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Numero d'incarto:
52.1999.315
Data decisione, Autorità:
15.12.1999, TRAM
Incarto n.
52.1999.00315
Lugano
15 dicembre
1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 novembre 1999 di
patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 15 novembre 1999 della Sezione enti
locali (SEL);
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in
fatto
che il 28
luglio 1999 __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato una
risoluzione resa il 20 precedente dal municipio di __________ in materia
edilizia;
che il municipio di __________ si è opposto
al ricorso;
che in sede di sopralluogo il ricorrente ha
dichiarato di ritirare l'impugnativa, trasformandola in un'istanza
d'intervento;
che l'8 settembre 1999 il Consiglio di Stato
ha trasmesso l'atto alla SEL per competenza;
che il 15 novembre 1999 la SEL ha comunicato
ad __________ di non ravvisare gli estremi per un intervento del Consiglio di
Stato in veste di autorità di vigilanza sui comuni;
che contro questo provvedimento __________ è
insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendogli di
intervenire nei confronti della SEL o direttamente presso il comune per imporre
il rispetto di un ordine di consolidamento di un'opera muraria, impartito dal
municipio al vicino __________;
considerato, in
diritto
che
l'art. 207 LOC permette, a determinate condizioni, di impugnare davanti al Tribunale
cantonale amministrativo le decisioni rese dal Consiglio di Stato quale autorità
di vigilanza sui comuni;
che giusta l'art. 4 PAmm l'autorità
incompetente trasmette d'ufficio gli atti a quella competente e ne da
comunicazione all'istante o ricorrente;
che il provvedimento impugnato è stato reso
dalla SEL in materia di vigilanza sui comuni;
che non risulta che il compito di statuire
sulle istanze d'intervento presentate al Consiglio di Stato quale autorità di
vigilanza sui comuni sia stato delegato alla SEL;
che di conseguenza questo Tribunale deve
declinare la propria competenza e trasmettere il ricorso in esame al Consiglio
di Stato affinché statuisca formalmente sull'istanza d'intervento di
__________;
Per questi motivi,
visti gli art. 207 LOC; 4 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile, gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato per competenza.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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