AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.147
Data decisione, Autorità: 26.02.2001, TRAM
Incarto n. 52.2000.00147
Lugano 26 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 maggio 2000 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 16 maggio 2000 (n. 1967) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 9 marzo 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca dell'assicurazione del rilascio di un permesso di dimora;
viste le risposte:
7 giugno 2000 del Dipartimento delle istituzioni,
14 giugno 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il cittadino cingalese di etnia tamil __________ è entrato in Svizzera nel novembre 1988 depositando una domanda d'asilo. Privo di documenti di legittimazione, il ricorrente si identificava sotto il nome di __________, nato il __________. Il 30 novembre 1995 l'Ufficio federale dei rifugiati (in seguito: UFR) ha respinto la domanda d'asilo, ammettendolo tuttavia provvisoriamente (permesso F) nel cantone Ticino in virtù della situazione che regnava nel suo Paese d'origine.
B. a) Il 19 luglio 1999 __________, identificandosi sempre sotto il nominativo di __________, ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso di dimora annuale fuori contingente ai sensi dell'art. 13 lett. f OLS (casi personali particolarmente rigorosi o per motivi di politica generale). La domanda, preavvisata favorevolmente dal dipartimento il 5 novembre 1999, è stata trasmessa all'Ufficio federale degli stranieri (in seguito: UFDS), che l'ha approvata il 30 dicembre successivo. Il 2 febbraio 2000, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha quindi stampato il permesso di dimora per __________. Il 10 febbraio 2000, su richiesta del dipartimento, il ricorrente ha prodotto il suo certificato originale di nascita in inglese, con traduzione autentica in lingua italiana, da cui risulta, tra le altre cose, che egli si chiama in realtà , nato il 12 marzo 1967. Il 28 febbraio 2000 l'UFR ha confermato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione la fine dell'ammissione provvisoria in Svizzera dell'insorgente () a seguito del previsto rilascio del permesso di soggiorno.
b) Con decisione 9 marzo 2000, il dipartimento ha revocato la sua assicurazione di rilasciare un permesso di dimora a __________. In estrema sintesi, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha rimproverato al ricorrente di aver ottenuto tale assicurazione fornendo false indicazioni sulla sua identità, sulla sua data ed il suo luogo di nascita e sull'identità dei suoi genitori. Gli ha ordinato di lasciare il territorio cantonale entro il 30 aprile 2000. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 9 cpv. 2, 12, 16 LDDS, 8 ODDS.
C. Con giudizio 16 maggio 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Secondo il Governo, il ricorrente aveva fornito delle false generalità che gli avevano permesso di prolungare la procedura d'asilo, di beneficiare in seguito dell'ammissione provvisoria in Svizzera e di ottenere infine l'assicurazione del rilascio di un permesso di dimora.
D. Contro la predetta pronunzia, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando in via principale il rilascio di un permesso di dimora, in via del tutto subordinata il ripristino dell'ammissione provvisoria e, in via ancora più subordinata, che l'ordine di lasciare il territorio cantonale diventi effettivo soltanto dopo 6 mesi dall'esaurimento delle vie ricorsuali. Riassunti i fatti salienti, il ricorrente contesta di aver fornito false indicazioni alle diverse autorità. Sottolinea che il suo certificato di nascita è stato tradotto dal cingalese, lingua con un fonema diverso dall'inglese e dall'italiano. Riconosce che il nome e la data di nascita non corrispondono alla realtà, ma ritiene che questi dati non siano in tutti i casi determinanti per il rilascio dell'autorizzazione di soggiorno. Sarebbe a suo dire contrario al principio della proporzionalità negargli il permesso soltanto per questo motivo. Sostiene di essere ben integrato nel tessuto sociale elvetico.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce alcun diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
In concreto, il 5 novembre 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha espresso parere favorevole in merito al rilascio di un permesso di dimora al ricorrente giusta l'art. 13 lett. f OLS. __________ poteva dunque attendersi l'assicurazione da parte del dipartimento di rilasciargli un permesso di soggiorno. Del resto, il rilascio era già stato approvato dall'UFDS e la Sezione dei permessi e dell'immigrazione aveva pure stampato il relativo libretto. Posto che, nonostante questa assicurazione, il rifiuto di concedere la relativa autorizzazione equivale alla revoca implicita di un impegno dell'amministrazione, contro questo genere di provvedimenti è proponibile il ricorso di diritto amministrativo all'alta Corte federale (cfr. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 lett. b n. 3 OG; DTF 109 Ib 180 consid. 2, 102 Ib 97 consid. 1). Ne consegue che anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. a LDDS, il permesso di dimora può essere revocato quando lo straniero l'ha ottenuto dando indicazioni false o sottacendo scientemente dei fatti d'importanza essenziale. Affinché possano dar luogo a revoca, le indicazioni false o la dissimulazione intenzionale di fatti d'importanza essenziale devono essere costitutive d'inganno. Non ogni menzogna per commissione od omissione giustifica la revoca. Costituiscono motivo di revoca soltanto le falsità che direttamente o indirettamente inducono l'autorità a rilasciare il permesso. Fra la menzogna ed il rilascio dell'autorizzazione di soggiorno deve insomma sussistere un nesso di causalità adeguato. Essendo rimessa all'apprezzamento dell'autorità (DTF 112 I b 473 segg.), la revoca del permesso conseguito mediante inganno deve inoltre rispettare i principi fondamentali del diritto amministrativo, in particolare quello di proporzionalità.
