AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.231
Data decisione, Autorità: 20.10.1999, TRAM
Incarto n. 52.1999.00231
Lugano 20 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 settembre 1999 della
__________, rappr. da: __________,
Contro
la decisione 25 agosto 1999 (n. 3344) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dell'insorgente avverso la risoluzione 10 agosto 1998 con cui il municipio di __________ le ha ordinato di sospendere il battito delle ore dell'orologio del campanile tra le 22.00 e 07.00 ;
viste le risposte:
29 settembre 1999 del Consiglio di Stato;
12 ottobre 1999 del municipio di __________:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 10 agosto 1998 il municipio di Intragna ha ingiunto alla locale parrocchia di sospendere il battito delle ore dell'orologio del campanile tra le 22.00 e le 07.00, in quanto fonte di disturbo “per i numerosi ospiti” del comune;
che contro la predetta risoluzione sono insorti davanti al Consiglio di Stato la parrocchia di __________, __________ ed altri 188 liteconsorti, __________ ed __________, chiedendone l'annullamento;
che con unico giudizio del 25 agosto 1999 il Consiglio di Stato
ha respinto il gravame, ritenendo che il battito delle ore durante la notte costituisse una turbativa suscettibile di giustificare l'adozione di un provvedimento fondato sugli art. 126 - 127 del regolamento comunale, disciplinanti la repressione dei rumori molesti e la tutela della quiete notturna;
che contro il predetto giudizio governativo la parrocchia di Intragna si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme all'ordine censurato;
che l'insorgente nega in sostanza che il battito notturno delle ore possa essere considerato alla stregua di un rumore molesto, atto a turbare la quiete notturna dei numerosi ospiti di Intragna;
che il Consiglio di Stato postula il rigetto dell'impugnativa senza formulare osservazioni;
che ad identica conclusione perviene il municipio di Intragna, rilevando come la parrocchia abbia temporaneamente soppresso il battito delle ore notturno dell'orologio del campanile;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC;
che certa è la legittimazione attiva della parrocchia ricorrente, destinataria dell'ordine impugnato e quindi direttamente interessata al suo annullamento (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.18 PAmm);
che giusta l'art. 16 cpv. 1 LPAmb, gli impianti che non soddisfano le prescrizioni della medesima legge o quelle, ecologiche, di altre leggi, devono essere risanati; il Consiglio federale, soggiunge il capoverso seguente, emana prescrizioni sugli impianti, sull'estensione dei provvedimenti da adottare, i termini e il procedimento;
che in ossequio al mandato conferitogli dal legislatore, il Consiglio federale ha assoggettato all'obbligo di risanamento gli impianti fissi che contribuiscono in modo determinante al superamento dei valori limite d’immissione (VLI; art. 13 cpv. 1 OIF), disponendo che il risanamento deve estendersi nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (art. 13 cpv. 2 lett. a OIF), in modo che i VLI non siano superati (art. 13 cpv. 2 lett. b OIF);
che in mancanza di valori limite d’esposizione al rumore, l'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche in base all’art. 15 LPAmb (art. 40 OIF; ZBl 1989, 499; URP 1996, 668);
che l’obbligo di risanamento di impianti non conformi alla LPAmb è disciplinato esclusivamente dal diritto federale, che prevale sul diritto cantonale e comunale (art. 65 LPAmb);
che competente ad ordinare il risanamento degli impianti non conformi alla LPAmb è soltanto il Dipartimento del territorio (art.3 cifra 5 DLALPAmb; RL 9.2.1.1); in mancanza di un'esplicita delega i municipi non sono abilitati a prendere decisioni in merito (STA 7.12.98 in re __________);
che l'orologio del campanile di __________ è un impianto fisso ai sensi degli art. 2 LPAmb e 2 cpv. 1 OIF;
che il rumore prodotto dal battito delle ore costituisce un'emissione ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LPAmb;
che l’OIF non stabilisce valori limite d’esposizione al rumore delle campane: occorre pertanto procedere conformemente all’art. 40 cpv. 3 OIF (ZBl 1989, 499; URP 1996, 668);
che l'esame della questione a sapere se il rumore prodotto dal battito delle ore contribuisca in modo determinante al superamento dei limiti ammissibili in base all'art. 40 cpv. 3 OIF e generi pertanto un obbligo di risanamento (art. 16 LPAmb; 2 cifra 4 OIF) è di esclusiva competenza del DTer (art. 3 cifra 5 DLALPAmb);
che, stando così le cose, ben si deve concludere che il municipio non fosse competente ad adottare provvedimenti volti a ridurre le emissioni foniche prodotte dall’impianto mediante prescrizioni d’esercizio;
che il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione municipale impugnata in quanto resa da un'autorità incompetente e il giudizio governativo che la conferma, siccome fondato sul diritto comunale anziché sulle prevalenti disposizioni del diritto federale;
che gli atti vanno trasmessi al Dipartimento del territorio affinché adotti le decisioni di sua competenza;
che dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
visti gli art. 2,7,16 LPAmb; 2, 40 OIF;3,18,28,60,61,65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione del 10 agosto 1998 n. 3344 del municipio di __________;
1.2. la decisione del 25 agosto 1999 n. 3344 del Consiglio di Stato.
Gli atti sono trasmessi al Dipartimento del territorio per competenza.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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