AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.120
Data decisione, Autorità: 18.10.2001, TRAM
Incarto n. 52.2000.00120
Lugano 18 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 maggio 2000 di
patr. da: st. leg. __________
contro
la decisione 29 marzo 2000 (n. 1313) del Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato dall'insorgente il 16 dicembre 1998 contro la licenza edilizia rilasciata il 2 dicembre 1998 al comune di __________ da parte del suo municipio per la costruzione di un molo frangionda e 10 attracchi temporanei (turistici);
viste le risposte:
16 maggio 2000 del municipio di __________;
16 maggio 2001 del Consiglio di Stato;
18 maggio 2000 del Dipartimento del territorio, UDC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato, in fatto e in diritto
che all'udienza 7 giugno 2001 il giudice delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:
"1. la licenza edilizia 02.12.1998 viene assoggettata all'onere, per il comune:
1.1. di munire il molo previsto e quello esistente di cancelli che impediscano l'accesso agli stessi, mediante la loro chiusura, durante i seguenti orari:
dalle ore 01.00 alle ore 08.00 per il molo esistente;
dalle ore 22.00 alle ore 08.00 per il molo previ- sto;
1.2. di munire il molo previsto di una ringhiera che impedisca l'attracco sul lato esterno (sud).
Valgono, per il rimanente, le condizioni poste nell'avviso cantonale 20.11.1998.
Ricorrente e comune chiedono al tribunale di accoglie- re il ricorso 2 maggio 2000 conformemente all'accordo di cui al punto 1 e di annullare integralmente il giudizio governativo, anche per quanto concerne tassa di giu- dizio e ripetibili fissate in quella sede.
Il comune dichiara di assumere a suo esclusivo carico gli onorari del perito nominato dal tribunale, ing. __________.
Le parti chiedono al tribunale di fissare le ripetibili a favore del ricorrente per entrambe le sedi ricorsuali";
che il municipio e il ricorrente hanno in seguito modificato il punto 1.2. della proposta, sostituendo l'impegno del comune "di munire il molo previsto di una ringhiera che impedisca l'attracco sul lato esterno (sud)" con quello "di non creare appigli che permettano l'attracco del lato esterno (sud) del molo previsto " (cfr. lettere 20 giugno 2001 del municipio, 22 giugno 2001 del giudice delegato e 11 luglio 2001 del patrocinatore dell'insorgente);
che la transazione, così modificata, è stata accettata dal ricorrente e dal municipio (cfr. lettere suddette);
che il ricorrente ha altresì sollecitato il municipio di __________ ad impegnarsi:
a chiedere alla sezione della circolazione la posa di un car- tello di divieto di posteggio su lato esterno (sud) del nuovo molo;
a rinunciare alla realizzazione di quest'ultimo qualora il consi- glio comunale non dovesse stanziare il credito per l'esecuzio- ne dei cancelli d'accesso (cfr. lettere 11 e 17 luglio 2001 del patrocinatore del ricorrente);
che, com'è stato spiegato con lettera 16 luglio 2001 del giudice delegato, tali richieste esulano dall'oggetto della lite: esse sono state nondimeno sottoposte al municipio, dal momento che l'insorgente ha subordinato il suo accordo alla summenzionata transazione all'assunzione di tali impegni da parte del municipio: assunzione cui l'esecutivo di __________ ha acceduto con lettera del 19 settembre 2001;
che nulla osta, a questo punto, dal profilo del diritto pubblico concretamente applicabile, all'accoglimento del ricorso conformemente alla transazione sottoscritta dalle parti;
che il Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 3, 18, 27, 28, 31, 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. La risoluzione 29 marzo 2000 (n. 1313) del Consiglio di Stato è integralmente annullata;
§. Il rimborso allo Stato della nota d'onorario 19 luglio 2001 del perito designato dal Tribunale, ing. __________, di fr. 585.10, è posto a carico del comune di __________.
Il comune di __________ è tenuto a versare al ricorrente fr. 2'500.-- per ripetibili, a valere per entrambe le sedi ricorsuali.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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