AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.237
Data decisione, Autorità: 06.10.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00237
Lugano 6 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 14 settembre 1999 di
__________, patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 25 agosto 1999, no. 3377, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 20 maggio 1999, con la quale la Sezione della circolazione ha subordinato la sua riammissione alla guida di veicoli a motore al superamento degli esami teorici e pratici ed alla presentazione ogni tre mesi e per la durata di un anno di un certificato medico attestante l'assenza di sintomatologie legate all'uso/abuso di alcol;
viste le risposte:
20 settembre 1999 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato
29 settembre 1999 della Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 13 settembre 1995 la Sezione della circolazione ha revocato a __________ (1950) la licenza di condurre a tempo indeterminato, disponendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di gennaio 1997 e subordinando la riammissione alla guida alla presentazione di un certificato medico e di un rapporto del Servizio ticinese di cura dell'alcolismo (STCA) attestanti l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di dipendenza psicofisica da bevande alcoliche, nonché il superamento di un esame psicotecnico.
b) Il 27 marzo 1997 la Sezione della circolazione ha respinto l'istanza di riammissione alla guida del ricorrente. Parimenti è stato deciso che un eventuale riesame della situazione avrebbe potuto essere richiesto unicamente nel mese di marzo 1999 dietro presentazione di un certificato medico internistico e di un rapporto del STCA dopo un periodo di controllo di almeno due anni.
c) Preso atto del rapporto 31 marzo 1999 del STCA e del certificato medico 2 aprile 1999, con decisione 20 maggio 1999 la Sezione della circolazione ha annullato la decisione 13 settembre 1995. Essa ha poi stabilito che l'insorgente "potrà richiedere (…) il rilascio di una licenza di allievo conducente onde potersi sottoporre ai prescritti esami teorici e pratici. Egli dovrà tuttavia presentare ogni tre mesi e per la durata di un anno, un certificato medico attestante l'assenza di sintomatologie riferibili ad uso/abuso di bevande alcoliche."
B. a) Contro tale risoluzione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulando in via principale l'annullamento delle condizioni a cui è stata subordinata la sua riammissione alla guida ed in via subordinata che egli debba sottoporsi unicamente ad una corsa di prova giusta l'art. 24 OAC. In via provvisionale ha pure chiesto di essere riammesso con effetto immediato alla guida di veicoli a motore.
b) Il 23 giugno 1999 il presidente del Consiglio di Stato ha respinto la domanda di misure provvisionali, mentre il ricorso è stato respinto il 25 agosto 1999 dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto legittime e giustificate le condizioni imposte al ricorrente per essere riammesso alla guida.
C. __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo le richieste formulate in precedenza. Adduce che la sua capacità a condurre veicoli a motore non è stata intaccata dal periodo di revoca scontato. Considerato che egli possiede la licenza di condurre da oltre 25 anni, la condizione impostagli per essere riammesso alla guida non sarebbe proporzionata e legittima. Sostiene che secondo dottrina e giurisprudenza tale condizione può essere imposta soltanto laddove esistono dubbi circa la capacità dell'istante di condurre un veicolo a motore. Tali dubbi non sarebbero dati nella fattispecie, considerato che i due rapporti redatti dal STCA e dal dr. med. __________ ed il test psicotecnico hanno dimostrato la sua totale astinenza dal consumo di bevande alcoliche. Qualora esistessero dubbi circa la sua attuale capacità a condurre veicoli a motore, chiede di essere sottoposto ad una corsa di controllo ex art. 24a OAC.
D. Il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato non ha formulato particolari osservazioni, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nella decisioni impugnata. Ad identica conclusione è giunta la Sezione della circolazione, delle cui argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
Considerato, in diritto
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento ad un apprezzamento erroneo di un fatto o ad eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm) ed alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
Secondo il Tribunale federale per esigere il superamento di un nuovo esame di conducente, devono essere valutate sia le infrazioni commesse dall'interessato sia ulteriori circostanze, come ad esempio la sua reputazione quale conducente, il suo passato in tale ambito e per quanto tempo egli ha posseduto la licenza di condurre (DTF 116 Ib 155).
Il ricorrente è titolare della licenza di condurre dal dicembre 1971. Durante questi 28 anni egli è stato oggetto di diverse misure amministrative in ambito stradale, segnatamente un ammonimento e cinque revoche (per un totale di undici mesi) per guida in stato di ebrietà o superamento del limite di velocità. Dal 6 gennaio 1995 il ricorrente è privo della licenza di condurre. L'11 gennaio 1995 egli è inoltre stato fermato dalla polizia, mentre si trovava alla guida, malgrado il sequestro della licenza di condurre, con un'alcolemia elevata (2.59‰ - 3.12 ‰).
L'insorgente è privo della licenza di condurre da quasi cinque anni; durante tutto questo periodo egli non è dunque più stato un partecipante attivo della circolazione stradale. Nel frattempo la regolamentazione della circolazione stradale ha subìto diverse modifiche (cfr. le seguenti revisioni entrate in vigore: 1. gennaio 1996; 1. novembre 1997; 15 maggio, 1. giugno e 1. ottobre 1998) e la densità del traffico è aumentata. Non va inoltre dimenticato che l'insorgente è stato ritenuto inidoneo alla guida in quanto etilista. Dalle perizie mediche agli atti sembra che egli abbia ora superato il suo problema, tuttavia non è dato sapere in quale misura questo periodo abbia intaccato le sue facoltà intellettuali nel riconoscere e valutare le situazioni che si presentano di volta in volta nel traffico. Entrambe le perizie non si esprimono infatti sulle conoscenze che il peritando ancora possiede in relazione alle norme della circolazione o sulla sua abilità quale conducente.
Malgrado il ricorrente abbia un'esperienza di guida molto lunga, il complesso dei fattori esposti qui sopra lascia sorgere seri dubbi circa le sue attuali capacità di conducente. Fino a che punto durante questa lunga astinenza dal condurre veicoli a motore egli ha mantenuto quegli automatismi - fisici, psichici ed intellettuali - necessari per una guida sicura, può essere accertato soltanto se si sottoporrà ad un nuovo esame (cfr. DI AG 30.9.1982, AGVE 1982 555 citati in R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berna 1995, n. 2219).
Sulla scorta di tali considerazioni, questo tribunale perviene al convincimento che non vi è stato abuso di potere e nemmeno violazione del principio della proporzionalità da parte dell'autorità dipartimentale nel subordinare la riammissione alla guida al superamento degli esami teorici e pratici.
Il ricorso va pertanto respinto, con seguito di tassa e spese. Con l'evasione del gravame diviene pertanto priva d'oggetto la domanda di misure provvisionali ex art. 21 PAmm.
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 1 e 3, 17 cpv. 1bis LCStr; 24 e 24a OAC; 10 LALCStr; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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