AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.306
Data decisione, Autorità: 08.03.2001, TRAM
Incarto n. 52.1999.00306
Lugano 8 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 novembre 1999 di
__________, patr. da: studio legale __________
contro
l'inattività del comune di __________ e del Consiglio di Stato nell'ambito dell'attività edilizia svolta dalla __________;
viste le risposte:
18 novembre 1999 del municipio di __________;
29 novembre 1999 della __________;
29 novembre 1999 del Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC;
10 dicembre 1999 del Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente, (SPAA);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel corso del 1995 la __________ (__________) ha trasformato senza permesso un vecchio fabbricato che sorge a __________, fuori della zona edificabile (part. no. __________ RF), istallandovi un impianto per la lavorazione di sostanze farmaceutiche;
che il 26 aprile 1996 il municipio di __________ ha rilasciato alla __________ un permesso in sanatoria per l'intervento eseguito abusivamente, respingendo l'opposizione di __________, proprietaria di una casa d'abitazione situata nelle immediate vicinanze (part. no. __________ e __________ RF);
che il 30 maggio 1996 il presidente del Governo ha revocato l'effetto sospensivo al ricorso inoltrato dall'opponente al Consiglio di Stato contro la predetta licenza in sanatoria;
che il 19 luglio 1996 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la summenzionata decisione, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato da __________;
che il 3 settembre 1996 __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo per contestare l'inattività del Consiglio di Stato e del suo presidente, che non sarebbero intervenuti a far rispettare la decisione 19 luglio 1996 del Tribunale cantonale amministrativo, esigendo la cessazione immediata dell'attività della __________ nello stabilimento trasformato abusivamente;
che l'11 settembre 1996 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza edilizia rilasciata in sanatoria dal municipio di __________ alla __________, respingendo il ricorso contro di essa interposto dalla vicina opponente;
che contro questo giudizio __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla licenza;
che la procedura di ricorso è rimasta sospesa dal 30 ottobre 1996 al 13 maggio 1998 in vista di un accordo transattivo tra le parti;
che il 2 ottobre 1998 il consiglio comunale di __________ ha adottato una variante di PR, che prevedeva, fra l'altro, di estendere la zona industriale-artigianale, includendovi anche il fondo su cui sorge l'edificio trasformato abusivamente;
che il 30 settembre 1999 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il ricorso inoltrato da __________ contro la licenza edilizia rilasciata in sanatoria alla __________, che ha annullato assieme alla decisione 11 settembre 1996 con cui il Consiglio di Stato l'aveva confermata;
che il 27 ottobre 1999 __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato contro l'inattività del municipio di __________, che continuava a tollerare l'attività svolta dalla __________ nello stabilimento trasformato abusivamente;
che il 10 novembre 1999 __________ si è aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo con ricorso per denegata giustizia per contestare la passività del Consiglio di Stato, che non interveniva nei confronti del municipio di __________ ad esigere la cessazione dell'attività esplicata dalla __________ nel controverso stabilimento; con il ricorso l'insorgente ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di ordinare in via cautelare ed inaudita parte l'immediata cessazione dell'attività della __________; nel merito ha invece sollecitato l'adozione di un ordine di ripristino dello status quo ante del fabbricato trasformato abusivamente;
che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato, il municipio di __________ e la __________ con argomenti che verranno semmai ripresi nei seguenti considerandi;
che lo stesso 10 novembre 1999 il Consiglio di Stato ha approvato la variante di PR adottata dal comune di __________ che prevedeva di includere nella zona industriale artigianale il fondo su cui sorge il controverso stabilimento della __________; con lo stesso giudizio il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da __________ contro la predetta variante;
che il 3 dicembre 1999 il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato privo d'oggetto il ricorso 3 settembre 1996 inoltrato da __________ contro l'inazione del Consiglio di Stato e del suo presidente, che avrebbero omesso di intervenire tempestivamente ad imporre alla __________ la cessazione dell'attività nelle more del ricorso inoltrato contro la licenza edilizia in sanatoria rilasciatale dall'autorità comunale;
che il 5 dicembre 1999 __________ ha inoltrato ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale per denunciare i ritardi frapposti dal Tribunale amministrativo e dalle istanze inferiori nell'adozione di provvedimenti volti a far cessare l'attività della __________ nello stabilimento in oggetto;
che il 13 aprile 2000 il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui era ammissibile e non era diventato privo d'oggetto; il Tribunale federale ha ritenuto che al Tribunale amministrativo non fosse imputabile un ritardo inammissibile nell'emanazione del giudizio sulla domanda di provvedimenti cautelari e sulla domanda di ordinare il ripristino dello status quo ante formulate con il ricorso 10 novembre 1999 inoltratogli da __________ per contestare l'inattività del Consiglio di Stato e del municipio di __________;
che il 3 maggio 2000 il Tribunale federale ha respinto il ricorso interposto dalla __________ contro la sentenza 30 settembre 1996 del Tribunale cantonale amministrativo, che aveva annullato la licenza in sanatoria rilasciatale dal municipio per la trasformazione attuata abusivamente;
che il 7 settembre 2000 il Tribunale della pianificazione del territorio ha respinto il ricorso inoltrato da __________ contro la decisione 10 novembre 1999 con cui il Consiglio di Stato aveva approvato la variante di PR di cui si è detto sopra;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 e 45 LE in relazione all'art. 45 PAmm;
che la legittimazione attiva della ricorrente è certa;
che secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost, in procedimenti davanti alle autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha il diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole; al ricorso per denegata o ritardata giustizia è applicabile la giurisprudenza sviluppata attorno all'art. 4 vCost;
che l'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire entro un limite che risulti giustificato dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze del caso (DTF 117 Ia 193 consid. 1c; 107 I b 160 consid. 3b e c);
che secondo l'art. 42 LE il municipio deve ordinare la sospensione dei lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza edilizia; il Dipartimento può sostituirsi al municipio ove questi non intervenga con la necessaria sollecitudine;
che ove i lavori abusivi siano terminati, l'autorità comunale può vietare l'utilizzazione delle costruzioni realizzate senza permesso; al pari dell'ordine di sospensione dei lavori il divieto d'utilizzazione è un provvedimento cautelare volto a tutelare interessi prevalenti su quelli del proprietario ad utilizzare l'opera realizzata abusivamente (RDAT 1996 I no. 39 pag. 108; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren nach zürcherischem Recht, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, no. 639);
che giusta l'art. 43 cpv. 1 e 2 LE il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto insanabile con l'ordinamento edilizio materialmente applicabile, salvo il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico o per quello del vicino che abbia tempestivamente reclamato;
che, nell'evenienza concreta, è innegabile che la trasformazione del fabbricato attuata abusivamente dalla __________ integri gli estremi di una violazione materiale del diritto, suscettibile, a determinate condizioni, di richiamare l'adozione di provvedimenti cautelari, volti ad inibirne l'utilizzazione, e di misure di ripristino, destinate a ristabilire una situazione conforme al diritto;
che competente ad adottare siffatti provvedimenti è il municipio di Monteggio e in caso di inazione il Dipartimento del territorio (art. 42 cpv. 1 LE), rispettivamente il Consiglio di Stato, quale autorità di vigilanza;
che il definitivo diniego del permesso in sanatoria ed il conseguente accertamento dell'illegittimità sostanziale dell'intervento attuato abusivamente impongono al municipio di decidere senza ulteriori indugi sulla richiesta della ricorrente di ordinare il ripristino dello status quo ante e di vietare nel frattempo, a titolo di provvedimento cautelare, l'ulteriore utilizzazione dello stabilimento;
che la sostanziale modifica dell'ordinamento pianificatorio, subentrata nel frattempo, costituisce una circostanza di cui l'autorità comunale dovrà tenere debito conto nell'ambito delle decisioni che è chiamata a rendere;
che il Consiglio di Stato, sollecitato dall'insorgente con ricorso per denegata giustizia ad intervenire nei confronti del municipio, non può ulteriormente sottrarsi all'obbligo di esigere che l'autorità comunale adotti senza ulteriori ritardi le decisioni che l'abuso definitivamente accertato impone a quest'ultima di emanare;
che la natura del litigio e l'insieme delle circostanze non giustificano ulteriori ritardi; la modifica del diritto materialmente applicabile intervenuta nel frattempo non permettono all'autorità comunale di procrastinare ulteriormente le decisioni che è chiamata a rendere sulle richieste della ricorrente: tutt'al più le permettono di respingerle;
che entro questi limiti il ricorso può essere parzialmente accolto;
che, considerata la particolarità della situazione processuale e fattuale venutasi a creare, anziché invitare il Consiglio di Stato ad evadere il ricorso 27 ottobre 1999 inoltratogli da __________ per censurare la passività del municipio di __________, appare più corretto ingiungere direttamente all'autorità comunale di decidere entro un mese dall'intimazione del presente giudizio se vietare, a titolo di misura cautelare, l'ulteriore attività dello stabilimento della __________, rispettivamente se ordinare, nel merito, il ripristino dello status quo ante;
che non compete invece a questo tribunale nell'ambito di un ricorso per denegata giustizia sostituirsi all'autorità comunale nell'adozione dei provvedimenti auspicati dall'insorgente;
che, date le circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
che nella misura in cui non sono compensate, le ripetibili sono invece poste a carico del comune di __________ e della resistente proporzionalmente al grado di soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 42, 43, 45 LE; 3, 18, 28, 31, 45, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, è fatto ordine al municipio di __________ di decidere entro un mese dall'intimazione del presente giudizio se vietare l'ulteriore attività dello stabilimento realizzato dalla __________ sulla part. no. __________ RF e se ordinare il ripristino dello status quo ante del fabbricato;
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Le ripetibili di fr. 600.- sono poste a carico del comune di __________ in ragione di 2/3 e della __________ in ragione di 1/3.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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