AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.245
Data decisione, Autorità: 22.10.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00245
Lugano 22 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 settembre 1999 di
rappr. __________,
contro
la risoluzione 1° settembre 1999 (n. 3584) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 12 aprile 1999 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di domicilio risp. di rinnovo della dimora;
viste le risposte:
21 settembre 1999 del Consiglio di Stato,
23 settembre 1999 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 3 ottobre 1991 __________ (1955), cittadino italiano, si è sposato a Sorengo con __________ (1958) di nazionalità elvetica. A quel momento, la moglie del ricorrente era già madre di __________ (7 settembre 1991), nato da una loro precedente relazione. Per vivere insieme alla consorte, l'interessato ha ottenuto un permesso di dimora, regolarmente rinnovato, con ultima scadenza fissata per il 2 ottobre 1998.
b) Durante il suo soggiorno in Svizzera l'insorgente, confrontatosi spesso con problemi dovuti all'alcool tanto da dover prendere contatto con il Servizio ticinese contro l'alcoolismo (STCA) a partire dal 1996, ha dovuto ricorrere alle indennità di disoccupazione e all'assistenza sociale. Dal 17 gennaio 1992 al 28 febbraio 1994, egli ha lavorato come bracciante agricolo per rimanere in seguito senza attività. A partire dal 1° maggio 1995 vive separato di fatto dalla moglie. Il 15 aprile 1997 il comune di __________ ha comunicato all'Ufficio regionale degli stranieri di __________ che il figlio del ricorrente, collocato presso un asilo nido dopo la nascita, stava per essere adottato dalla famiglia presso cui era stato successivamente affidato.
B. Con decisione 12 maggio 1997, l'allora Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni - fondandosi sugli art. 4, 7, 10, 16 LDDS; 8 e 11 ODDS - ha rifiutato di rilasciare a __________ un permesso di domicilio a causa dell'ingente debito contratto con lo Stato (oltre fr. 32'000.–). L'autorità gli ha tuttavia rinnovato il permesso di dimora.
C. a) Il 27 febbraio 1998, il dipartimento ha respinto la domanda presentata il 10 dicembre 1997 da __________ volta nuovamente al rilascio di un permesso di domicilio. L'autorità si è ancora fondata sul fatto che egli era parzialmente a carico dello Stato per oltre fr. 63'000.– e non lavorava. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 7, 10, 16 LDDS; 8 e 11 ODDS. Contro la predetta decisione, l'interessato è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo di annullarla e che gli venisse rilasciato il domicilio.
b) Il 1° aprile 1998, il ricorrente è stato formalmente inserito in un programma di lavoro della durata di un anno presso il comune di __________ con un salario di fr. 2'600.– versato dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento e non soggetto a rimborso. Nel settembre 1998, pendente il ricorso davanti al Consiglio di Stato, il ricorrente ha nuovamente chiesto di essere posto al beneficio di un permesso di domicilio. Il 31 dicembre 1998 la sua pratica assistenziale è stata sospesa.
c) Con risoluzione 25 marzo 1999 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione dipartimentale del 27 febbraio 1998 in virtù dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS. L'Esecutivo cantonale ha nel contempo invitato l'autorità di prime cure a valutare se vi fossero gli estremi per addirittura non prorogare il permesso di dimora del ricorrente.
D. a) Il 12 aprile 1999, riferendosi alle motivazioni della predetta risoluzione governativa, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda presentata nel settembre 1998 da __________ volta al rilascio di un permesso di domicilio, non rinnovandogli nel contempo l'autorizzazione di dimora. L'autorità si è fondata nuovamente sul fatto che l'interessato era in modo continuo e rilevante a carico dello Stato. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 7, 10, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
b) Il 23 aprile 1999 __________ ha impugnato la decisione dipartimentale davanti al Consiglio di Stato. Il 31 maggio seguente il comune di __________ ha sollecitato il rinnovo del permesso di dimora annuale dell'interessato al fine di permettergli di inserirsi in un progetto lavorativo stabile. Il 29 luglio 1999 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha informato il Governo che il debito del ricorrente nei confronti dello Stato era lievitato a fr. 98'582.75 senza aver mai registrato rimborsi. Il 4 agosto 1999 il comune ha informato l'autorità ricorsuale che il ricorrente sarebbe stato in grado a quel momento di beneficiare delle indennità di disoccupazione e di uscire così dall'assistenza.
E. Con giudizio 1° settembre 1999 il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dall'interessato. L'Esecutivo cantonale ha in primo luogo ritenuto che non sussistesse più un legame tra la moglie svizzera e lo straniero a decorrere dal maggio 1995 e ha considerato manifestamente abusivo appellarsi a tale connubio al fine di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno. Il Governo ha in seguito ritenuto che la decisione impugnata fosse conforme agli art. 9 e 10 cpv. 1 lett. d LDDS per il forte carico assistenziale accumulato da __________ (fr. 98'582.75). Inoltre sino a quel momento egli non aveva mai rimborsato il debito contratto con lo Stato, tanto che la sua pratica assistenziale, sospesa a fine dicembre 1998, era stata riattivata nel maggio 1999. Ha pure accertato che il trasferimento e il reinserimento in Italia dell'interessato era proponibile e ragionevolmente esigibile.
F. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio del permesso di domicilio subordinatamente il rinnovo della dimora. Ritiene il provvedimento impugnato sproporzionato e chiede di essere sentito oralmente. Contesta di aver commesso un abuso di diritto nel richiamarsi al matrimonio, in quanto si incontrerebbe ancora con la moglie presso Casa __________ a __________ per rendere visita al figlio ora adottato dalla famiglia affidataria. Giustifica le proprie difficoltà di inserimento professionale con l'assenza di una formazione, i problemi di alcolismo e la recessione economica. Indica che avrebbe potuto chiedere l'invalidità, ma che il STCA ha preferito recuperarlo al fine di reinserirlo nel mondo del lavoro. Adduce che con il permesso sollecitato potrà frequentare un programma occupazionale e rimborsare mensilmente fr. 300.–. Sostiene di non avere parenti in Italia.
G. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Ci si può invero chiedere se il ricorrente possa prevalersi della Dichiarazione conchiusa il 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del Trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia (RS 0.142.114.541.3), nonché dell'Accordo relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 (art. 11; RS 0.142.114.548), dal momento che egli ha ottenuto il diritto di risiedere nel nostro Paese unicamente per vivere insieme alla moglie e non per motivi di lavoro. La questione può tuttavia rimanere indecisa dal momento che, come si vedrà in seguito, l'insorgente può prevalersi dell'art. 7 LDDS.
1.4. Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio di un permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, l'interessato risulta sempre coniugato con la cittadina svizzera __________ con la quale si è sposato il 3 ottobre 1991. Dato che il suo soggiorno in Svizzera appare inoltre regolare ed ininterrotto da almeno cinque anni, lo straniero ha dunque, in principio, oltre al rinnovo del permesso di dimora, il diritto al rilascio di un permesso di domicilio. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa essergli rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Il ricorrente per contro non può richiamarsi all'art. 8 CEDU nell'ambito delle relazioni (visite) che intratterrebbe con il figlio. E' infatti incontestato che __________ è stato adottato da una famiglia ticinese presso la quale era già in affidamento (ricorso ad 2). Non si può pertanto ritenere che l'insorgente intrattenga con il figlio un legame stretto, intatto e effettivamente vissuto, che è protetto dalla norma invocata (cfr. DTF 115 Ib 99 consid. e).
1.6. Il gravame in oggetto, tempestivo (artt. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il ricorrente chiede di potersi esprimere davanti al Tribunale. La domanda non può essere accolta. L'insorgente non può prevalersi infatti di alcuna normativa che contempli un diritto ad un'audizione orale. Neppure il diritto di essere sentito dedotto dall'art. 4 Cost. garantisce nella procedura amministrativa, di principio, la facoltà di esprimersi oralmente (DTF 122 II 464, consid. 4c). Del resto la sua audizione non è necessaria, dal momento che con il gravame in rassegna egli ha ben espresso i motivi per cui ha impugnato il provvedimento adottato dall'autorità nei suoi confronti.
3.1. Come già indicato in precedenza, l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora; dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, al domicilio. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione dell'effettivo degli stranieri. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale diritto, non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera.
3.2. In concreto, a partire dalle nozze, i coniugi __________ hanno vissuto insieme al massimo soltanto durante tre anni e mezzo. E' incontestato infatti che essi vivono separati di fatto almeno dal maggio 1995 e non hanno mai più ripreso la vita in comune. L'insorgente non invoca nemmeno di aver dovuto ricorrere a misure protettrici dell'unione coniugale. Ciononostante egli ha chiesto all'autorità il rinnovo del permesso di dimora e successivamente, dopo il raggiungimento dei cinque anni di soggiorno in Svizzera a partire dalle nozze, il rilascio del domicilio. Stante tutto quanto precede, risulta pertanto in modo manifesto l'abuso dell'insorgente nell'invocare il matrimonio al fine di poter continuare a beneficiare del permesso di soggiorno. Il ricorso va pertanto respinto già per questo motivo.
La LDDS dispone che il permesso di dimora è di durata limitata (art. 5 cpv. 1 prima frase). Esso perde ogni validità alla sua scadenza quando non sia stato prorogato (art. 9 cpv. 1 lett a), oppure in seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 1 lett. d). Per l'adempimento di quest'ultima premessa, non è necessario che tali provvedimenti siano effettivamente pronunciati. E' sufficiente infatti che vengano soddisfatte le condizioni indispensabili alla loro emanazione, fissate agli art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 3 LDDS (cfr. DTF 105 Ib 236 per analogia con il permesso di domicilio). Conformemente a tali norme, l'espulsione o il rimpatrio può essere pronunciato quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS). L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa tuttavia che una simile misura può essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze essa sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa a carico dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS). Sono inoltre da evitare dei rigori inutili. In questi casi lo straniero può eventualmente essere anche solo rimpatriato (art. 11 cpv. 3 seconda e terza frase LDDS). Per rimpatrio s'intende il trasferimento di uno straniero dal sistema assistenziale del paese ospitante a quello d'origine. Tale provvedimento presuppone, di principio, che quest'ultimo Stato acconsenta alla presa a carico della persona interessata e che venga conchiuso un accordo per via diplomatica tra i Paesi interessati, al fine di stabilire le modalità del trasferimento (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). In assenza di una simile intesa, la misura di rimpatrio è paragonabile ad una decisione di espulsione fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, tranne per il fatto che essa non comporta il divieto di entrata in Svizzera.
Nell'evenienza concreta l'autorità di prime cure non ha rilasciato il permesso di domicilio al ricorrente e non gli ha rinnovato la dimora, perché erano adempiuti i requisiti dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS senza tuttavia pronunciarne l'espulsione o il rimpatrio. Occorre accertare pertanto se i motivi alla base del provvedimento impugnato siano fondati, ossia se l'insorgente sia caduto in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica. Ora, dagli atti risulta che il ricorrente ha ottenuto sussidi assistenziali almeno a partire dal maggio 1994 fino al 31 dicembre 1998 per un totale di fr. 98'582.75 (al 28 luglio 1999) senza aver mai effettuato rimborsi (v. scritti 18 febbraio 1998 e 29 luglio 1999 dell'ufficio assistenziale rispettivamente alla Sezione degli stranieri e al Servizio ricorsi del Consiglio di Stato). __________ è dunque caduto a carico dell'assistenza pubblica in maniera continua e rilevante. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente nel proprio gravame, un sensibile miglioramento della situazione non appare realmente pronosticabile. Del resto egli non spende nemmeno una parola sul fatto di aver riattivato la propria pratica assistenziale a partire dal maggio 1999 (v. risoluzione governativa ad 19). Inoltre non è con un ipotetico rimborso mensile di fr. 300.– che egli potrà estinguere entro breve tempo il suo debito nei confronti dello Stato. Inoltre l'ipotesi di lavoro quale operaio esterno presso l'UTC di __________ ora ventilata dal municipio, sarebbe svolta soltanto a tempo parziale e limitata fino al 31 dicembre 1999 (doc. 7). In questo senso risultano chiaramente dati gli estremi per l'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS.
Il provvedimento deve rispettare il principio di proporzionalità. Occorre pertanto tenere conto della durata del soggiorno in Svizzera del ricorrente, del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione, nonché della gravità della colpa dell'interessato. Orbene, __________ soggiorna in Svizzera da circa 7 anni quale dimorante. Egli li ha trascorsi in buona parte rimanendo inattivo. Ha lavorato come bracciante agricolo dal 17 dicembre 1991 al 28 febbraio 1994. In seguito egli è rimasto disoccupato fino al 30 marzo 1998, quando è stato inserito in un programma occupazionale presso il comune di __________ fino al 31 marzo
Dopodiché è tornato nuovamente ad essere inattivo. Egli ha dato dunque prova di grande instabilità sul piano professionale, sebbene i suoi problemi legati all'alcool non gli avessero impedito di frequentare il programma di inserimento presso il suo comune di residenza. Non ha dunque minimamente saputo comprovare di avere fatto tutto il possibile per migliorare la sua situazione economica. Inoltre gli argomenti addotti relativi al suo presunto diritto all'invalidità cadono nel vuoto, dal momento che una decisione in merito non è mai stata emanata (v. doc. 4). A tutto ciò si deve aggiungere che egli vive separato dalla moglie e che il loro figlio è stato adottato dalla famiglia affidataria (ricorso ad 2). Dagli atti non emerge che egli abbia parenti in questo Paese con cui ha allacciato dei legami particolarmente stretti sul piano personale, mentre è certa la presenza di un fratello nel Veneto presso il quale trascorre le vacanze (rapporto informativo di polizia degli stranieri del 3 dicembre 1998). Egli può pertanto stabilirsi nel proprio Paese d'origine, dove ha del resto sempre vissuto prima di entrare in Svizzera (v. curriculum vitae 10 ottobre 1991). Stante quanto precede, l'autorità inferiore ha adottato una decisione che rispetta il principio della proporzionalità. Essa si è infatti limitata a non rinnovare il permesso di dimora al ricorrente a causa del debito assistenziale nei confronti dello Stato senza tuttavia pronunciarne l'espulsione o il rimpatrio. Come ha argomentato il Consiglio di Stato, la misura adottata non gli impedisce di rientrare in Svizzera nell'ambito delle normative per i turisti, permettendogli in tal modo di mantenere le eventuali relazioni con __________ ora dato in adozione ad una famiglia ticinese.
La decisione impugnata è dunque legittima, adeguata alle circostanze e rispettosa del principio della proporzionalità. Le autorità inferiori non hanno pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata. La decisione appare pertanto corretta.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Non si può quindi prescindere dall’applicazione di una tassa di giudizio, che tenga conto della situazione finanziaria dell'insorgente.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 5, 9, 10, 11, 16 LDDS; 8, 10, 11, 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, __________ (27.4.1955), cittadino italiano, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 30 novembre 1999 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.– sono a carico dell'insorgente.
Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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