AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.219
Data decisione, Autorità: 04.10.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00219
Lugano 4 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 agosto 1999 di
__________, patr. dall'avv. __________;
contro
la risoluzione 6 luglio 1999 (n. 2961) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 8 aprile 1999 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di dimora;
viste le risposte:
26 agosto 1999 del Consiglio di Stato,
2 settembre 1999 del Dipartimento delle istituzioni.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________ (1971), cittadina iugoslava, è stata autorizzata ad entrare in Svizzera il 10 agosto 1997 al fine di sposarsi con il cittadino elvetico __________ (1935). Il matrimonio è stato celebrato a __________ il __________. A partire da questa data, essa ha ottenuto un permesso di dimora, regolarmente rinnovato con prossima scadenza fissata al 16 ottobre 1999, per vivere con il marito in un 2 locali in via __________ a __________.
b) Il 12 gennaio 1998 la ricorrente ha iniziato a svolgere l'attività di ausiliaria di lavanderia presso la __________ in via __________ a Caslano con uno stipendio lordo mensile di fr. 2'600.–. Nel contempo, essa ha locato sopra il proprio posto di lavoro una camera per fr. 270.– mensili. Il 7 dicembre 1998 l'Ufficio regionale degli stranieri di Caslano ha chiesto alla Polizia cantonale di accertare la situazione coniugale dei coniugi __________. Il 23 gennaio 1999, dopo aver interrogato marito e moglie, la polizia ha steso un rapporto col quale è stato in sostanza confermato che la coppia vive separata.
B. Fondandosi sulle premesse emergenze, l'8 aprile 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di dimora di __________ perché non viveva più con il marito. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con giudizio 6 luglio 1999 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dall'interessata. In estrema sintesi, il Governo ha ritenuto che non sussistesse più un legame tra il marito svizzero e la straniera. Ha quindi considerato manifestamente abusivo appellarsi a tale connubio al fine di dimorare sul territorio elvetico. L'Esecutivo cantonale ha per contro lasciato aperta la questione di sapere se il matrimonio contratto fosse di natura fittizia.
D. Contro la predetta pronunzia, la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone - previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento e che le venga rinnovato il permesso di dimora. La ricorrente contesta che vi siano indizi atti a qualificare il suo vincolo matrimoniale come fittizio e che essa lo invochi al fine di poter soggiornare in Svizzera. Il rapporto affettivo con il marito sarebbe intatto, sebbene essi vivano in due distinte abitazioni.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Con scritto 9 settembre 1999, il patrocinatore della ricorrente ha versato agli atti una serie di fotografie che ritraggono i coniugi in occasione della celebrazione del loro matrimonio civile.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce alcun diritto. Nel caso di specie non occorre tuttavia accertare se la ricorrente abbia diritto al rilascio di un permesso, poiché la controversa decisione 8 aprile 1999 adottata dal dipartimento è una vera e propria revoca del suo permesso di dimora valido sino al 16 ottobre 1999 (art. 9 cpv. 2 LDDS). Posto che per prassi costante contro questo genere di provvedimenti è proponibile il ricorso di diritto amministrativo all'alta Corte federale (cfr. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 lett. b n. 3 OG; DTF inedito 12 marzo 1998 in re E. M. consid. 2b e rinvii), anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è certamente data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora; dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, al domicilio. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione dell'effettivo degli stranieri. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale diritto, non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera.
Va osservato che il Consiglio di Stato ha fondato il proprio giudizio sull'abuso del diritto, lasciando aperta la questione sulla natura fittizia del matrimonio nonostante diversi indizi in tal senso (risoluzione ad G, p. 9). Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dalla ricorrente al fine di confutare l'esistenza di un matrimonio fittizio (marcata differenza di età, circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi, motivi che hanno portato al matrimonio, eventuali impedimenti per ottenere in un altro modo l'autorizzazione di soggiornare in Svizzera).
4.1. Interrogata dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione coniugale, la ricorrente - ha tra l'altro - dichiarato:
"Nell'agosto 1997 sono venuta in Ticino, questo siccome mi dovevo sposare con l'attuale marito __________. Ho conosciuto per la prima volta il __________ nel 1991. Ero in un negozio di Thalwil, regione dove si parla il tedesco, ed ho udito parlare italiano. Ho approfittato dell'occasione ed ho incominciato a parlare con questo signore sconosciuto. Per me è stato molto interessante parlare italiano siccome non parlo il tedesco. Fatto è che mi sono tenuta in contatto con il __________, di tanto in tanto ci sentivamo e siamo così giunti al matrimonio avvenuto a __________ il 17 ottobre 1997. Quando sono giunta in Ticino sono andata direttamente ad abitare con il __________ a __________ in via __________. Mi sono interessata per un lavoro ed ho trovato occupazione presso la __________. Infatti dalla metà di gennaio 1998 svolgo attività in detto luogo. Sono ausiliaria di lavanderia, il mio orario è stabilito tra le 08.00 e le 18.00. Succede che a volte smetto nel pomeriggio per riprendere in serata a dipendenza del lavoro, percepisco uno stipendio lordo di fr. 2'600.– netto 1'673.– sono dedotte spese generali e fr. 270.– per la camera".