In concreto, il nome del ricorrente () è assai diverso da quello che egli aveva sempre usato a partire dalla sua entrata in Svizzera (). Anche la sua data di nascita () risulta fasulla (). Del resto, l'insorgente non contesta di aver fornito queste false indicazioni (cfr. ricorso ad 13, p. 6), i cui motivi rimangono oscuri. Non è quindi necessario accertare se anche il cognome dell'interessato e i dati anagrafici dei suoi genitori, che si differenziano in parte da quelli che egli aveva indicato al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo, siano menzogneri oppure frutto di errori di trascrizione o di traduzione dalla lingua cingalese.
Occorre esaminare in seguito se __________, adducendo sue generalità fasulle, abbia tratto in inganno l'autorità preposta al rilascio del suo permesso di dimora.
4.1. L'insorgente è entrato in Svizzera nel novembre 1988, ottenendo in seguito lo statuto di richiedente l'asilo. La sua domanda è stata respinta dall'UFR soltanto il 30 novembre 1995. Dopodiché, visto che l'8 febbraio 1995 le autorità ticinesi avevano comunicato all'UFR che non erano intenzionate a rilasciare all'interessato un permesso di dimora umanitario, quest'ultimo è stato posto al beneficio di un permesso F in virtù della decisione 20 aprile 1994 del Consiglio federale di ammettere provvisoriamente i cittadini cingalesi che avevano depositato la loro domanda d'asilo prima del luglio 1990 e la cui procedura era ancora in sospeso (impossibilità dell'allontanamento).
4.2. Il ricorrente è entrato in Svizzera sprovvisto di qualsiasi documento di legittimazione, rendendo più problematico l'accertamento e la valutazione dei fatti per l'esame della sua domanda d'asilo. Tuttavia, non è dimostrato che il ritardo nell'evasione della procedura d'asilo dell'interessato e il suo mancato allontanamento dal nostro Paese siano effettivamente dovuti al suo modo d'agire. L'autorità competente aveva difatti deciso di entrare comunque nel merito della richiesta dell'insorgente, nonostante avesse espresso dubbi sulla reale entità di quest'ultimo (v. audizione 24 novembre 1988 presso il centro di registrazione di Chiasso del Delegato ai rifugiati del sedicente __________). Non va inoltre dimenticato che fino al 1991 l'effettivo dei richiedenti l'asilo in Svizzera era in continua crescita (FF 1996 II 7). Questa situazione comportava, in ogni caso, un ritardo nell'evasione delle domande pendenti. L'interessato proveniva poi da un Paese colpito, nella sua regione d'origine, da violenti conflitti: era chiaro sin dall'inizio che l'esecuzione immediata del suo rinvio nello __________ appariva problematico. D'altra parte, il rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 13 lett. f OLS va distinto dalla procedura d'asilo. Determinanti sono gli aspetti umanitari. Orbene, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione aveva preavvisato favorevolmente il rilascio di un permesso di dimora all'interessato, segnatamente in considerazione della lunga durata della sua presenza in Svizzera, della sua condotta irreprensibile nonché del fatto che egli lavorava regolarmente. Fino al momento della richiesta del permesso di dimora, il ricorrente ha regolarmente lavorato ed ha sempre tenuto nel nostro Paese un comportamento irreprensibile (v. anche certificato 12 ottobre 1999 di buona condotta del comune di __________, luogo di residenza dell'interessato dal 1° maggio 1995). Inoltre egli appare ben integrato alla realtà elvetica. Non vi è nulla che possa far dubitare di tali emergenze. Non si può certo rimproverare all'insorgente di aver dovuto far capo all'assistenza. L'importo di fr. 393.30 pagato alla sua cassa malati dall'assistenza pubblica è assai contenuto e risale al mese di ottobre 1992 (scritto 27 ottobre 1999 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento all'interessato). Non è dunque dato di vedere come le false generalità fornite dall'insorgente al momento del deposito della sua domanda d'asilo abbiano potuto - direttamente o indirettamente - trarre in inganno le autorità competenti per la concessione del permesso di dimora per motivi umanitari, inducendole a rilasciare l'assicurazione di cui il ricorrente ora si prevale per contestare la decisione impugnata.
4.3. Sulla scorta di quanto precede, non vi sono dunque le premesse per rifiutare il rilascio di un permesso di dimora annuale in favore del ricorrente.
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 9 cpv. 2 lett. a LDDS; 13 lett. f OLS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 64 e 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza sono annullate:
a) la risoluzione 16 maggio 2000 (n. 1967) del Consiglio di Stato;
b) la decisione 9 marzo 2000 (DIM 74) della Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni.
Gli atti sono retrocessi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché rilasci al cittadino cingalese __________ un permesso di dimora annuale.
Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1'400.– a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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