AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.254
Data decisione, Autorità: 09.11.1999, TRAM
Incarto n. 52.1999.00254
Lugano 9 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 settembre 1999 di
__________, patrocinata da: avv. __________,
contro
la decisione 1. settembre 1999, no. 3582, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa della ricorrente avverso la decisione 2 marzo 1999, no. 2, con la quale la Sezione degli stranieri (ora: permessi ed immigrazione) ha revocato a lei ed a suo figlio __________ il permesso di domicilio e ne ha disposto il rimpatrio;
viste le risposte:
27 settembre 1999 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
29 settembre 1999 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 25 gennaio 1989 la cittadina portoghese __________ (1971) si è unita in matrimonio con il connazionale __________ (1963), titolare di un permesso di dimora annuale nel nostro cantone. Giunta in Ticino il 1. novembre 1989, la ricorrente è stata posta al beneficio di un permesso di dimora annuale. Il 23 giugno 1991 è nato il figlio __________.
Il 30 novembre 1991 è stato rilasciato alla famiglia __________ il permesso di domicilio.
B. Nell'aprile 1994 l'insorgente, unitamente al figlio , ha iniziato a percepire prestazioni assistenziali. Il 20 novembre 1994 il marito __________ si è trasferito a __________ (). Il 9 ottobre 1995 il matrimonio tra i coniugi __________ è stato sciolto per divorzio dal pretore di Lugano, che ha affidato l'autorità parentale di __________ alla madre. Avendo trovato un impiego quale ausiliaria di camere a __________, il 30 aprile 1998 è stato interrotto il versamento di prestazioni assistenziali, che fino ad allora era continuato ininterrotto dal 1994.
C. a) Il 25 maggio 1998 la Sezione degli stranieri ha ammonito __________ precisando che "se la situazione attuale dovesse perdurare anche oltre il mese di novembre 1998, (…), verrà emessa un'espulsione amministrativa o un rimpatrio senz'altra formalità."
b) Con decisione 2 marzo 1999 la Sezione degli stranieri ha revocato alla ricorrente ed a suo figlio __________ il permesso di domicilio e ne ha disposto il rimpatrio, in quanto essa non aveva proceduto al rimborso del debito assistenziale contratto verso lo Stato. Di conseguenza è stato loro fissato un termine per lasciare il territorio del canton Ticino.
D. a) Il 17 marzo 1999 __________ ha impugnato la predetta risoluzione davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento.
b) Con decisione 1. settembre 1999 l'Esecutivo cantonale ha respinto il gravame, confermando la misura di rimpatrio. Accertato che le prestazioni assistenziali concesse alla sola ricorrente - e non al figlio - ammontano a fr. 119'711.90 e che non è mai stato effettuato alcun rimborso, il Governo ha ritenuto dati i presupposti per il rimpatrio. Il provvedimento adottato è stato pertanto ritenuto giustificato e legittimo.
E. Contro la predetta decisione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo le richieste formulate in precedenza.
L'insorgente ha innanzitutto posto in evidenza che già un anno prima della decisione di rimpatrio essa aveva cessato di far capo all'assistenza. Sostiene inoltre che mai le è stato sollecitato il rimborso delle prestazioni percepite, tanto meno nella decisione di ammonimento 25 maggio 1998. La misura del rimpatrio sarebbe dunque sproporzionata. Essa ha poi posto in evidenza che da settembre 1999 ha iniziato a versare fr. 100.-- al mese per rimborsare il debito contratto. Considerate le sue modeste entrate, essa non sarebbe in grado di far fronte ad importi maggiori.
Un suo allontanamento dalla Svizzera ed in particolare del figlio __________ causerebbe loro un notevole pregiudizio, segnatamente lo sradicamento del figlio dal paese dove è nato e cresciuto.
F. All'accoglimento del gravame si sono opposti il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato e la Sezione dei permessi e dell'immigrazione; delle argomentazioni addotte si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
G. Su richiesta di questo tribunale la ricorrente ha prodotto un estratto delle proprie entrate mensili. Delle risultanze di tale accertamento si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Di principio il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni d'espulsione fondate sull'art. 10 cpv. 1 LDDS (art. 97 cpv. 1 e 98 OG), non sussistendo nessuna delle eccezioni previste dagli art. 99a-102 OG. In particolare, non trovano applicazione i motivi di esclusione previsti dall'art. 100 cpv. 1 lett. b OG (DTF 114 Ib 1 consid. 1b). Ne discende che la ricevibilità del gravame dev'essere ammessa anche nei casi in cui, in applicazione dei combinati art. 10 cpv. 1 lett. d ed 11 cpv. 3 ultima frase LDDS, è stata pronunciata una semplice misura di rimpatrio in luogo dell'espulsione. Anche l'ordine di rimpatrio, alla stessa stregua dell'espulsione, comporta infatti la decadenza del permesso di domicilio (art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS).
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti integrati dal complemento istruttorio esperito da questo tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. Per rimpatrio s'intende il trasferimento di uno straniero dal sistema assistenziale del paese ospitante a quello d'origine. Tale provvedimento presuppone, di principio, che quest'ultimo Stato acconsenta alla presa a carico della persona interessata e che venga conchiuso un accordo per via diplomatica tra i paesi interessati, al fine di stabilire le modalità del trasferimento (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). In assenza di una simile intesa, la misura di rimpatrio è ampiamente comparabile ad una decisione di espulsione fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, tranne per il fatto che essa non comporta il divieto di entrata in Svizzera. In simili casi, il rimpatrio di uno straniero può essere ordinato soltanto se si rivelano realizzate le condizioni poste dalla suddetta disposizione e dagli art. 10 cpv. 2 e 11 cpv. 3 LDDS, nonché dall'art. 16 cpv. 3 ODDS (DTF 119 Ib 4 segg., consid. 2b e c).
3.2. La ricorrente ha iniziato a percepire prestazioni assistenziali a partire dal 1994. La somma complessiva del debito ammonta a fr. 119'711.90 (v. lettera 16 agosto 1999 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione). Dal 1. maggio 1998 essa non riceve più alcuna prestazione. Trattasi dunque di stabilire se la fattispecie adempie ancora i presupposti di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS.
Secondo la giurisprudenza (DTF 119 Ib 1 e segg.) la misura del rimpatrio non può essere elusa, rinunciando momentaneamente alle prestazioni assistenziali, in vista della decisione dell'autorità competente. D'altra parte, il rimpatrio di uno straniero indigente mira in primo luogo a sgravare l'assistenza pubblica svizzera. È certamente difficile stabilire se in futuro uno straniero, che è stato a carico dell'assistenza, avrà ancora bisogno di prestazioni; in questi casi si deve analizzare la situazione personale dell'interessato al momento della decisione, nella fattispecie la data del presente giudizio.
3.3. Dal 1. maggio 1998 la ricorrente è impiegata quale ausiliaria di camere presso l'albergo __________ a __________ e percepisce uno stipendio netto mensile di fr. 2'585.40 comprensivo dell'assegno familiare. L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento le versa inoltre fr. 182.20.-- al mese quale anticipo sulla pensione alimentare dovuta dal padre moroso per il sostentamento del figlio (fr. 465.20 pensione alimentare ./. fr. 183.-- per AF già percepiti dal datore di lavoro ./. fr. 100.-- quale recupero alimenti incassati dalla ricorrente in eccedenza nel 1998). Considerato dunque che essa dispone complessivamente di fr. 2'767.60 mensili, appare quantomeno dubbio che le condizioni poste dall'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS siano adempiute, tanto ora quanto al momento della decisione della Sezione dei permessi e dei passaporti, in quanto già allora il quadro delle condizioni economiche della ricorrente era il presente. La questione può tuttavia restare indecisa, ritenuto che la circostanza per cui in un prossimo futuro la ricorrente non dovrebbe più far capo a prestazioni assistenziali, dev'essere valutata tenendo conto di tutti gli interessi in gioco.
Per prassi, il fatto di aver soggiornato in Svizzera durante una decina d'anni, come nella fattispecie, costituisce un elemento di sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli interessi, che entrano in gioco per valutare la proporzionalità di una misura d'allontanamento adottata per ragioni d'indigenza (DTF 119 Ib 1 consid. 4c). D'altra parte va anche preso in considerazione il comportamento generale della ricorrente (STF inedita 30 settembre 1998 consid. 5b).
Dalle tavole processuali emerge che l'insorgente è caduta nell'indigenza con l'inizio della crisi coniugale poi sfociata nel divorzio. Durante i primi cinque anni della sua permanenza in Svizzera il suo comportamento è stato praticamente ineccepibile. Nel 1994 essa è tuttavia rimasta sola con un bambino di tre anni e priva del sostentamento finanziario dell'ex-marito; non va inoltre dimenticato che l'insorgente dispone di una formazione professionale quantomeno limitata (ragazza di buffet, commessa, ausiliaria di camera). È proprio in questo periodo che __________ si è rivolta all'assistenza. Essa ha poi ripreso l'attività lucrativa quattro anni dopo con l'inizio dell'età scolare del figlio. Da allora essa non ha più fatto capo a prestazioni assistenziali né vi è da prevederlo per il futuro. Anzi da alcuni mesi essa versa fr. 100.-- mensili a rifusione delle prestazioni finanziarie ricevute, dimostrando così la sua buona volontà.
D'altro canto va pure considerato che l'autorità dipartimentale, allorquando la ricorrente era ancora a carico dell'assistenza, si è limitata a pronunciare nei suoi confronti un semplice ammonimento ed ha atteso quasi un anno prima di emettere la decisione qui impugnata, quantunque la ricorrente non fosse più a carico dell'assistenza. Va infine considerato che da ben dieci anni la ricorrente e __________ vivono nel nostro Paese, dove quest'ultimo frequenta la scuola. Vi è dunque da presumere che essi siano ben integrati nel nostro tessuto sociale e culturale.
Il ricorso va pertanto accolto. Visto l'esito del gravame non si preleva alcuna tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà alla ricorrente la somma di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 6 cpv. 1, 9 cpv. 2 lett. b e cpv. 3, 10 cpv. 1 lett. d, 10 cpv. 2, 11 cpv. 3 LDDS; 16 cpv. 3 ODDS; 97 cpv. 1, 98, 99a-102 OG; 10 LALPS; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza le decisioni 1. settembre 1999 del Consiglio di Stato e 2 marzo 1999 della Sezione degli stranieri sono annullate.
Non si prelevano né tasse né spese. Lo Stato rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster