AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.1999.215
Data decisione, Autorità: 30.09.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00215
Lugano 30 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 agosto 1999 di
__________, __________, patr. da: avv. __________,
contro
la decisione 30 giugno 1999, no. 2827, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 12 maggio 1999, no. 1140, con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato a titolo definitivo la licenza di condurre;
vista la risposta 19 agosto 1999 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 13 aprile 1982 __________ (1963) ha ottenuto la licenza di condurre per i veicoli di categoria B. Egli è poi stato oggetto di due misure di revoca della licenza di condurre, segnatamente dal 13 maggio al 12 dicembre 1984 (circolazione in stato di ebrietà, tasso alcolico dell'1.42 ‰, ed in contromano in autostrada) e dal 14 agosto 1988 al 13 gennaio 1990 (circolazione in stato di ebrietà, tasso alcolico dell'1.32 ‰).
b) Il 19 dicembre 1998, alle ore 5.45, il ricorrente è stato sorpreso dalla polizia cantonale, mentre dormiva al posto di guida della propria autovettura, che si trovava ferma in contromano sulla corsia di sorpasso a ridosso del guidovia centrale. Viste le sue condizioni fisiche, l'insorgente è stato tradotto presso la gendarmeria di __________, dove si è rifiutato di sottoporsi al test dell'alito ed al prelievo del sangue. Sottoposto a visita medica presso l'ospedale __________, il medico accertava uno stato medio-grave di ebrietà.
c) Per i fatti in questione il ricorrente è stato ritenuto colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, di circolazione in stato di ebrietà ed opposizione alla prova del sangue giusta gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 91 cpv. 1 e 3 e 90 cifra 1 LCStr. Egli è stato condannato a 60 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni ed al pagamento di una multa di fr. 1'500.--. La decisione non è stata contestata.
B. Preso atto della perizia psicotecnica 25 febbraio 1999 allestita dal Servizio ticinese di cura dell'alcolismo (STCA) e del rapporto 29 marzo 1999 dello psicologo del traffico lic. psic. __________, con risoluzione 12 maggio 1999 la Sezione della circolazione ha revocato ad __________ la licenza di condurre a titolo definitivo giusta gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 2 LCStr. L'autorità di revoca ha inoltre precisato che un eventuale riesame sarebbe stato concesso solo nei termini (5 anni) ed alle condizioni previsti dall'art. 23 cpv. 3 LCStr. L'autorità dipartimentale ha pure negato l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
C. a) Il 28 maggio 1999 il ricorrente ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta risoluzione, postulandone l'annullamento e chiedendo l'adozione nei suoi confronti di una misura di revoca per un periodo massimo di 12 mesi ed in via subordinata di una revoca a tempo indeterminato con un periodo di prova di 12 mesi.
b) Con decisione 30 giugno 1999 il Governo ha respinto il gravame, confermando la decisione dipartimentale.
L'Esecutivo cantonale ha in sostanza motivato la propria decisione facendo riferimento alle risultanze del referto peritale. Ha ritenuto il ricorrente inidoneo caratterialmente a condurre veicoli a motore, lasciando per contro aperta la questione a sapere se egli è da considerare incorreggibile ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LCStr, non avendo tale elemento portata propria. Viste le circostanze e le considerazioni di ordine caratteriale e psicologico contenute nella perizia, ha infine ritenuto appropriato e giustificato il periodo di prova di 5 anni.
D. Contro la predetta decisione governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo le richieste formulate in precedenza.
A mente del ricorrente, l'Esecutivo cantonale avrebbe confuso i concetti di revoca definitiva, la quale presuppone un'incorreggibilità del conducente, e di revoca a tempo indeterminato, applicabile in caso di difetto caratteriale del conducente. Tale differenza sarebbe determinante al momento della richiesta di riesame giusta l'art. 23 cpv. 3 LCStr. Contesta inoltre che il periodo di prova fissatogli di cinque anni sia proporzionato alla fattispecie. I periti non hanno accertato alcun abuso cronico di bevande alcoliche. Inoltre è ormai trascorso un lungo tempo dall'ultimo provvedimento amministrativo adottato nei suoi confronti. Contesta infine i risultati del referto peritale 29 marzo 1999.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il Tribunale federale ha considerato incorreggibile un conducente che persiste, in un lasso di tempo relativamente breve, nell'infrangere le norme della circolazione, malgrado le ripetute sanzioni penali ed amministrative pronunciate a suo carico. La revoca durevole a norma dell'art. 17 cpv. 2 LCStr è volta ad escludere dal traffico quei pochi conducenti, costantemente recidivi, che sono responsabili di una gran parte degli incidenti della circolazione. La misura configura una revoca a scopo di sicurezza e trova fondamento nell'inattitudine caratteriale di detti automobilisti alla guida. L'incorreggibilità del conducente non costituisce un criterio di revoca con portata propria, ma presuppone un'inidoneità alla guida per motivi caratteriali o per altri motivi (DTF 106 Ib 329 consid. a; R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III: Die Administrativmassnahmen, Berna 1995, n. 2188). Tutt'al più, l'incorreggibilità ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LCStr e della prassi suindicata può costituire un indizio, affinché l'autorità fissi un periodo di prova relativamente lungo.
A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente non dà garanzia, per il suo comportamento precedente, di osservare le prescrizioni e di aver riguardo per i terzi. La revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi negativa in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I-1994 n. 64 consid. 4a; in merito all'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, cfr. Schaffhauser, op. cit., n. 2128 segg.). Considerato che non è facile dedurre dal precedente comportamento di un automobilista una prognosi concernente la sua futura condotta, le autorità sono tenute ad analizzare la relativa fattispecie con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 segg.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT I-1994, n. 64 consid. 4a).
Le autorità inferiori hanno fondato la revoca della licenza sulle risultanze della perizia __________ del 9 maggio 1997. Nel caso specifico, pur non contestando l'imparzialità e l'indipendenza del perito, il ricorrente ne mette in dubbio le conclusioni.
4.1. Secondo il lic. psic. __________ il ricorrente soffre di gravi disturbi della personalità in direzione della psicopatia, con elementi di sfondo di tipo nevrotico. Egli presenta lacune che caratterizzano l'immaturità della sua personalità e che si traducono nei seguenti tratti:
· assenza di capacità di autocontrollo ("Haltlosigkeit");
· incapacità a reagire emotivamente in modo adeguato alla realtà;
· incapacità razionale di valutare in modo adeguato i suoi comportamenti negativi, pericolosi per la sicurezza propria ed altrui;
· incapacità ad assumere fino in fondo la responsabilità del proprio agire;
· incapacità grave a trarre insegnamento dalle esperienze fatte;
· ricerca inconsapevole dell'incidente.
4.2. Le contestazioni sollevate dal ricorrente in merito alle conclusioni a cui è giunto il perito vanno disattese. Questo tribunale ritiene infatti che tali conclusioni risultano essere fondate ed attendibili.
Il peritando ha avuto un colloquio di un'ora e mezzo con il lic. psic. __________, durante il quale è pure stato sottoposto al test di __________. Svolta l'anamnesi personale del ricorrente, il perito ha analizzato le circostanze che hanno portato il peritando ad essere oggetto in tre occasioni di provvedimenti amministrativi da parte della Sezione della circolazione. Egli ha così potuto formulare la propria diagnosi con particolare riguardo all'etica della guida. Il procedere del perito appare dunque puntuale, scrupoloso ed approfondito.
Dagli stralci della conversazione riportati nel referto, si evince che il ricorrente non si è lasciato intaccare né dal significato delle sue reiterate trasgressioni, né dalle conseguenze che il suo comportamento avrebbe potuto comportare. Al contrario, egli sembra banalizzare la gravità delle infrazioni commesse. Sintomatico è poi che, malgrado sia stato sorpreso due volte a circolare in contromano in autostrada, si definisca ancora un "ottimo conducente" e "persona non pericolosa per sé e per gli altri". Infatti se è stato evitato il peggio, è stato solo per pura fortuna. Pure il suo ostinato rifiuto ad ammettere di essere stato nuovamente colto in stato di ebrietà, denota seri problemi caratteriali, l'incapacità ad accettare la realtà e di assumersi le proprie responsabilità.
Il referto, che verte unicamente sull'idoneità psicofisica dell'interessato alla riammissione alla guida e meglio sulla sua attitudine caratteriale, risulta essere chiaro ed approfondito. Non si può pertanto rimproverare alle autorità inferiori d'aver aderito alla prognosi negativa formulata dal perito, secondo cui l'interessato non è in grado di guidare senza mettere in pericolo il traffico e la sicurezza propria e degli altri utenti della strada.
Entrambi i referti vertono infatti sul problema dell'etilismo e non sull'inidoneità caratteriale, posta a fondamento del provvedimento adottato. Infatti la perizia indica espressamente che il vero problema dell'insorgente non è l'alcool, bensì la debolezza strutturale della sua personalità.
Va inoltre osservato che, a differenza del referto peritale dello psicologo del traffico, questi non sono orientati sul comportamento dell'insorgente nel contesto specifico della circolazione stradale (STF inedita 24 febbraio 1995 in re G., consid. 3c).
Da quanto esposto discende che il referto dello psicologo del traffico, che evidenzia come l'interessato palesi, soprattutto con la ripetizione dello stesso tipo di infrazione, un disturbo di fondo nella personalità, è chiaro, approfondito ed è sorretto da una motivazione coerente. Le condizioni menzionate ai combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale, sono dunque adempiute.
Rimane da esaminare se la misura concernente il periodo di prova della durata di 5 anni è proporzionata alla fattispecie.
7.1. La revoca della licenza a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale o per altri motivi che non siano medici, deve sempre essere pronunciata per una durata indeterminata. Nella decisione deve inoltre essere fissato un periodo di prova, che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1bis LCStr e 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente, non prima però che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv. 3 LCStr). Il periodo di prova fissato nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un periodo minimo e assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta "Sperrfristwirkung; cfr. R. Schaffhauser, op. cit., n. 2180 segg., in particolare n. 2185; FF 1986 III pag. 199).
7.2. Come si è visto, il ricorrente è già stato oggetto di due misure di revoca della licenza di condurre. Ora, è ben vero che dall'ultimo provvedimento adottato nei suoi confronti è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. Si deve tuttavia considerare che l'insorgente è già stato colto a circolare in stato di ebrietà in contromano in autostrada. Orbene, già questa esperienza avrebbe dovuto bastare per impedirgli di ricadere nella medesima infrazione. Tuttavia, malgrado il lungo periodo di revoca che ha dovuto scontare, egli non ha tratto alcun insegnamento dalla vicenda. In definitiva, le precedenti revoche non hanno raggiunto lo scopo voluto. Questa conclusione è pure confortata dal parere del perito lic. psic. __________, secondo il quale sarà necessario un lungo periodo prima che l'interessato superi i suoi problemi.
7.3. In simili circostanze, la durata di cinque anni appare adeguata alle circostanze, esistendo un rapporto ragionevole tra il risultato prefissato e le restrizioni imposte. La misura risulta idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza in materia di circolazione stradale. Ancorché severa, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all’autorità competente in ordine alla valutazione dell’adeguatezza della misura adottata.
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1, 17 cpv. 2, 23 cpv. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 90 cifra 1 e 91 cpv. 1 e 3 LCStr; 9 e 33 OAC; 10 LALCStr; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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