 II 368 consid. 3c).
2.2. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che non fosse necessario raccogliere le testimonianze offerte dalla ricorrente, in quanto non apparivano necessarie ai fini del giudizio (consid. A). Siffatta motivazione basta per giustificare il diniego, da parte dell'Esecutivo cantonale, di esperire un'istruttoria. La documentazione annessa era infatti sufficiente per l'emanazione della risoluzione governativa. Tenuto conto delle prove già presenti agli atti, questo Tribunale ritiene anch'esso che non sia necessario interrogare il marito __________ e il fratello dell'insorgente __________, dal momento che tali testimonianze non fornirebbero elementi di rilievo per il giudizio (v. in seguito, consid. 4 e 5). Per quanto riguarda __________ e __________, esse hanno avuto la possibilità di esprimersi per bocca della madre ed è indubbio che le richieste avanzate dalla ricorrente riflettano il desiderio delle fanciulle di potersi stabilire in Svizzera. In questo modo, il loro diritto di essere sentite è stato salvaguardato. Infine, per quanto concerne invece l'asserita modifica delle relazioni famigliari esistenti, nel corso della procedura dinnanzi a questo Tribunale la ricorrente ha già versato agli atti diversa documentazione al fine di rendere verosimile che sua sorella __________ nonché sua madre __________ risiedono negli Stati Uniti (doc. 1 e 2) e che l'altra sorella, __________, si è trasferita in Spagna insieme a suo fratello __________ e alla cognata __________ (doc. 3, 4 e 5). In virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove offerte, le richieste formulate dall'insorgente non vengono pertanto accolte.
L'art. 17 cpv. 2 LDDS ha per scopo quello di permettere ed assicurare a livello giuridico un'effettiva convivenza famigliare (DTF 119 Ib 81 consid. 2c). Tale disposto può essere di conseguenza invocato solo per favorire una tale convivenza; ciò non è il caso se lo straniero domiciliato in Svizzera vive separato dai figli per anni e poco prima che essi compiano i diciotto anni li fa venire nel nostro paese. In questi casi, si presume che il vero obiettivo non è l'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno. Un'eccezione può unicamente sussistere se validi motivi hanno impedito un ricongiungimento più tempestivo (DTF 119 Ib 88 consid. 3a). Benché la norma sia stata essenzialmente concepita dal legislatore federale per permettere il ricongiungimento dell'intero nucleo famigliare, essa è applicabile per analogia nell'ambito di famiglie monoparentali (DTF 125 II 585). In questi casi non esiste però un diritto incondizionato dei figli che vivono all'estero a raggiungere il genitore stabilitosi in Svizzera. Essi hanno però diritto di essere inclusi nel permesso del genitore domiciliato nel nostro Paese, solo se è con quest'ultimo che essi hanno le relazioni familiari più intense. Nella valutazione di tale aspetto, si deve tenere conto non soltanto delle circostanze passate, ma anche di eventuali cambiamenti successivi e delle prospettive future (DTF 118 Ib 159 consid. 2b). In ogni caso non può essere ritenuto come unicamente determinante il fatto che il figlio abbia sempre vissuto all'estero, dove ha allacciato i legami più stretti, altrimenti il ricongiungimento famigliare non diverrebbe in pratica mai possibile. E' necessario per contro accertare presso quale dei genitori la prole abbia vissuto, e, in caso di divorzio, chi ne ha ricevuto l'affidamento; se nel frattempo gli interessi dei figli si sono modificati, l'adattamento alla nuova situazione famigliare dovrebbe, di principio, essere dapprima regolato dal diritto civile. Tuttavia, anche nei casi in cui uno dei genitori vive in Svizzera e il figlio è restato nel proprio Paese d'origine in cura ad una terza persona o presso un altro famigliare che non sia né il padre né la madre, valgono per analogia i principi appena esposti (DTF 125 II 588 segg. consid. 2c). Va inoltre ricordato che dagli art. 9 e 10 della Convenzione sui diritti dei fanciulli non può essere dedotto un diritto, né per il bambino né per i suoi genitori, al raggruppamento famigliare. D'altra parte, la Svizzera ha formulato una riserva in relazione all'art. 10 cpv. 1 della citata Convenzione, proprio per quanto riguarda l'applicazione del medesimo nell'ambito di questioni legate al ricongiungimento famigliare di cittadini stranieri (DTF 124 II 361 consid. 3b con rif.).
