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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.72
Data decisione, Autorità: 17.09.2001, TRAM
Incarto n. 52.2000.00072
Lugano 17 settembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 marzo 2000 del
Comune di __________
contro
la decisione 16 febbraio 2000 del Consiglio di Stato (no. 637) che annulla la licenza edilizia 4 marzo 1999 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la formazione di un terrapieno fuori della zona edificabile (part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
24 marzo 2000 di __________;
29 marzo 2000 del Consiglio di Stato;
31 marzo 2000 dell'Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame di impatto ambientale;
10 aprile 2000 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel corso degli anni 80 __________ ha formato, senza alcun permesso, un terrapieno di circa 300 mc su un fondo (part. no. __________ RFD), situato a __________, in località __________, fuori della zona edificabile;
che, sollecitata dal municipio, il 31 dicembre 1998 __________ ha chiesto al municipio il rilascio di un permesso in sanatoria;
che alla domanda si sono opposti il Dipartimento del territorio e la vicina __________, proprietaria della part. n. __________ RFD;
che disattendendo l'avviso cantonale, il 4 marzo 1999 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni;
che con giudizio 16 febbraio 2000 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo i ricorsi contro di esso inoltrati dal Dipartimento del territorio e dalla vicina opponente;
che il Governo ha in sostanza ritenuto insoddisfatti i presupposti dell'art. 24 cpv. 1 LPT;
che contro il predetto giudizio governativo è insorto davanti al Tribunale Cantonale amministrativo il comune di __________, chiedendo il ripristino della licenza annullata;
che l'insorgente sottolinea l'esiguità dell'intervento, sollecitando una soluzione secondo il buon senso;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dalla __________, mentre __________ ne postula l'accoglimento;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che al Comune va per contro negata la legittimazione a ricorrere, considerato come la beneficiaria della licenza annullata abbia rinunciato ad impugnare il giudizio governativo a lei sfavorevole per sollecitarne il ripristino (RDAT 1990, no. 44, Scolari, Commentario, II. ed. ad art. 21 LE no. 957);
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio;
che le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 24 LTP; 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Non si preleva tassa di giudizio.
Il comune di __________ rifonderà alla resistente __________ fr. 300.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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