AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.1999.276
Data decisione, Autorità: 20.02.2001, TRAM
Incarto n. 52.1999.00276
Lugano 20 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 ottobre 1999 del
__________, patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 29 settembre 1999 (no. 4049) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 11 giugno 1999 con cui il municipio di __________ gli ha negato la licenza edilizia per l'adattamento e l'ampliamento della strada d'accesso all'alpe __________;
viste le risposte:
3 novembre 1999 del __________ Sezione Svizzera italiana;
10 novembre 1999 del Consiglio di Stato;
15 novembre 1999 della Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio;
17 novembre 1999 del Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC;
4 dicembre 1999 del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il patriziato di __________ è proprietario dell'alpe __________, posta sul versante orientale del Pizzo __________ a quota 1830 m sopra il lago di __________.
L'alpeggio, di recente ristrutturato con un investimento di mezzo milione di franchi, viene caricato con un'ottantina di capi di bestiame per circa 65 giorni all'anno ed ospita tra l'altro un caseificio nel quale si produce l'omonimo, rinomato formaggio. È raggiungibile mediante un sentiero pedonale realizzato nel 1965 che si diparte dalla strada carrozzabile della società __________, vicino alla diga del __________ in località Cassa, e si snoda poi per circa 2.5 km lungo il pendio S-E del Pizzo __________ toccando una trentina di proprietà diverse.
B. L'alpe __________ ed il suo sentiero di accesso appartengono alle "zone naturali protette" del PD (scheda di coordinamento 1.2.6, ZNP della __________). Sono per contro esclusi dalla zona edificabile del PR di __________, che il Consiglio di Stato ha approvato il 19 aprile 2000 facendo nondimeno presente al comune che avrebbe dovuto inglobare nel piano del paesaggio il territorio montano e con esso i principali valori naturalistici che lo contraddistinguono (cfr. ris. CdS no. 1676 del 19.4.2000, p. 8 e 22). Le proprietà si trovano inoltre in un comprensorio, quello della __________, censito dal 1996 quale oggetto no. 1913 nell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP). La regione è peraltro compresa nell'elenco delle bandite federali di caccia dal 1946 (vedi appendice 1 OBAF) ed è annoverata tra le zone di interesse naturalistico e paesaggistico dal Regolamento (cantonale) sulla protezione della flora e della fauna. Gran parte del pendio toccato dal sentiero è d'altronde inclusa come oggetto parziale no. 1669/107.162 nel progetto di inventario dei prati e pascoli secchi della Svizzera.
La via esistente che porta all'alpe non è riportata in alcuna rappresentazione grafica del PR di __________. E' riprodotta invece nella carta dei sentieri Val Blenio 1:50000 (1983) della C. N. Vontobel-Druck e soggiace quindi alla legge federale sui percorsi pedonali e i sentieri (cfr. art. 2 DE 15 gennaio 1992 che istituisce misure di applicazione alla LPS; RL 7.2.1.3.), atteso che il piano della rete dei sentieri escursionistici previsto dall'art. 7 LCPS non è ancora stato allestito.
C. Nell'aprile del 1997 il patriziato ha chiesto al municipio di __________ il permesso di sistemare il sentiero di accesso all'alpe __________, trasformandolo in una pista carrozzabile con una spesa di ca. 560'000.- fr. Il progetto prevedeva in particolare di allargare a 3 ml tutto il tracciato esistente, di regolarizzarne il fondo e di posare una barriera o un cancello a valle, in modo da ottenere una strada che potesse essere percorsa con mezzi agricoli e fuoristrada dai soli addetti all'alpeggio (alpigiani, casaro, veterinario).
Mediante opposizione 16 maggio 1997 il __________ Sezione della Svizzera italiana ha avversato la domanda, contestando la legittimità degli interventi dal profilo ambientale e paesaggistico. Anche il Dipartimento del territorio si è opposto al rilascio del permesso, facendo propri i preavvisi negativi formulati dall'Ufficio protezione natura e dall'Ufficio caccia e pesca.
Dopo alcune riunioni ed un sopralluogo esperiti con le autorità cantonali e gli enti interessati, nel luglio 1997 il patriziato ha inoltrato una variante proponendo alcune modiche tecniche ed un tracciato diverso nella sua parte conclusiva. Il progetto è stato quindi sottoposto alla Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP), che il 28 aprile 1999 ha rassegnato una perizia concludente per la reiezione della domanda di costruzione siccome incompatibile con l'art. 6 LPN e suscettibile di arrecare un grave danno all'oggetto IFP. Preso atto di questo avviso, il 19 maggio 1999 il Dipartimento del territorio ha ribadito la propria opposizione e l'11 giugno seguente il municipio di __________ ha negato la chiesta licenza edilizia.
D. Con giudizio 29 settembre 1999 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del permesso, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal patriziato.
Richiamato l'art. 24 LPT, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto in sostanza che pur adempiendo il requisito dell'ubicazione vincolata l'intervento prospettato non poteva essere ammesso poiché in contrasto con interessi pubblici prevalenti legati essenzialmente alla conservazione della natura e del paesaggio.
E. Avverso la predetta pronunzia governativa il patriziato è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che venga annullata unitamente alla decisione di diniego della licenza edilizia resa dal municipio di __________.
Rievocati i fatti salienti, il ricorrente ha censurato innanzi tutto il Consiglio di Stato per non avergli dato modo di pronunciarsi sulle risultanze dei rilievi eseguiti dalla Confederazione sul pendio di "Piüra" e per essersi rifiutato di commissionare una perizia geologica, come da richieste in tal senso formulate il 4 agosto 1999 una volta ricevute le osservazioni al gravame della Sezione dei beni monumentali e ambientali.
Dopo aver chiesto l'assunzione in questa sede dei predetti mezzi di prova e di un parere dell'Ufficio caccia e pesca, nel merito l'insorgente ha riproposto le argomentazioni già addotte in prima istanza di ricorso, contestando in specie la sussistenza di interessi preponderanti giusta l'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT tali da giustificare il diniego del permesso. Tenuto conto della descrizione di dettaglio della zona consegnata nel foglio 1913 dell'IFP, l'opera progettata non sarebbe per nulla incompatibile con le esigenze di protezione della natura e del paesaggio sancite da quel documento. Né risulterebbe in contrasto con le norme che mirano alla salvaguardia della fauna e della flora mediante la conservazione dei loro biotopi.
In tema di ponderazione degli interessi in gioco, il patriziato ha peraltro sottolineato come la sistemazione della pista sia necessaria per garantire nel tempo lo sfruttamento dell'alpe, altrimenti destinato all'abbandono.
Per finire il ricorrente ha ricordato alcune peculiarità del progetto trascurate dal Consiglio di Stato: il fatto che la strada - dotata di una barriera a valle e percorribile solo da veicoli agricoli
F. All'accoglimento del gravame si sono opposti il Consiglio di Stato e il dipartimento del territorio, che hanno sollecitato la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione sono pervenuti il __________ e, implicitamente, la __________, i quali hanno avversato le tesi del ricorrente con argomenti che saranno ripresi - per quanto necessario - in appresso.
Il municipio di __________ ha invece comunicato di condividere l'impugnativa e di aver negato il permesso unicamente in funzione dell'opposizione sollevata dall'autorità cantonale.
G. In fase istruttoria questo Tribunale ha acquisito agli atti la risoluzione di approvazione del PR di __________, le relative norme di attuazione, il foglio originale no. 1913 dell'IFP, la descrizione d'inventario della bandita federale 24 e le schede dell'oggetto no. 1669/107.162 del progetto d'inventario dei prati e pascoli secchi della Svizzera. Come anticipato in narrativa (sub B in fine), ha inoltre accertato che l'attuale sentiero di accesso all'alpe __________ non è riportato in alcuna rappresentazione grafica del PR di __________, ma è riprodotto nella carta dei sentieri Val Blenio 1:50000 (1983) della C. N. Vontobel-Druck e quindi soggiace alla legge federale sui percorsi pedonali e i sentieri in virtù dell'art. 2 del DE 15 gennaio 1992 che istituisce misure di applicazione alla LPS.
Delle risultanze istruttorie, così come delle osservazioni presentate in merito dal ricorrente si dirà più in dettaglio
Considerato, in diritto
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e per i motivi che saranno meglio precisati in seguito può essere deciso sulla scorta degli atti integrati dalle risultanze degli accertamenti operati in questa sede, senza procedere all'assunzione delle prove (richiamo di documenti dalla Confederazione, esperimento di una perizia geologica, richiesta di un parere all'Ufficio caccia e pesca) notificate dal ricorrente siccome insuscettibili di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
I rimproveri del patriziato vanno esaminati prioritariamente, poiché il diritto di essere sentito costituisce una garanzia di natura formale la cui disattenzione comporta l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 120 Ib 379 consid. 3b).
2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 29 Cost. e 6 CEDU (DTF 125 I 257 consid. 3a, 119 Ia 136 consid. 2c), norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova rilevanti (DTF 126 I 15 consid. 2aa, 124 I 49 consid. 3a, 122 I 109 consid. 2a, 120 Ib 379 consid. 3b).
La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio, che impone all'autorità di accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi, senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm). In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 126 II 71 consid. 4b/aa, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2b; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (DTF 112 Ia 107 consid. 2b; RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).
D'altro canto, la PAmm consacra esplicitamente il diritto delle parti di consultare gli atti (cfr. art. 20). In virtù di quest'ultima prerogativa, l'insorgente riceve le osservazioni al ricorso delle controparti e degli enti interessati al procedimento. Se le risposte contengono elementi nuovi e rilevanti che possono influire sul giudizio dell'autorità chiamata a statuire, può determinarsi a riguardo chiedendo di essere ammesso a replicare (cfr. art. 49 cpv. 3 PAmm; Borghi/Corti, op. cit., N. 5 ad art. 20 PAmm).
2.2. Nell'evenienza concreta, il 26 luglio 1999 l'Ufficio protezione natura ha presentato le proprie osservazioni al ricorso che il patriziato aveva inoltrato al Consiglio di Stato il 25 giugno precedente. In questo scritto il citato ufficio ha ribadito tra l'altro che la strada invadeva biotipi degni di protezione ai sensi dell'art. 18 LPN, segnalando pure che nel 1999 la Confederazione aveva svolto alcune indagini botaniche sul pendio di Piüra e probabilmente avrebbe incluso la zona nel futuro inventario nazionale dei prati e pascoli svizzeri. L'insorgente ha sollecitato la produzione dei risultati di queste ricerche per poterli commentare, mentre in sentenza il Governo ha ritenuto che la loro assunzione non avrebbe portato "… elementi di rilievo nell'impianto fattuale, già definito dalla parti con sufficiente chiarezza per quanto necessita alla resa del presente giudizio".
Pur essendo assai scarna, siffatta motivazione basta a giustificare la mancata assunzione della prova richiesta, atteso che i numerosi documenti acquisiti all'incarto consentono effettivamente di farsi un'idea più che precisa circa i contenuti naturalistici e paesaggistici della regione in discussione. A dispetto di quanto sembra sostenere il ricorrente, la conoscenza del contenuto degli accertamenti botanici operati dalla Confederazione per scopi del tutto estranei al procedimento in essere non era affatto necessaria ai fini del giudizio. Prova ne sia che nella decisione impugnata il Governo si è limitato ad accennare in via del tutto abbondanziale all'"interesse dimostrato dalla Confederazione per i pendii di Piüra in ordine all'inventario in via di allestimento dei prati e pascoli svizzeri" e nulla più. Né l'insorgente può seriamente affermare che la mancata acquisizione di quei documenti possa aver pregiudicato i suoi diritti di difesa. Se riteneva veramente che le indicazioni raccolte dalle autorità federali sulla ricchezza botanica del Pizzo Pianca erano indispensabili per difendere la propria causa, il patriziato avrebbe potuto richiedere direttamente all'UFAFP di poterle consultare e al Consiglio di Stato di essere ammesso a replicare. In fase istruttoria questo Tribunale ha comunque acquisito agli atti e messo a disposizione del ricorrente le schede concernenti l'oggetto no. 1669/107.162 del progetto d'inventario dei prati e pascoli secchi della Svizzera, le quali contengono con evidenza il sunto dei rilievi federali eseguiti a suo tempo. Su questo specifico punto l'eventuale disattenzione del diritto di essere sentito lamentata dall'insorgente è stata quindi sanata grazie alla presente procedura ricorsuale (Knapp, Précis de droit administratif, N. 665; Grisel, Traité de droit administratif, p. 379; DTF 114 Ia 18 e 314, 110 Ia 82, 107 Ia 244, 105 Ib 174, 104 Ia 214 e Ib 418).
Lo stesso dicasi, mutatis mutandis, della perizia geologica, la cui assunzione non sarebbe servita ad acclarare circostanze cruciali ai fini della decisione. Anche su questo punto non si può d'altronde fare a meno di rilevare che se l'insorgente reputava essenziale l'allestimento di un referto peritale di natura geologica avrebbe potuto benissimo commissionarne uno ad uno specialista di sua fiducia e produrlo pendente causa.
Ne consegue che in casu non si concretizza alcuna lesione del diritto di essere sentito o dei diritti di difesa del patriziato tale da giustificare l'annullamento in ordine della querelata pronunzia. La domanda di assumere i predetti mezzi di prova in questa sede viene peraltro respinta per le ragioni dianzi illustrate. Quella volta ad ottenere una presa di posizione da parte dell'Ufficio caccia e pesca viene invece disattesa siccome oggettivamente irrilevante nel contesto di merito della presente decisione. L'ufficio in questione si è già pronunciato sul progetto del patriziato (cfr. opposizione 28 maggio 1997 del Dipartimento del territorio) e l'esatta localizzazione della zona di protezione degli stambecchi non ha influsso sull'esito finale del contenzioso, determinato da ben altri elementi.
3.2. In concreto, non v'è dubbio che la costruzione della strada d'accesso all'Alpe __________ provocherebbe ripercussioni tutt'altro che indifferenti sull'ambiente ed il territorio toccato dal suo tracciato. E questo non tanto per la natura e l'importanza della nuova carrozzabile (lunga comunque 2.5 km), quanto per l'estrema delicatezza del comprensorio che l'accoglierebbe, censito nell'IFP, annoverato tra le bandite federali di caccia e classificato come zona di interesse dalla legislazione sulla protezione della flora e della fauna. Sotto questo profilo, si potrebbe invero pretendere che la sua ammissibilità sia oggetto di un esame approfondito esperibile unicamente nell'ambito di un adeguato processo pianificatorio ai sensi della LPT (sul medesimo argomento vedi pure LGVE 1995 II N. 1). Tanto più che l'attuale pista, appartenente alla rete provvisoria dei sentieri escursionistici del cantone e soggetta alla LPS, non è riportata in alcuna rappresentazione grafica del PR di __________.
Per il progettato collegamento viario manca insomma una qualsivoglia pianificazione che abbia valutato tutti i suoi aspetti rilevanti nell'ottica della sistemazione del territorio e della protezione dell'ambiente. Processo, questo, che meglio di qualsiasi altro garantisce il coordinamento nell'applicazione delle diverse prescrizioni di diritto cantonale e federale decisive ai fini dell'eventuale autorizzazione dell'impianto (DTF 119 Ib 178, 118 Ib 333, 117 Ib 48).
4.1. Il progetto dedotto in licenza non rientra di certo nei limiti di una trasformazione parziale. Si configura per contro alla stregua di una nuova costruzione fuori della zona edificabile la cui ammissibilità va esaminata alla luce dell'art. 24 cpv. 1 LPT (DTF 123 II 256 consid. 4; RVJ 2000 p. 7).
Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione soltanto se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente (DTF 123 II 256 consid. 5, 119 Ib 442 consid. 4a, 118 Ib 17 consid. 2b; Schürmann/Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, p. 171).
Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla realizzazione di tale presupposto devono essere poste esigenze severe (v. Scolari, op. cit., N. 909 e rinvii). Occorre infatti che sia necessario costruire l'edificio o l'impianto fuori della zona edificabile per motivi tecnici, d'esercizio o di conformazione del terreno (DTF 119 Ib 442 consid. 4a). Il vincolo può anche essere negativo, imposto dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile (DTF 115 Ib 295 consid. 3a e c, 114 Ib 180 consid. 3ca).
L'adempimento del secondo requisito di cui all'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT presuppone l'assenza di interessi preponderanti che si oppongano all'autorizzazione sollecitata. Il criterio che presiede alla valutazione degli opposti interessi in gioco ruota attorno alle finalità ed ai principi della pianificazione del territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (DTF 117 Ib 28 consid. 3, 114 Ib 268 consid. 3b); in particolare, quelli miranti a proteggere le basi naturali della vita, ad integrare nel paesaggi gli impianti ed a conservare i siti naturali (art. 1 cpv. 2 lett. a, 3 cpv. 2 lett. b/d LPT).
4.2. L'iscrizione di un oggetto di
importanza nazionale in un inventario federale, recita l'art. 6 cpv. 1 LPN,
significa che esso merita specialmente di essere conservato intatto ma, in ogni
caso, di essere salvaguardato il più possibile. Il principio secondo il quale
un oggetto deve essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario
non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, quali la
concessione di permessi eccezionali ex art. 24 LPT (Zufferey, Commentaire LPN,
parimenti di importanza nazionale.
La locuzione "conservare intatto" significa che la protezione deve essere curata in tutta la sua ampiezza e che ogni possibile minaccia deve essere prevenuta. L'iscrizione di un oggetto nell'IFP non implica che il suo stato non possa più essere cambiato in alcun modo, ma impone che non venga deteriorato dal profilo generale della protezione della natura e del paesaggio. Un lieve svantaggio che potesse derivare da una modificazione dovrebbe essere compensato da un vantaggio almeno equivalente (FF 1965 III p. 91, Leimbacher, Kommentar NHG, N. 5 ss. ad art. 6). In altre parole, l'iscrizione non comporta un divieto assoluto di modificare l'oggetto interessato; quest'ultimo, considerato globalmente, non deve essere però menomato negli aspetti caratteristici che l'avvalorano come bene naturale e nazionale.
Per determinare come va conservato intatto un oggetto IFP, occorre riferirsi alla descrizione del contenuto della protezione. L'eventuale carattere pregiudizievole degli interventi prospettati va valutato alla luce delle differenti finalità di protezione desumibili dalle descrizioni di dettaglio dei singoli oggetti inventariati (DTF 123 II 256 consid. 6, 115 Ib 472 consid. 2 e/dd). Dal profilo della concretizzazione degli obbiettivi di protezione, un ruolo importante lo svolge la CFNP tramite la perizia di cui all'art. 7 LPN (Leimbacher, Kommentar NHG, N. 16 ad art. 5), atto obbligatorio allorquando un bene di importanza nazionale è esposto a pericolo nell'adempimento di un compito della Confederazione (art. 7 cpv. 2 LPN). Le perizie della CFNP hanno un peso rilevante e possono essere disattese solo per motivi plausibili, segnatamente se presentano errori evidenti, lacune o contraddizioni. Caso contrario le conclusioni ivi contenute sono vincolanti anche per le autorità che godono di libero potere di apprezzamento (Leimbacher, Kommentar NHG, N. 18 ad art. 7; DTF 125 II 591 consid. 7a, 119 Ib 254 consid. 8a; in tema cfr. pure URP 1999 p. 794).
4.3. In concreto, non v'è dubbio che il requisito dell'ubicazione vincolata, di cui all'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT, risulta adempiuto. Resta unicamente da esaminare se al rilascio di un'eventuale autorizzazione eccezionale non si oppongono interessi preponderanti.
4.3.1. Contrariamente a quanto sostiene il patriziato, l'alpe __________ e tutto il tracciato del suo sentiero di accesso si trovano in un comprensorio, quello della __________, censito quale oggetto no. 1913 nell'IFP e così illustrato:
"Estesa e ampia vallata d'alta montagna, non alterata dalla civiltà, raggiungibile da tutte le parti solo attraverso pareti ripide rocciose o catene montuose. Massiccio del Gottardo con copertura sedimentaria autoctona e scaglie parautoctone nel paesaggio alle Falde penniniche, nella zona del passo con bizzarre formazioni di dolomia variegata. Alta montagna con glacialismo esteso. Cascate particolarmente belle e piccoli laghi di montagna. Flora montana con vestigia del periodo glaciale."
Sulla scorta di questa descrizione e di tutta la documentazione a sua disposizione (compreso l'EIA allestito nel 1992 in vista dell'innalzamento della diga del Luzzone) la CFNP, chiamata obbligatoriamente ad esprimere il suo preavviso giusta l'art. 7 LPN, previo esperimento di un sopralluogo ha ritenuto che gli obbiettivi di protezione dell'oggetto 1913 fossero da individuare nella conservazione totale del paesaggio montano e alpino, così come nel mantenimento integrale dei biotopi ivi presenti e della loro fauna e flora caratteristiche, giungendo alla conclusione che la realizzazione della strada carrozzabile avrebbe arrecato un grave danno al bene protetto e sarebbe risultata incompatibile con l'art. 6 LPN. Siffatta valutazione espressa da un organo specialistico deputato per legge alla stesura di perizie qualificate in materia di protezione della natura e del paesaggio (cfr. art. 25 OPN) merita di essere accreditata in quanto frutto di un esame completo e privo di incongruenze circa l'impatto della prevista strada sulla delicata situazione locale. Questo Tribunale reputa infatti che all'opposto del ricorrente (il quale ha intravisto nella descrizione consegnata nell'IFP unicamente dettagli geografici del bene tutelato), la CFNP abbia individuato correttamente i peculiari obbiettivi di protezione derivanti dall'inserimento della zona della Greina nell'IFP, ponendo così le giuste premesse allo svolgimento del compito peritale affidatole. Partendo dal presupposto che la tutela di una regione di alta montagna "non alterata dalla civiltà" avrebbe dovuto tradursi nella conservazione integrale del suo paesaggio e dei suoi biotopi la CFNP non ha di certo stilato un rapporto fazioso. Né è giunta ad un risultato insostenibile laddove ha proposto di negare la licenza edilizia per la costruzione della strada siccome atta a danneggiare il bene inventoriato in urto ai precetti racchiusi nell'art. 6 LPN. A quest'ultimo proposito, l'insorgente sembra misconoscere l'importanza dell'intervento che intende eseguire, da un lato, e l'estrema delicatezza del territorio incontaminato che verrebbe toccato, dall'altro. In casu, non si tratta di installare dei proiettori in un sito già edificato e ampiamente sfruttato a fini turistici come il Pilatus (DTF 123 II 256, citata a più riprese dal patriziato), ma di realizzare prima e percorrere poi con veicoli a motore una strada lunga 2.5 km in un comprensorio di alta montagna che si presenta pressoché vergine nei suoi contenuti ambientali di alto pregio. Donde la necessità di mantenerlo intatto nell'accezione letterale del termine (cfr. art. 6 LPN), proteggendolo dall'invasione di un impianto del traffico e dagli inconvenienti procurati dal transito, ancorché limitato, di veicoli a motore. Il ragionamento svolto dal ricorrente, secondo cui la protezione sarebbe circoscritta a determinati particolarità paesaggistiche localizzate all'interno dell'oggetto IFP no. 1913 (l'altipiano, le cascate, ecc.) non può essere condiviso, poiché in realtà il comprensorio tutelato va considerato nella sua globalità e non deve essere menomato negli aspetti peculiari che ne fanno un bene d'importanza nazionale. D'altra parte, la costa attraversata dal sentiero che conduce all'alpe Cavalasca presenta valori naturalistici propri che vanno salvaguardati indipendentemente dalla sua appartenenza all'oggetto IFP 1913. Trattasi infatti di un biotopo protetto giusta gli art. 18 LPN, 14 e 20 ONP per il quale è stata allestita un'apposita scheda (1669/107.162) nell'ambito dei lavori di preparazione dell'inventario dei prati e pascoli secchi della Svizzera attestante - tra l'altro - la ricca presenza di specie botaniche rare.
Dal profilo della LPN sussistono quindi motivi fondati che si contrappongono alla costruzione della nuova via di comunicazione.
4.3.2. Tutta la regione della __________ è una bandita federale di caccia (vedi appendice 1 OBAF no. 24) ai sensi dell'art. 11 LCP. L'istituzione di queste zone mira sia a proteggere la diversità della specie mediante misure come la drastica limitazione della circolazione stradale (cfr. art. 5 OBAF, lett. h in specie), sia a salvaguardare i biotipi vietando gli sfruttamenti suscettibili di comprometterne l'esistenza (vedi art. 6 OBAF).
La bandita delle __________ è sottoposta a protezione integrale ed è stata creata allo scopo di conservare la zona, ancora selvaggia e oltremodo tranquilla, come habitat diversificato per mammiferi ed uccelli, regolare la popolazione di stambecchi e tutelare l'effettivo multiforme di tetraonidi (cfr. scheda d'inventario). La realizzazione della strada carrozzabile rischierebbe di pregiudicare gli obbiettivi di protezione dei biotopi e della fauna che hanno imposto l'inclusione della __________ nel novero delle bandite federali (in tal senso si esprime pure la perizia 28.4.1999 della CFPN).
4.3.3. Il comprensorio in discussione appartiene inoltre alle zone naturali protette del PD ed è annoverato tra le zone di interesse naturalistico e paesaggistico dal Regolamento cantonale sulla protezione della flora e della fauna, che in quei luoghi vieta la manomissione di ogni specie vegetale (art. 3 cpv. 1 lett. c), così come la cattura o l'uccisione di invertebrati (art. 6 cpv. 1), riservate le necessità agricole e forestali.
Sulla stessa zona convergono quindi diversi vincoli che pur avendo origini diverse si accomunano nella loro finalità: la difesa - nell'ottica di un mantenimento per quanto possibile inalterato - di una regione particolarmente preziosa dal punto di vista dei contenuti naturalistici, paesaggistici e ambientali. Se ne deve dedurre, al pari del Consiglio di Stato, che al rilascio della chiesta licenza edilizia si oppongono interessi preponderanti ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT. Il fatto che la strada - dotata di una barriera a valle e percorribile solo da veicoli agricoli - verrebbe utilizzata esclusivamente dal personale dell'alpe e dal veterinario durante il periodo di alpeggiamento non consente di pervenire a diversa conclusione, trattandosi di condizioni che consentirebbero soltanto di attenuare il danno creato dall'esercizio dell'impianto. Neppure l'argomento riferito alla ventina di viaggi in elicottero che si risparmierebbero ogni anno è degno di miglior considerazione, giacché questi veloci interventi aerei provocano un aggravio ambientale che non trova confronto con la costruzione e lo sfruttamento di un impianto del traffico inciso nel territorio. Quanto alla possibilità di allungare di una ventina di giorni lo sfruttamento dell'alpe, occorre sottolineare che gli interessi di mera natura economica del patriziato non possono prevalere sulla necessità di mantenere intatto un paesaggio d'importanza nazionale come quello della __________. Tanto più che l'alpeggio è sempre stato utilizzato al meglio anche in assenza di un accesso carrozzabile e che la mancata realizzazione di una simile infrastruttura non pare suscettibile di pregiudicare la continuazione di tutte le attività esercitate in loco da anni; lo dimostra il fatto stesso che la prossima stagione l'alpe verrà regolarmente caricata dopo esser rimasta sfitta nel corso del 2000 per ragioni non necessariamente riconducibili all'impossibilità di raggiungerla con veicoli a motore.
La tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 29, 75 Cost.; 1 ss., 6, 7, 18, 18b LPN; 25 OPN; 1, 2, 3, 4, 6, 14, 22, 24, 33 LPT; 11 LCP; 1 ss., 5, 6, OBAF; 7 LCPS; 2 DE 15.1.1992 che istituisce misure di applicazione alla LPS; 21 LE; 1 ss. Regolamento sulla protezione della flora e della fauna; 3, 18, 20, 28, 43, 49 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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