Sollecitata dall'agente interrogante, __________ ha aggiunto:
"Corrisponde a verità che ho una camera presso il posto di lavoro, luogo che dista 500 metri dal mio indirizzo ufficiale di via __________. Ho preso questa camera per mia comodità, tra un turno di lavoro e l'altro posso riposare, ed anche per sistemare i miei abiti siccome l'appartamento in via __________ sono solo due locali. Stiamo cercando un appartamento più grande. La ragione maggiore per la quale ho la camera presso il posto di lavoro è la mancanza di spazio nell'appartamento di via __________ per sistemare i miei abiti. Resto al posto di lavoro a dormire unicamente quando finisco tardi di lavorare, mi scoccia di notte spostarmi a piedi dal posto di lavoro sino al mio domicilio. Sono soddisfatta del mio rapporto con mio marito. Non ho nessun problema, abbiamo un colloquio molto aperto ed un'intesa schietta. Come detto rimango a dormire __________ unicamente quando finisco tardi di lavorare. Mio marito non lavora, è pensionato, non so dove riceve la pensione e nemmeno quanto percepisce. L'affitto mensile dell'appartamento in via __________ è di circa fr. 1'000.– non so esattamente, è lui che si interessa di queste cose. Non ho altro da aggiungere, letto, confermo e firmo".
(verbale d'interrogatorio 23 dicembre 1998)
__________, marito dell'insorgente, ha dal canto suo dichiarato:
(...)"Io non svolgo nessuna attività, mentre mia moglie lavora presso la __________ di __________ come operaia di lavanderia o cameriera. Non so esattamente. Prima del matrimonio mia moglie abitava in __________. L'ho conosciuta in Svizzera interna circa un paio di anni fa.(...)Devo dire che ho sposato la __________ perché le volevo bene ed anche perché volevo aiutarla. Dopo il matrimonio lei ha trovato lavoro presso la __________ di __________ dove il gerente le ha pure messo a disposizione una camera. Lei lavora ad orari differenti e quindi, per liberarla da ogni impegno, abbiamo deciso che ci incontriamo ogni tanto. Io abito in un appartamento di 2 locali. Ho un grosso cane e quindi l'appartamento è piccolo. Con __________ mi vedo quando abbiamo voglia di vederci. Il nostro rapporto è così. Non è vincolante. Lei ha parte dei vestiti presso la camera che ha __________ e parte li ha a casa mia, come ho mostrato all'agente __________ la settimana scorsa. Non so cosa lei prende di salario. Praticamente non mi interessa neppure. Si arrangia lei a fare i suoi pagamenti ecc. Al momento viviamo così. Lei fa la sua vita, ha i suoi amici mentre io faccio la mia. Un giorno che riuscirò ad avere un appartamento più grande, vivremo assieme, ma in camere separate. La ricerca dell'appartamento è difficile a causa della presenza del mio cane, che è di grossa taglia, e dal quale non voglio separarmi. A domanda rispondo che io non convivo con nessuno. La mia casa è frequentata da diversi amici ed amiche. Ma, torno a ripetere che non convivo con nessuno. Ho un'amica intima con la quale mi confido, ma nulla più. Lei ha la sua famiglia e la sua casa e basta. Mia moglie comunque è al corrente delle mie amicizie. Non avendo altro da aggiungere, confermo e firmo".
(verbale d'interrogatorio 23 dicembre 1998)
4.2. Alla luce di queste risultanze, si deve dunque ammettere che l'insorgente, soltanto dopo tre mesi dalla celebrazione delle nozze, ha iniziato a vivere separata dal marito. Il vincolo matrimoniale esiste pertanto solo formalmente. Il marito non sa nemmeno quale attività svolga con precisione la moglie. Entrambi ignorano inoltre la loro reciproca situazione finanziaria. Anche le contraddizioni relative alle ragioni per cui moglie e marito vivono in due abitazioni separate distanti 500 metri (mancanza di spazio e per motivi di comodità tra un turno e l'altro di lavoro, per la prima, per la presenza del grosso cane, per il secondo), rafforzano la convinzione che il rapporto coniugale non è in pratica mai stato vissuto. Risulta pertanto in modo manifesto l'abuso dell'insorgente nell'invocare il matrimonio al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno.
4.3. Le considerazioni espresse nel gravame dalla ricorrente non sono atte a confutare le emergenze precedentemente esposte. Sebbene diverse persone abbiano descritto diversi episodi con protagonisti __________ e __________, i quali avrebbero visitato anche un appartamento nell'aprile 1999 (doc. C-E prodotti per la prima volta in questa sede), queste dichiarazioni non dimostrano affatto che tra i coniugi esiste una vera e propria relazione sentimentale. Sposati nell'ottobre 1997, essi continuano infatti a vivere separati in due distinte abitazioni ormai da almeno 1 anno e 8 mesi. Visto quanto dichiarato alla polizia dai coniugi __________, tutto porta a credere che non esiste alcuna speranza di una ripresa della loro vita in comune e che il matrimonio è mantenuto unicamente con lo scopo di permettere all'insorgente di soggiornare in Svizzera.
La ricorrente non può nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Ora, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, la straniera deve dimostrare che tra lei e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145). Orbene a seguito dell'accertamento del vincolo matrimoniale di mera natura formale che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con il marito.
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 1, 4, 7, 9, 12, 16 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________ (10 dicembre 1971), cittadina iugoslava, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 20 novembre 1999 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
Tassa e spese di giustizia per complessivi fr. 800.– sono a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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