4.1. In concreto, nel febbraio 1994 la ricorrente è rientrata in Svizzera, dove si è sposata nel maggio successivo con un cittadino italiano titolare di un permesso C. A quel momento, __________ aveva già trascorso gran parte del tempo separata dalle proprie bambine, allorquando queste ultime avevano un'età in cui necessitavano maggiormente della presenza della madre. Difatti, l'insorgente aveva lasciato il suo Paese d'origine, quantomeno già nel 1992: nell'aprile di quell'anno essa era entrata in Svizzera proveniente dall'Italia, rimanendovi otto mesi, allo scopo di lavorare come artista in diversi locali notturni. Dopo essersi trasferita nella Repubblica Dominicana, essa è rientrata in Svizzera nel marzo 1993, dove ha soggiornato fino all'ottobre successivo per lavorare come artista. Dopodiché, la ricorrente ha lasciato il territorio elvetico: non per tornare definitivamente nel suo Paese d'origine, bensì per risiedere in Italia. Se ne deduce che __________ non è stata costretta ad allontanarsi dalle proprie figlie, ma ha scelto la via della separazione per cercare migliori opportunità all'estero. Dopo il matrimonio, l'interessata ha poi atteso quasi tre anni prima di chiedere l'autorizzazione a farsi raggiungere dalla prole. Va pure tenuto in considerazione l'atteggiamento assunto dall'insorgente verso le autorità di polizia degli stranieri, alle quali aveva sottaciuto, fino al 1997, di essere madre di due figlie di nome __________ e __________ (art. 3 cpv. 2 LDDS e 8 cpv. 4 ODDS; cfr. pure DTF 115 Ib 98 consid. 3b). Questo modo di agire suscitava ulteriori dubbi circa l'intensità del legame. Il 3 settembre 1997 la Sezione degli stranieri ha dunque rifiutato il ricongiungimento famigliare, in quanto la ricorrente non aveva reso verosimile di aver mantenuto con le figlie stretti rapporti affettivi a partire dalla sua entrata definitiva in Svizzera. Tanto più che l'alloggio era insufficiente e mancavano pure concrete garanzie di mantenimento della prole. Pure la successiva domanda di autorizzazione d'entrata del 23 luglio 1998 è stata respinta dal dipartimento: non solo perché verteva su un ricongiungimento famigliare parziale, ma ancora perché non era provata l'esistenza di un legame stretto ed effettivamente vissuto tra madre e figlia. Contro queste decisioni, l'insorgente non ha presentato ricorso, accettandole. Visto quanto precede, il dipartimento non poteva dunque che rifiutare l'ennesima domanda di raggruppamento famigliare, sottolineando ancora la mancanza di stretti rapporti affettivi. E' quindi a torto che la ricorrente critica l'autorità di prime cure, ritenendo che essa abbia violato il principio della buona fede per aver sistematicamente respinto le sue diverse domande formulate a favore della sua prole.
4.2. Ora, a prescindere dall'esistenza o meno di un legame attuale intenso e vivo delle figlie con la madre - invocato da quest'ultima con il versamento di denaro e con le recenti telefonate, lettere e visite nel suo Paese d'origine - occorre accertare se sussistono interessi familiari preponderanti che esigono una modifica delle relazioni esistenti rispetto alle precedenti richieste di autorizzazione di ricongiungimento famigliare. La ricorrente adduce che sua madre __________, la quale si sarebbe occupata di __________ e __________ unitamente a suo figlio __________, sarebbe malata e bisognosa di assistenza medica e si sarebbe nel frattempo trasferita a New York ospite di un'altra sorella, Altagracia (doc. 1 e 2). Sua cognata __________ si sarebbe trasferita in Spagna per lavoro, dove starebbe per essere raggiunta dal marito __________ unitamente alle loro tre figlie. Si sarebbe invece sposata e avrebbe dato alla luce un figlio pochi mesi fa una delle sue due cugine, che si alternavano con la madre dell'insorgente e il di lei fratello nella cura e l'educazione di __________ e __________. Non essendoci altre persone in grado di occuparsi della prole, sostiene la ricorrente, s'imporrebbe pertanto il ricongiungimento famigliare richiesto, visto che le figlie non avrebbero praticamente nessun contatto con il padre, il quale si sarebbe sempre disinteressato della loro sorte. __________ invoca tali circostanze per la prima volta dinnanzi al Tribunale, nonostante ne fosse già al corrente prima dell'emanazione della decisione del Consiglio di Stato. In questo modo, la ricorrente non ha rispettato l'onere di offrire tempestivamente le prove su fatti personali di sua conoscenza, che le autorità elvetiche non avrebbero potuto raccogliere senza la sua collaborazione, se non con difficoltà. Difatti, quest'obbligo incombe all'insorgente, indipendentemente dalla massima ufficiale che regge la procedura (DTF 124 II 365 consid. 2b; 122 II 385 consid. 4c/cc e rinvii). Di fronte ad una situazione famigliare così complessa, unita alla confusione sul nome di __________ (v. consid. 