AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.239
Data decisione, Autorità: 22.10.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00239
Lugano 22 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 settembre 1999 di
__________, rappr. da __________,
Contro
la risoluzione 25 agosto 1999 (n. 3350) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 25 febbraio 1999 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora per la sorella __________ (1950);
viste le risposte:
20 settembre 1999 del Consiglio di Stato,
29 settembre 1999 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ (1947), cittadino italiano, risiede in Svizzera da una ventina di anni ed è titolare di un permesso di domicilio. Vive a __________ insieme alla moglie connazionale __________ ed ai figli __________, __________ e __________. I suoi genitori hanno sempre vissuto in Italia. La madre del ricorrente è deceduta il 18 agosto 1994, il padre il 4 aprile 1998. Il 1° giugno 1998 __________ (1950), afflitta da un handicap e da sempre residente nel proprio paese d'origine in provincia di __________, ha raggiunto il fratello __________ in Svizzera. Con "Decreto di nomina di tutore e protutore" 28 luglio 1998 la Pretura circondariale di Salerno, ha nominato il ricorrente tutore della sorella.
B. a) Il 3 settembre 1998 __________ ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni di rilasciare un permesso di dimora alla sorella __________, dichiarando di avere mezzi sufficienti per poter mantenere la propria famiglia. L'11 settembre 1998 il ricorrente ha precisato che la domanda si fondava su un accordo che egli aveva sottoscritto il 17 agosto 1983 unitamente ai fratelli __________, __________ e __________. I loro genitori avevano stipulato un atto col quale donavano a __________, a titolo di anticipo ereditario, oltre alla legittima, la quota di 3/4 sulla disponibilità per aver assunto l'obbligo di provvedere all'assistenza morale e materiale di __________ a decorrere dalla loro morte. Essendo i genitori nel frattempo deceduti, toccava quindi al ricorrente prendersi cura ora della sorella invalida. Il 14 ottobre 1998, ritenendo insufficienti i dati forniti per decidere la domanda, l'autorità di prima istanza ha chiesto all'interessato di illustrare dettagliatamente la sua situazione famigliare e finanziaria e quella della sorella.
b) Il 25 febbraio 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto l'istanza, perché __________, nonostante diversi solleciti in data 15 ottobre 1998, 20 novembre 1998 e 20 gennaio 1999, non aveva dato seguito a quanto richiestogli precedentemente. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 2, 4, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con giudizio 25 agosto 1999 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo, sottolineando la mancata collaborazione da parte degli interessati nell'accertamento della loro situazione finanziaria e famigliare, ha ritenuto che __________ non potesse invocare alcun diritto al rilascio del permesso sollecitato a causa dell'assenza di un legame intenso e vivo con il fratello almeno fino al decesso del padre. Non vi era pertanto la necessità di farla soggiornare in Svizzera, vista pure l'esistenza di diversi fratelli residenti in Italia dove essa è nata ed ha sempre vissuto. Alla cifra 3 del dispositivo della decisione veniva indicato che la stessa era definitiva.
D. Contro la predetta pronunzia, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora a favore della sorella __________ (recte: __________). Considera questo Tribunale competente a statuire sul gravame in virtù dell'art. 8 CEDU. A tale proposito, sostiene di avere una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta con la sorella, la quale si troverebbe nei suoi confronti in un rapporto di vera e propria dipendenza a seguito di un grave handicap psichico che la affligge sin dalla nascita. Nel merito, ritiene di non poter trasferirsi in Italia per stare vicino alla sorella, perché egli vive in Svizzera da oltre vent'anni insieme alla moglie ed ai figli. Pone in rilievo il fatto che i suoi tre fratelli __________, __________ ed __________, quest'ultima residente in Ticino, non si sarebbero mai occupati di __________, assistita dai genitori fino alla loro morte. Sostiene che un eventuale ricovero di quest'ultima presso un istituto di cure italiano sarebbe inadeguato, a seguito dei costi elevati che comporterebbe, ed inumano perché sarebbe preferibile l'assistenza nell'ambito famigliare.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Nel caso specifico, il ricorrente non può prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale né di un trattato tra la Svizzera e l'Italia, da cui potrebbe derivare un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno.
1.4. Lo straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia e ottenere un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile, occorre tuttavia che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (ad esempio, straniero titolare di un permesso di domicilio) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. e; 119 Ib 93 consid. 1b). La legittimazione a ricorrere compete in questi casi sia allo straniero a cui è stato negato il permesso, sia al parente con il quale egli intende ricongiungersi in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c). Come il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, le relazioni familiari protette dall'art. 8 CEDU sono anzitutto quelle tra coniugi e quelle tra genitori e figli minorenni, che vivono in comunione domestica. Trattandosi di persone che non fanno parte del nucleo familiare vero e proprio e con le quali non vi è (più), di regola, una comunione domestica, vi è una relazione familiare protetta quando lo straniero che domanda un permesso di soggiorno si trova nei confronti del familiare che risiede in Svizzera in un rapporto così stretto che si deve parlare di un vero e proprio rapporto di dipendenza. Secondo la giurisprudenza, una tale relazione può risultare dalla necessità di specifiche cure o da un bisogno di assistenza come, ad esempio, in caso di handicap fisico o psichico oppure in caso di grave malattia (cfr. DTF 120 Ib 261 consid. 1e). In mancanza di un tale rapporto di dipendenza, il rifiuto dell'autorizzazione non lede l'art. 8 CEDU e il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile (DTF 120 Ib 260 consid. 1d; 115 Ib 4 consid. 2).
In concreto, __________ è titolare di un permesso di domicilio: il primo presupposto per poter appellarsi all'art. 8 CEDU è quindi soddisfatto. Il ricorrente sostiene di aver mantenuto con __________ un legame intenso e vivo. Sennonché egli non spende una parola sulla natura e l'intensità della relazione famigliare che lo lega alla sorella prima dell'entrata in Svizzera di quest'ultima nel giugno 1998. Ci si può chiedere inoltre se la sorella dell'insorgente si trovi in uno stato di dipendenza dal fratello. Ora, è incontestato che __________ è invalida, interdetta ed sotto tutela ai sensi della legislazione italiana a partire dal luglio 1998 (v. copia carta d'identità; autorizzazione di espatrio 22 maggio 1998 della Pretura circondariale di Salerno; art. 414 e 424 CCit; decreto di nomina 28 luglio 1998 del Giudice tutelare di Salerno). Benché l'infermità mentale di cui essa soffre sin dalla nascita non sia stata messa in discussione dalle autorità precedenti (v. osservazioni 24 marzo 1999 del dipartimento al ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato; risoluzione governativa ad 1), non è dato di sapere se l'interessata sia in grado di vivere comunque da sola e di provvedere da sé al suo sostentamento. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo tali aspetti. In effetti, per la ragioni che seguono, nella misura in cui la censura di violazione dell'art. 8 CEDU fosse ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito.
1.5. Il gravame è tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa può infine essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. La questione se un permesso di soggiorno vada rilasciato in base all'art. 8 CEDU va vagliata effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, è nell'ambito di questa ponderazione che dev'essere attentamente esaminato se la sorella del ricorrente possa tornare in Italia, ossia se, in tale paese, risiedono parenti o familiari con cui intrattiene strette relazioni e che potrebbe prendersi cura di lei, accogliendola presso di loro o trovando una struttura adatta alle sue necessità. E' anche in tale ambito che dev'essere accuratamente appurato se vi è il rischio che l'interessata, rimanendo in Svizzera, chieda prestazioni assistenziali (DTF 122 II 1 consid. 2 e rinvii).
In concreto ben difficilmente si può pretendere che __________, con i suoi attuali mezzi finanziari limitati a una pensione di invalidità e a un'indennità di accompagnamento per un totale lordo mensile di Lit. 1'171'650 (v. tagliando della Prefettura di Salerno relativo al 4° bimestre 1998), possa mantenersi da sola senza dover far capo all'assistenza pubblica. Occorre pertanto accertare se il ricorrente, il quale ha già a carico moglie e figli, sia in grado di mantenere la sorella __________. Il ricorrente ha dichiarato di guadagnare mensilmente fr. 4'300.– lordi e di pagare, sempre mensilmente, complessivi fr. 1'550.– di cassa malati, ipoteca e spese accessorie per l'abitazione (v. dichiarazione per ricongiungimento familiare 3 settembre 1998). Il 15 ottobre 1998 il dipartimento, ritenendo insufficienti questi dati per decidere la domanda di rilascio del permesso, ha chiesto all'insorgente, tra l'altro, a quanto ammonta in franchi svizzeri la rendita versata alla sorella in Italia, se l'indennità di accompagnamento veniva sempre accordata e per quali motivi. Gli è stato inoltre chiesto di indicare se l'interessata avrebbe vissuto in famiglia oppure in un istituto, dove e presso chi essa aveva vissuto dopo la morte dei genitori, se esistevano altri fratelli e perché gli stessi non potrebbero occuparsi della congiunta. Gli è stato inoltre richiesto il certificato di morte dei genitori come pure una conferma a garanzia della totale copertura delle spese derivanti dal soggiorno della sorella nel nostro paese con dichiarazione di completa rinuncia ad aiuti dell'ente pubblico (v. indicazioni 14 ottobre 1998 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione rivolte all'Ufficio regionale di Bellinzona e trasmesse in seguito al ricorrente; cfr. anche ricorso ad D). Sollecitato dall'autorità di prima istanza il 20 novembre 1998 ed il 20 gennaio 1999, __________ non ha mai dato seguito alla richiesta. E' solo con il ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato che egli ha apportato alcune delucidazioni, limitandosi invero ad addurre che esistono fratelli residenti in Italia ma che gli stessi sarebbero economicamente e materialmente impossibilitati ad assistere la sorella. In sede di replica, sempre dinnanzi all'Esecutivo cantonale, egli ha prodotto il certificato di morte dei genitori scusandosi inoltre per le inadempienze in cui è incorso "con l'avvertenza che essendo persona semplice e poco scolarizzata non ha verosimilmente colto l'importanza della richiesta documentazione, la quale risulta ora essere acquisita agli atti" (pag. 2). Per quanto riguarda il gravame in rassegna, egli asserisce di essere tornato nel proprio paese d'origine al momento della morte del padre per assistere la sorella e per adempiere le formalità connesse con il decesso, rientrando con la stessa in Svizzera dopo due mesi. Informa pure che la sorella __________ risiede ad __________, il fratello __________ a __________, e __________ a __________, e che tutti e tre non si sarebbero mai occupati di __________ tanto da avere cattive relazioni con quest'ultima. Tuttavia tali affermazioni non sono corredate da alcun supporto probatorio e rimangono pertanto del puro parlato. Il ricorrente è stato invero nominato tutore della sorella. Sennonché la concessione di un permesso di soggiorno non può essere pregiudicata da alcun atto dello straniero (cfr. art. 8 cpv. 2 ODDS). A maggior ragione dal momento che il decreto di nomina è del 28 luglio 1998, quando l'interessata risiedeva in Svizzera già da circa due mesi. Va pure osservato che l'autorizzazione a portare con sé la sorella nel nostro paese ha carattere provvisorio (v. autorizzazione 22 maggio 1998 del Pretore di Salerno). Quanto alla copia dell'accordo sottoscritto dai fratelli, va rilevato che esso risale al 17 agosto 1983 ed indica il ricorrente residente a __________, mentre l'atto di donazione a titolo di anticipo ereditario non è stato versato agli atti e viene solo citato. Il ricorrente non ha prodotto nemmeno dei documenti al fine di dimostrare di aver mantenuto con la sorella, la quale ha sempre vissuto nel proprio paese d'origine e dove ha diversi fratelli, un legame intenso e vivo fino alla sua entrata in Svizzera. Il ricorrente non è stato in grado, nel corso di tutta la procedura, di dimostrare l'esistenza di circostanze particolari e plausibili che impongano la presenza della sorella presso di lui in Svizzera senza correre il rischio di dover ricorrere a prestazioni dell'assistenza sociale. Benché la procedura amministrativa sia retta dalla massima inquisitoria (art. 18 cpv. 1 PAmm), secondo la quale spetta di principio all'autorità accertare d'ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa, va comunque ricordato che, soprattutto laddove una parte abbia introdotto una domanda nel suo interesse o si trovi in condizione di meglio conoscere i fatti, la medesima è tenuta a collaborare attivamente all'accertamento della fattispecie, fornendo informazioni al giudice e indicando i mezzi di prova posti a sostegno delle sue allegazioni (STF inedita 23 febbraio 1996 in re Carrupt-Pontes consid. 4a). Collaborazione che, in concreto, è mancata da parte dell'insorgente (cfr. art. 3 cpv. 2 LDDS), il quale, malgrado le varie argomentazioni sollevate nel gravame, non ha saputo comunque dimostrare l'esistenza di circostanze atte a giustificare l'accoglimento della domanda di rilascio di un permesso di dimora per la sorella __________. Ritenuto pure che è certa la presenza di fratelli nel proprio paese d'origine, di cui uno nel luogo di residenza dell'interessata, e che il ricorrente non nega nemmeno l'esistenza di strutture atte ad accogliere eventualmente la sorella (ricorso ad 2d), si deve concludere che le autorità inferiori, rifiutando di rilasciare un permesso di dimora ad __________, non hanno violato l'art. 8 CEDU.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinto. Tassa e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________ (10 ottobre 1950), cittadina italiana, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 30 novembre 1999 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
Tassa e spese di giustizia per complessivi fr. 400.– sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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