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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.104
Data decisione, Autorità: 05.09.2000, TRAM
Incarto n. 52.2000.00104
Lugano 5 settembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 14 aprile 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 29 marzo 2000, no. 1335, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 10 febbraio 2000, con la quale la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per quatto mesi e mezzo;
viste le risposte:
3 maggio 2000 del Consiglio di Stato;
22 maggio 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B il 15 dicembre 1981. Nel 1987 e nel 1996 gli è stata revocata la licenza di condurre per aver superato il limite di velocità prescritto (un mese, rispettivamente due mesi e mezzo).
Il 24 dicembre 1999, verso le ore 19.30, il ricorrente è stato trovato addormentato al volante della propria vettura lungo via __________ a __________. L'esame del sangue ha permesso di accertare un'alcolemia dell'1,93-2,70 g/kg. All'interessato è stata immediatamente ritirata la licenza di condurre.
B. Con decisione 10 febbraio 2000 la Sezione della circolazione ha revocato al ricorrente la licenza di condurre per un periodo di quattro mesi e mezzo, negando altresì l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. L'autorità ha ritenuto che l'infrazione commessa fosse da considerare grave e che s'imponeva l'adozione di una misura amministrativa ai sensi degli art. 16 cpv. 3 lett. b e 17 cpv. 1 lett. b LCStr.
C. a) Il 15 febbraio 2000 __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta decisione, postulandone la riduzione del periodo di revoca a due mesi e mezzo e chiedendo la suddivisione della revoca in due periodi e la restituzione dell'effetto sospensivo. L'insorgente ha posto in evidenza che la sera in questione, dopo aver percorso poche centinaia di metri, si è accorto di non essere in grado di guidare con sicurezza e pertanto si è fermato con l'intenzione di attendere qualche ora prima di rimettersi al volante. Pure se in infrazione, egli ha dunque agito in modo adeguato e coscienzioso. Egli ha infine fatto valere di necessitare della licenza di condurre per motivi professionali e personali.
b) Il 24 febbraio 2000 il Presidente del Consiglio di Stato ha restituito l'effetto sospensivo all'impugnativa. Con risoluzione 29 marzo 2000 il Governo ha respinto il gravame, confermando il provvedimento adottato, in quanto legittimo e giustificato.
D. Contro tale pronuncia __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo le richieste e le motivazioni formulate in precedenza.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia la Sezione della circolazione, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento delle proprie risoluzioni.
Considerato, in diritto
1.2. L'insorgente ha chiesto di suddividere la misura inflittagli in due periodi, ossia dal 24.12.99 al 14.02.00 e dal 01.08.00 in poi. Ora, la licenza di condurre gli è stata restituita a seguito della decisione del Presidente del Consiglio di Stato del 24 febbraio 2000. Ritenuto che anche il presente gravame ha effetto sospensivo giusta l'art. 47 PAmm e considerata la data d'intimazione del presente giudizio, la domanda è divenuta priva d'oggetto.
Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce pertanto sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello che dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).
La revoca della licenza a scopo di ammonimento si prefigge di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e d'impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve considerare la gravità della colpa commessa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC). Tuttavia se il conducente ha circolato in stato di ebrietà la durata della revoca della licenza di condurre dovrà essere di almeno due mesi (art. 17 cpv. 1 lett. b LCStr).
Di regola si ammette che il rischio (anche solo astratto) per la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia presente nell'organismo del conducente di un veicolo: per questo motivo ben si giustifica di considerare nella commisurazione del periodo di revoca anche il grado di ubriachezza del trasgressore (R. Schaffhauser, op. cit., n. 2458 segg.).
Invano l'insorgente allega che l'uso di un veicolo gli è indispensabile per l'esercizio della sua professione di __________ e per motivi personali (casa in costruzione).
La sua necessità di disporre di un'automobile è ben lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza in materia (DTF 122 II 24 segg. e 123 II 574). Non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero suo reddito, o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso per un autista professionale. Nella fattispecie si possono unicamente ravvisare quegli inconvenienti, talvolta anche gravi, che comporta la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione pure afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali ostacoli possono comunque essere ovviati, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'insorgente, facendo capo per gli spostamenti all'utilizzo di mezzi pubblici oppure all'aiuto di collaboratori o di famigliari. In ogni caso si ricorda che malgrado la revoca, l'insorgente è comunque autorizzato a condurre ciclomotori.
Tenuto conto dell'infrazione, della colpa effettiva e dell'assenza di inderogabili necessità a far uso del veicolo per motivi professionali, la commisurazione della durata della revoca operata dalle precedenti istanze appare del tutto conforme al diritto. Fissando la durata della revoca in quattro mesi e mezzo la Sezione della circolazione non ha violato il principio di proporzionalità.
Il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3 lett. b e 17 cpv. 1 lett. b LCStr; 30 cpv. 2 e 33 cpv. 2 OAC; 10 LALCStr; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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