AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.24
Data decisione, Autorità: 11.02.2000, TRAM
Incarto n. 52.2000.00024
Lugano 11 febbraio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 gennaio 2000 di
Comune di __________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 22 dicembre 1999 del Consiglio di Stato (n. 5610) che annulla la decisione 15 giugno 1999 con cui il municipio di __________ ha condannato __________ al pagamento della somma di fr. 73'519.30 a titolo di rifusione delle spese sostenute del comune per il consolidamento di un muro di sostegno;
viste le risposte:
25 gennaio 2000 del Consiglio di Stato;
2 febbraio 2000 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 14 gennaio 1998 il municipio di __________ ha ordinato al resistente __________ di consolidare il muro di sostegno della sua proprietà, che minacciava di crollare sulla sottostante strada comunale. L'ordine è stato confermato dal Consiglio di Stato con risoluzione 8 aprile 1998, cresciuta in giudicato.
Il 15 aprile 1998 il municipio ha sollecitato il resistente a dar seguito all'ordine, sotto comminatoria dell'esecuzione sostitutiva. Alla sollecitazione non è stato dato seguito. Il 27 di quello stesso mese l'autorità comunale ha nuovamente avvertito il resistente che avrebbe eseguito i lavori in sua vece. Questi si è limitato a comunicare al municipio di non aver intenzione di dar seguito all'ordine e di autorizzarlo "ad occuparsi dell'opera di rifacimento".
B. I lavori di consolidamento sono costati fr. 98'075.25. Sulla scorta di una perizia, allestita d'intesa fra le parti, il comune ha accettato di assumersi il 25% dei costi in considerazione del fatto che l'intervento era stato in parte determinato dall'abbassamento della strada sottostante eseguito dal comune.
Con decisione 15 giugno 1999 il municipio ha quindi condannato il resistente al pagamento della somma di fr. 73'519.30, pari al 75% della spesa totale.
C. Con giudizio 22 dicembre 1999 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'obbligato. Con succinta motivazione, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'autorità comunale avesse travalicato le proprie competenze, condannando l'obbligato al pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione sostitutiva dell'ordine. A suo avviso, avrebbe dovuto limitarsi a chiederne il rimborso.
D. Contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Posta in evidenza la natura pubblicistica della vertenza, l'insorgente ribadisce che la richiesta di rifusione delle spese sostenute nell'ambito di un'esecuzione forzata deve necessariamente configurarsi alla stregua di una decisione di condanna al pagamento della somma rivendicata.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il resistente __________, che contesta le tesi dell'insorgente, obiettando che il cedimento del muro è dovuto all'abbassamento della strada sottostante, attuato dal comune senza adottare le precauzioni necessarie per assicurare la stabilità del manufatto.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva del comune ricorrente è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Impugnando tale provvedimento, l'obbligato inadempiente non può rimettere in discussione l'obbligo di fornire la prestazione che ha dato luogo all'esecuzione sostitutiva. In sede di ricorso contro tale decisione l'insorgente può soltanto contestare la congruenza e l'adeguatezza dei costi sostenuti dall'autorità per sopperire alle sue mancanze.
Dal profilo formale, la decisione non presta il fianco a critiche. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, condannando il resistente al pagamento di tali spese il municipio non ha affatto travalicato le proprie competenze. L'autorità comunale non doveva affatto limitarsi a chiederne la rifusione. Per i motivi illustrati al precedente considerando, il municipio era anzi tenuto a porre queste spese a carico del resistente con atto vincolante, adottato in forza delle sue prerogative. Non poteva agire diversamente.
Da questo profilo, il giudizio governativo, fondato su considerazioni speciose, va quindi senz'altro annullato, siccome palesemente lesivo del diritto.
Stando così le cose, ben si giustifica rinviare la causa all'autorità inferiore, affinché - completati eventualmente gli accertamenti - renda un nuovo giudizio parimenti impugnabile (art. 65 cpv. 2 PAmm).
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazioni di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 35 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 22 dicembre 1999 del Consiglio di Stato (n. 5610) è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione ai sensi del considerando 4.
Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster