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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.248
Data decisione, Autorità: 30.09.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00247-248
Lugano 30 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 15 settembre 1999 di
a) __________, __________,
__________,
__________,
__________,
__________,
b) __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
Contro
la decisione 25 agosto 1999, n. 3334, del Consiglio di Stato che annulla la risoluzione 6 maggio 1999 con cui il Consiglio comunale di __________ ha negato il subingresso di quattro consiglieri comunali;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 24 luglio 1998 __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, tutti consiglieri comunali di __________ appartenenti al gruppo socialista, hanno rassegnato le dimissioni dalla carica;
che con decisione 6 agosto 1998, confermata da questo Tribunale con sentenza 14 gennaio 1999, il consiglio comunale ha accettato le dimissioni;
che, su richiesta del municipio, l'8 aprile 1999 i proponenti della lista socialista hanno designato quali subentranti __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________;
che con risoluzione 6 maggio 1999 il legislativo comunale ha accettato il subingresso dei primi tre candidati designati (__________e __________) e respinto quello degli altri quattro, siccome rientranti dopo aver dato le dimissioni;
che __________ e __________ hanno impugnato davanti al Consiglio di Stato la decisione di non riammettere i quattro consiglieri che avevano dimissionato, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 25 agosto 1999 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, annullando il provvedimento, in quanto privo di base legale;
che contro questo giudizio si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo i ricorrenti citati in ingresso, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della controversa risoluzione del legislativo comunale;
che con identica, succinta motivazione gli insorgenti sottolineano gli inconvenienti che deriverebbero dalla rielezione di consiglieri dimissionari;
considerato, in diritto
che nella misura in cui la vertenza è retta dalla LOC, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 di tale legge;
che la competenza fa invece difetto nella misura in cui fanno stato le disposizioni della LVE; legge che non assegna alcuna competenza a questo tribunale;
che la qualità per agire dei ricorrenti del primo gruppo (a), tutti cittadini attivi di __________, è sicuramente data;
che la legittimazione attiva dei ricorrenti del secondo gruppo (b), che afferma di intervenire a nome del Partito __________, può essere ammessa nella misura in cui gli insorgenti agiscono a titolo personale;
che, nei limiti suindicati, i ricorsi, tempestivi, sono ricevibili in ordine;
che le impugnative possono essere evase sulla base degli atti (art. 18 PAmm), con un unico giudizio (art. 51 PAmm), sommariamente motivato (art. 48 PAmm), siccome manifestamente infondate;
che giusta l'art. 46 LOC, il consiglio comunale è convocato dal municipio in seduta costitutiva entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati; in quella seduta i suoi membri prestano il giuramento o la promessa solenne (art. 47 LOC);
che l’elezione dei consiglieri comunali si perfeziona con la proclamazione dei risultati e con l'accettazione della carica da parte del singolo membro del consesso, espressa mediante giuramento o promessa solenne;
che il legislativo comunale non è chiamato a decidere alcunché in merito all’elezione dei suoi membri;
che durante la legislatura il consigliere comunale può rassegnare le dimissioni, inoltrandole per iscritto con l'indicazione dei motivi al municipio, che le trasmette al consiglio comunale, per decisione, previo preavviso della competente commissione (art. 45 LOC, 15 RALOC);
che la LOC demanda invece al consiglio comunale il compito di pronunciarsi sulle dimissioni dei suoi membri;
che la procedura di subingresso è regolata dalla LVE: subentrante è il primo dei candidati non eletti (art. 43 cpv. 1 LVE) o in caso di esaurimento della lista il candidato designato dai proponenti di quest’ultima (art. 43 cpv. 2 LVE), ritenuto che il consigliere dimissionario viene iscritto, salvo sua dichiarazione contraria, quale ultimo dell’elenco dei subentranti (art. 166a LVE);
che, analogamente al consigliere comunale eletto nell’ambito delle elezioni generali, l’elezione del subentrante designato in base all’art. 43 cpv. 2 LVE si perfeziona mediante giuramento o promessa solenne;
che, a differenza di quanto prevede in caso di dimissioni, la LOC non affida al consiglio comunale alcuna competenza a decidere del subingresso di consiglieri chiamati ad occupare seggi rimasti vacanti;
che, stando così le cose, la decisione con cui il consiglio comunale di __________ ha negato il subingresso dei quattro candidati designati giusta l’art. 43 cpv. 2 LVE dai proponenti della lista socialista, appare del tutto priva di base legale;
che il provvedimento si pone peraltro in contrasto manifesto con l’art. 166a LVE, dianzi citato, a norma del quale ai consiglieri dimissionari competeva senz’altro la qualità di subentranti;
che le generiche censure di obsolescenza e di iniquità delle leggi, sollevate dai ricorrenti con riferimento alla mancanza di disposizioni che attribuiscano al legislativo comunale il compito di pronunciarsi sul subingresso di candidati designati in forza dell'art. 43 cpv. 2 LVE vanno disattese; non si tratta di certo di una lacuna della legge che deve essere colmata dal giudice;
che l’ulteriore rimprovero rivolto al Consiglio di Stato di non aver esaminato la legittimità del rifiuto di assumere la carica manifestato da due dei tre candidati accettati dal legislativo va disatteso siccome esulante dai limiti del presente ricorso, che ha per oggetto unicamente la decisione del consiglio comunale di non accettare il rientro di quattro dei sette consiglieri dimissionari;
che sulla scorta delle considerazioni che precedono i ricorsi vanno senz'altro respinti, siccome manifestamente infondati;
che la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti in solido;
visti gli art. 208 LOC; 43 LVE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Nella misura in cui sono ricevibili, i ricorsi sono respinti.
La tassa di giustizia di fr. 400.-- è a carico dei ricorrenti in solido nella misura di fr. 200.--, per il gruppo a) e per il resto a carico del gruppo b).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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