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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.296
Data decisione, Autorità: 26.11.1999, TRAM
Incarto n. 52.1999.00296
Lugano 26 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Alessandro Soldini, quest'ultimo in sostituzione del giudice Raffaello Balerna, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 novembre 1999 della
__________, patr. da: studio legale __________;
Contro
Il dispositivo no. 2 della decisione 13 ottobre 1999 del Consiglio di Stato (no. 4267) che evade ai sensi dei considerandi l'istanza d'interpretazione presentata da , __________ e Associazione per la difesa dalle radiazione della residenza __________ () con riferimento alla decisione 25 agosto 1999 con cui il Consiglio di Stato ha revocato la licenza edilizia 17 novembre 1998, rilasciatale dal municipio di __________ per la posa di un'antenna per la telefonia mobile sul tetto di uno stabile della __________;
viste le risposte:
5 novembre 1999 della __________;
8 novembre 1999 di __________, __________, __________ e __________;
5 novembre 1999 della __________;
17 novembre 1999 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 30 ottobre 1998 la ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di posare un impianto per la telefonia mobile sul tetto della residenza __________, di proprietà della __________;
che, senza ulteriori formalità, il 17 novembre 1998 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta;
che i lavori di posa dell'impianto sono terminati il 26 dicembre 1998;
che il 25 maggio 1999 i qui resistenti __________ e liteconsorti, inquilini dello stabile della __________, hanno impugnato la licenza edilizia davanti al Consiglio di Stato, chiedendogli di annullarla, siccome rilasciata in modo irrito;
che con giudizio 25 agosto 1999 il Governo ha dichiarato irricevibile l'impugnativa, poiché tardiva;
che con lo stesso giudizio l’Esecutivo cantonale, intervenendo quale autorità di vigilanza sui comuni, ha tuttavia revocato la licenza, in quanto rilasciata in palese violazione della procedura prescritta;
che la __________ ha accettato il predetto giudizio, inoltrando un domanda di costruzione in sanatoria;
che il 7 ottobre 1999 __________ e liteconsorti hanno chiesto al Consiglio di Stato di interpretare il giudizio reso, indicando se durante la procedura di rilascio della licenza in sanatoria l'impianto poteva rimanere in esercizio;
che con decisione 13 ottobre 1999, resa inaudita parte, il Governo ha evaso l'istanza di revisione ai sensi dei considerandi (dispositivo n. 1), rinunciando al prelievo di tasse e spese (dispositivo n. 2);
che nei considerandi di tale decisione l’Esecutivo cantonale ha rilevato di essersi limitato a revocare la licenza impugnata;
che nell'ultimo considerando il Consiglio di Stato ha nondimeno soggiunto che "l'autorità comunale avrebbe (…) già dovuto ordinare ad __________ l'interruzione dell'utilizzazione del suddetto impianto";
che contro il dispositivo n. 2 di questa decisione, notificatale per conoscenza, la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo e riformarlo "nel senso che la __________ è autorizzata a mantenere in funzione la stazione radio base (…) fino a conclusione della procedura di rilascio della licenza edilizia";
che la __________ ritiene che la disattivazione dell’impianto nelle more del procedimento di rilascio della licenza in sanatoria costituisca un provvedimento lesivo del principio di proporzionalità;
che il ricorso è avversato dal Consiglio, cha rileva fra l'altro come il municipio abbia nel frattempo ordinato la messa fuori servizio dell'impianto;
che il municipio di __________ si rimette al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, rinunciando a presentare osservazioni;
che alla medesima conclusione prevengono __________ e liteconsorti, con argomenti che non occorre qui evocare;
che la __________ si dichiara dal canto suo estranea al procedimento;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che alla __________ può essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere contro una decisione suscettibile di lederne gli interessi;
che, per principio, il ricorso è proponibile soltanto contro il dispositivo del giudizio;
che, nella misura in cui il dispositivo rinvia espressamente ai considerandi, il ricorso può tuttavia essere ammesso anche contro i motivi (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, V. ed., N. 42 B II);
che con il dispositivo n. 1 del giudizio in esame il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi l’istanza d’interpre-tazione inoltratagli da __________ e liteconsorti;
che la ricorrente, pur dichiarando esplicitamente di impugnare il dispositivo n. 2, con cui il Consiglio di Stato ha rinunciato a prelevare tasse e spese, contesta il considerando (n. 8) con cui l'autorità di ricorso osserva che il municipio "avrebbe (…) già dovuto ordinare (…) l'interruzione dell'utilizzazione del suddetto impianto”;
che nella misura in cui in questo considerando fosse ravvisabile un provvedimento cautelare, volto ad inibire l’utilizzazione dell'impianto nelle more della procedura di rilascio della licenza mancante, il ricorso sarebbe ricevibile in ordine;
che questo considerando, scaturito dalla discutibile prassi del Consiglio di Stato di evadere i ricorsi ai sensi dei considerandi, non ha tuttavia una simile valenza;
che, rilevata la competenza dell’autorità comunale ad adottare simili provvedimenti, il Consiglio di Stato attraverso quel considerando si limita infatti ad esprimere un’opinione, senza imporre alcunché alla ricorrente;
che il considerando censurato ha quindi soltanto valore di un inopportuno suggerimento, espresso a titolo di obiter dictum, all’indirizzo dell’autorità comunale;
che, non essendo la decisione impugnata suscettibile di arrecare pregiudizio di sorta alla ricorrente, il gravame va respinto in ordine siccome irricevibile;
che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 42, 45 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 400.- è a carico della ricorrente, che rifonderà identico importo ai resistenti __________ e liteconsorti a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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