1.4.), s'imponeva immediatamente maggiore chiarezza da parte dell'interessata. Ma tant'è. Una verifica di quanto asserito dalla ricorrente, la quale non indica nemmeno la data esatta di partenza dei parenti per l'estero, non è comunque necessaria, in quanto l'attuale situazione famigliare di __________ e __________ non si è in ogni caso modificata al punto tale da rendere necessario il soggiorno di queste ultime in Svizzera presso la madre, unico legame che hanno nel nostro Paese. Da circa otto anni, l'insorgente è infatti assente in modo definitivo dalla Repubblica Dominicana. Da quando la madre si è separata da __________ e __________, queste ultime vivono presso lo zio __________, il quale continua ad occuparsi di loro (doc. F: dichiarazione giurata 5 gennaio 2000 di __________). Del resto, la sua imminente partenza per la Spagna, dove soggiornerebbe sua moglie per motivi di lavoro, non si è ancora concretizzata (doc. 5; scritto 10 ottobre 2000 di __________). La ricorrente non fa nemmeno valere l'impossibilità che possa continuare ad assisterle l'altra sua cugina. Inoltre, contrariamente a quanto addotto dall'insorgente, il padre naturale di __________ e __________ non è assente dalla vita delle fanciulle. __________ non ha incontrato difficoltà a raccogliere da __________ le diverse autorizzazioni di espatrio per le figlie (v. procura speciale 6 marzo 1997, dichiarazioni 7 luglio 1998 e 28 luglio 1999). Non porta a diversa conclusione che __________ soffra di disturbi alla tiroide (v. diversi certificati medici dominicani prodotti dinnanzi al Consiglio di Stato). In primo luogo, l'insorgente ha invocato gli asseriti problemi di salute della figlia per la prima volta con la domanda di ricongiungimento famigliare in rassegna, nonostante ne fosse al corrente sin dal 1996. Inoltre, non risulta che le condizioni di salute della fanciulla si siano aggravate e che non possa continuare a essere curata nel suo Paese d'origine come finora (doc. G-P).
4.3. La situazione non è quindi mutata in maniera tale da giustificare il rilascio dell'autorizzazione richiesta. Che __________ abbia chiesto il ricongiungimento famigliare con le figlie solo qualche mese dopo aver ottenuto un permesso di domicilio, adducendo di poter infine fornire concrete garanzie per mantenere le figlie in Svizzere e offrire loro un alloggio adeguato, non è dunque di decisivo rilievo. Inoltre __________ e __________ sono nate e risiedono da sempre nella Repubblica Dominicana. È dunque in quel paese che hanno i loro legami sociali e culturali più stretti. Dato che nel loro Paese d'origine sono ancora presenti parenti che continuano ad occuparsi delle stesse, non appare dunque appropriato inserirle in un ambiente di cui non conoscono la lingua e in un sistema socioprofessionale totalmente diverso dal loro. In siffatte circostanze, non si vedono oggettivamente quali possano essere i fattori che hanno spinto __________ ad avviare una nuova pratica per ricongiungersi con __________ e __________, se non, verosimilmente, la volontà che queste ultime beneficiassero di un futuro migliore, segnatamente una formazione ed un avvenire professionale più favorevoli di quelli ottenibili nella Repubblica Dominicana.
4.4. Visto quanto precede, si deve concludere che i presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono adempiuti e che il principio della proporzionalità non è stato violato. A torto quindi la ricorrente rimprovera il dipartimento di aver sistematicamente respinto le domande di soggiorno in favore delle figlie, ogni volta con diversi pretesti. Il ricorso, su questo punto, va dunque respinto.
5.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).
5.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza di un'ingerenza nella vita famigliare giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera - appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed infine che la continuazione delle relazioni familiari non siano ostacolate dall'autorità (ibidem).
5.3. In concreto, è da escludere che l'art. 8 CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od appaia anche solo violato. In primo luogo, madre e figlie vivono definitivamente separate almeno dal 1994. Non vi sono inoltre interessi famigliari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tiene conto che, come è già stato spiegato dianzi, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera della prole della ricorrente risponda al soddisfacimento di obiettivi di natura essenzialmente economica. Va infine rilevato che nulla impedisce a __________ di continuare a mantenere le relazioni personali come le ha intrattenute con le figlie finora. Non risulta del resto che la madre abbia incontrato ostacoli di rilievo recandosi nella Repubblica Dominicana per render loro visita. Da questo punto di vista, la decisione impugnata è compatibile con l'art. 8 CEDU.
Rifiutando di rilasciare il permesso di dimora alle figlie della ricorrente, le autorità inferiori non hanno disatteso nessuna normativa internazionale e federale. La decisione censurata non procede infatti da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata e non appare di conseguenza insostenibile e in contrasto con la giurisprudenza dell'alta Corte federale, cui essa è ispirata.
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 10 e 12 della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo; 8 CEDU; 9 e 29 nCost; 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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