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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.226
Data decisione, Autorità: 03.09.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00226
Lugano 3 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
vista l'istanza 16 luglio 1999 di
__________,
Chiedente
il riesame della sentenza 24 giugno 1999 con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto l'impugnativa presentata dallo stesso istante avverso la decisione 17 marzo 1999 con cui il Consiglio di Stato ha confermato una multa di fr. 3'000.--, inflittagli dal municipio di __________ con risoluzione 1. dicembre 1998 per aver costruito senza permesso un muro di sostegno fuori della zona edificabile (part. n. __________ RFD);
richiamato l'art. 48 PAmm,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
che con decisione 1. dicembre 1998 il municipio di __________ ha inflitto all’istante una multa di fr. 3’000.- per aver costruito senza permesso, fuori della zona edificabile, un muro di sostegno lungo una ventina di metri ed alto da m 1.60 ad 1.80,
che la multa è stata confermata in ultima istanza dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza 24 giugno 1999;
che, apprezzando liberamente (ex art. 6 CEDU) e non soltanto nei limiti della violazione del diritto per abuso di potere (ex art. 61 PAmm), tutte le circostanze del caso concreto, in particolare l’importanza dell’opera, l’ubicazione fuori della zona edificabile e la recidiva specifica del ricorrente, questo tribunale ha in sostanza ritenuto che la multa dovesse essere confermata siccome conforme ai criteri di commisurazione sanciti dall’art. 46 LE;
che il Tribunale cantonale amministrativo ha escluso che le obiezioni sollevate dal ricorrente permettessero di procedere ad una riduzione; nell’atteggiamento assunto dall’autorità comunale nei suoi confronti non è stato ravvisato alcun accanimento; gli interventi del municipio sono stati addebitati esclusivamente all’indisciplina di cui ha dato prova l’insorgente in ambito edilizio;
che prive di fondamento, già perché del tutto indimostrate, sono pure ritenute le contestazioni sollevate dall’insorgente con riferimento ad altri abusi commessi da terzi nella zona di __________; fossero anche stati dimostrati non avrebbero comunque portato a diversa conclusione, poiché in ambito penale ognuno risponde per le proprie mancanze;
che con istanza 16 luglio 1999 __________ ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di rivedere il predetto giudizio, ribadendo di essere oggetto di attenzioni particolari da parte del municipio di __________, che chiuderebbe invece un occhio su altri abusi;
che, analogamente invitato a pronunciarsi, il 27 agosto 1999 __________ ha espressamente chiesto che l’istanza fosse trattata alla stregua di una formale domanda di riesame;
considerato, in diritto
che contro le sentenze del Tribunale cantonale amministrativo è dato il rimedio straordinario della revisione;
che la revisione può essere ammessa soltanto nei casi previsti dall’art. 35 PAmm;
che istanze di revisione manifestamente infondate possono essere respinte in limine con breve motivazione ex art. 48 PAmm;
che nell’evenienza concreta i motivi addotti dall’istante a sostegno della sua richiesta non giustificano in nessun caso una revisione del giudizio impugnato:
· il Tribunale cantonale amministrativo non è andato ultra petita e non ha nemmeno aggiudicato meno di quanto la controparte ha riconosciuto (art. 35 lett. a PAmm);
· questo tribunale non ha nemmeno omesso di apprezzare per inavvertenza fatti rilevanti dagli atti (art. 35 lett. b PAmm);
· nessun crimine o delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell’istante (art. 35 lett. c PAmm);
· l’istante non è infine venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti, né ha scoperto nuove prove che non aveva potuto fornire senza sua colpa nella procedura precedente (art. 35 lett. d PAmm);
che stando così le cose, l’istanza va senz’altro respinta, addebitando al richiedente le relative spese;
visti gli art. 3, 18, 28, 35, 36 PAmm;
dichiara e pronuncia:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 100.- sono a carico dell’istante.
Intimazione a:
__________,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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