AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.221
Data decisione, Autorità: 02.11.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00221
Lugano 2 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
Composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
Segretario:
Monica Campana Liebi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 agosto 1999 di
__________, patr. da: avv. __________;
contro
la decisione 20 luglio 1999, no 3139, del Consiglio di Stato che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 27 maggio 1999 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni le ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato;
vista la risposta 1° settembre 1999 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con risoluzione 27 maggio 1999 la Sezione della circolazione ha revocato a __________ la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, disponendo altresì di non concederle nessun riesame della decisione prima del mese di maggio 2000 e subordinando, in ogni caso, la sua riammissione alla guida alla presentazione di un certificato medico e di un rapporto del STCA attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno dodici mesi, l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica da bevande alcoliche. Ad un eventuale ricorso è stato negato l'effetto sospensivo.
Tale risoluzione è stata resa dopo che __________ è stata sottoposta ad un controllo dell'alcolemia nel sangue a seguito di un incidente della circolazione. In data 20 novembre 1998, alle ore 18.45, la ricorrente si è infatti immessa su una strada principale senza avvedersi del sopraggiungere di una vettura prioritaria contro la quale ha pertanto colliso. Il tasso di concentrazione alcolica prelevato nel sangue è stato determinato nell'ordine di 2,27 - 2,79 per mille.
B. Contro la predetta decisione dipartimentale, con ricorso 14 giugno 1999, __________ si è aggravata presso il Consiglio di Stato. In quella sede ha sottolineato che dalle analisi effettuate dal dr. __________ non è emerso nessun elemento che possa indurre a ritenerla dipendente dall’alcol. In merito al rapporto peritale del STCA, ha sostenuto che le conclusioni a cui è giunto il perito non sono suffragate da nessun dato scientifico, ma unicamente dal suo comportamento successivo all’incidente.
Conclude quindi che la misura adottata nei suoi confronti non è assolutamente giustificata.
C. Con decisione 20 luglio 1999 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso fondandosi sulle risultanze del rapporto peritale 10 maggio 1999 del STCA, dal quale ha desunto la presenza di un quadro caratterizzato da un consumo alcolico smodato associato ad un consumo abituale eccessivo che, benchè apparentemente sospeso, non consente alla ricorrente di superare motu proprio la tendenza al consumo eccessivo di bevande alcoliche.
D. __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando in via provvisionale la restituzione immediata della licenza di condurre. Nel merito chiede che la decisione impugnata venga annullata e che la licenza di condurre le venga revocata per una durata massima di 6 mesi.
Adduce in buona sostanza che la decisione impugnata si fonda esclusivamente sulla convinzione peritale che ha desunto la dipendenza dall’alcol della ricorrente dal comportamento tenuto dalla medesima dopo aver commesso l’infrazione che ha dato avvio alla vertenza in esame.
A sostegno dell’impugnativa osserva infine di non avere precedenti e di essere donatrice di sangue.
E. Il Consiglio di Stato propone, di contro, di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva della ricorrente, siccome direttamente toccata dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm.
Il ricorso, tempestivo, è perciò ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di una eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento ad un apprezzamento erroneo di un fatto e ad eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
L'art. 17 cpv. 1 bis LCStr prevede che la licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d'alcolismo o altre forme di tossicomania. La revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno.
Il profilo etilistico è del resto confermato anche dagli esami di laboratorio dove il valore della CDT (indice di abuso abituale) è risultato chiaramente patologico.
Dalla suddetta perizia emerge inoltre che la ricorrente, sebbene le sia stata riscontrata un’ alcolemia particolarmente elevata (2,27-2,79), non ritiene che la responsabilità dell’incidente debba essere imputata all’alcol.
Ciò detto, risulta evidente come l’insorgente non abbia raggiunto né la consapevolezza psicologica dei danni che può provocare il consumo di alcol, né tantomeno il convincimento della necessità di mantenersi sobria.
Al proposito, significativo è il fatto che la normalizzazione della CDT (indice di abuso abituale) è stata ottenuta in data 26 aprile 1998 (doc. 4) ovvero a seguito di 4 misurazioni mensili del sangue e dunque soltanto dopo 4 mesi dalla revoca della licenza di condurre.
Di fronte a tale atteggiamento, sebbene un consumo abituale eccessivo appaia momentaneamente sospeso, non v'è alcuna sicurezza che l’insorgente non incorra nuovamente in infrazioni alla LCStr circolando in stato alterato e ciò quand’anche non abbia precedenti.
In siffatte evenienze, è dunque evidente che la ricorrente attualmente non offre nessuna garanzia dal punto di vista della sicurezza qualora dovesse essere riammessa alla guida.
Neppure il fatto che l’insorgente adduca di essere donatrice di sangue le giova. Dalla documentazione agli atti (doc. 5 ) risulta che la penultima donazione di sangue è datata 16 novembre 1998, ovvero quattro giorni prima di incorrere nell’incidente della circolazione che ha dato avvio alla presente procedura; l’ultima donazione è poi stata effettuata il 17 giugno 1998, ovvero ben 6 mesi dopo la revoca della licenza quando la CDT si era ormai normalizzata (cfr. doc. 4). Nessuna donazione è per contro stata effettuata nei mesi successivi all’incidente.
Da ultimo ancora va osservato che dal punto di vista amministrativo non si può concedere fiducia all’ insorgente, accordandole la licenza di condurre, affinché si determini a mantenersi sobria. Ne deriva che il provvedimento di revoca a tempo indeterminato adottato dalla Sezione della circolazione e confermato dal Consiglio di Stato merita di essere confermato.
La necessità di disporre della licenza di condurre può essere esaminata soltanto nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione quando è stata pronunciata una revoca a scopo di sicurezza dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli ( art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo, 1982, pag. 195).
La questione, indipendentemente dalla verifica se sussista veramente una necessità a disporre della licenza di condurre, non può dunque nemmeno essere presa in considerazione in questo contesto.
Con l’emanazione del presente giudizio, la domanda volta a chiedere in via provvisionale la restituzione immediata della licenza di condurre diviene priva di oggetto (art. 21 PAmm).
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr, 16 cpv. 1 e 3 lett. b, 17 cpv. 1 bis lett. d LCStr, 10 cpv. 2 LALCStr, 18, 28, 60, 61, 62 , 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono poste della ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale amministrativo federale di Losanna nel termine di 30 giorni.
Intimazione a:
__________,
__________;
__________.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster