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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.209
Data decisione, Autorità: 18.05.2001, TRAM
Incarto n. 52.1999.00209
Lugano 18 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 luglio 1999 della
__________, __________, patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 6 luglio 1999, n. 2974, del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dall'insorgente contro la decisione 7 aprile 1999 con cui l'allora Ufficio permessi e passaporti (UPP) - ora Ufficio dei permessi e dell'immigrazione (UPI) – concernente la rimozione degli apparecchi Crazy Ball istallati sul territorio del cantone;
viste le risposte:
24 agosto 1999 dell'Ufficio dei permessi;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
che il 6 novembre 1997 l'allora Ufficio dei permessi e dei passaporti (UPP) - ora Sezione dei permessi e dell'immigrazione (UPI) - ha rilasciato alla __________ la licenza per istallare sul territorio del cantone 100 apparecchi "Crazy Ball's";
che il 9 giugno 1998 l'Ufficio federale di polizia (UFP, divisione diritto / giochi d'azzardo) ha segnalato all'UPP che il DFGP ha proibito in Svizzera l'apparecchio Crazy Ball "poiché da una parte è connesso con un gioco d'azzardo simile a quello della lotteria e dall'altra perché non è stato omologato". Richiamandosi all’art. 6 dell'allora vigente LF sulle case da giuoco del 1929 l'UFP ha quindi chiesto all'autorità cantonale “di confiscare gli apparecchi, di denunciare i responsabili e di far togliere dalla circolazione gli apparecchi da parte del tribunale competente";
che, riallacciandosi a questa richiesta, il 7 aprile 1999 l'UPP ha invitato la __________ a rimuovere gli apparecchi in questione, avvertendola che l’autorizzazione - giunta nel frattempo a scadenza
che contro questo provvedimento la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendogli di accertarne la nullità, subordinatamente di annullarlo, in quanto lo stesso si fondasse sulla legge cantonale sulle lotterie e i giochi d'azzardo (LLGA);
che la __________ è insorta anche dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, ponendo a giudizio le stesse domande fatte valere dinanzi al Consiglio di Stato, fondandosi sulla legge sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti (LCAmb) (inc. TRAM 52.99.110);
che con giudizio 6 luglio 1999 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame interposto dalla __________, ritenendo in sostanza che gli apparecchi Crazy Ball soggiacessero alla LCAmb e alla LLGA;
contro la predetta risoluzione governativa la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarla e di rinviare gli atti al Consiglio di Stato affinchè statuisca nel merito, nell'ipotesi in cui alla fattispecie sia applicabile la legge sulle lotterie e giochi d'azzardo;
che l'UPI ed il Consiglio di Stato si sono entrambi pronunciati per la reiezione del gravame;
che con decisione 8 maggio 2000 il Tribunale Federale ha respinto il ricorso inoltrato da __________, confermando la decisione 28 luglio 1999, con la quale il Tribunale cantonale amministrativo, fondandosi sul diritto cantonale (LCAmb) aveva respinto, in quanto ricevibile, il gravame di __________;
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 2 cpv. 2 LLGA, la legittimazione attiva della ricorrente, certa (art. 43 PAmm), il ricorso è tempestivo;
che il gravame è quindi ricevibile in ordine è può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che l'art. 9a cpv. 1 LCAmb vieta su tutto il territorio del Cantone Ticino l'esercizio di apparecchi automatici remuneranti denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni tramutabili in denaro, in merce o in buoni di qualsiasi genere, indipendentemente dalla circostanza se detti apparecchi soggiacciano all'obbligo di omologazione federale e siano effettivamente omologabili;
che con il ricorso qui in esame, la __________ chiede a questo tribunale di annullare il giudizio governativo e di rinviare gli atti al Consiglio di Stato affinchè statuisca nel merito, qualora gli apparecchi Crazy Ball soggiacessero alla LLGA e non alla LCAMb;
che, come detto, questo tribunale, statuendo sul ricorso inoltratogli dalla __________ in virtù dell'art. 2 cpv. 2 LCAmb (TRAM 52.99.110), con decisione 28 luglio 1999, confermata dal Tribunale Federale, ha ritenuto che tali apparecchi devono essere considerati apparecchi automatici ai sensi dell'art. 9a LCAmb, in quanto rimuneranti vincite costituite da buoni tramutabili in merce;
che la fattispecie è quindi retta dalla LCAmb e non dalla LLGA;
che pertanto la risoluzione impugnata, con la quale il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa sottopostagli, in quanto gli apparecchi in questione non sottostanno alle disposizioni della LLGA, ma alla LCAmb, va senz'altro confermata siccome immune da violazioni del diritto;
che sulla scorta di quanto fin qui esposto, la decisione governativa va quindi confermata ed il ricorso respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 9a, 13 LCAmb; 2 LLGA; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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