AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.204
Data decisione, Autorità: 20.10.1999, TRAM
Incarto n. 52.1999.00204
Lugano 20 ottobre 1999 ,.-
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 luglio 1999 di
__________, patr. da: avv. __________
Contro
la decisione 6 luglio 1999, no. 2950, del Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 4 maggio 1999, con la quale il municipio di __________ gli ha rilasciato la licenza edilizia in sanatoria per la posa di una piscina, subordinandola al pagamento di una tassa di allacciamento di fr. 80.-- e di una tassa d'uso di fr. 186.--;
viste le risposte:
5 agosto 1999 del municipio di __________;
25 agosto 1999 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 21 luglio 1998 il ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso in sanatoria per la piscina circolare per bambini (m 3.60 x 0.92) dotata di un sistema autonomo di filtraggio dell'acqua, che aveva posato nel giardino di casa (part. n. __________ RF);
che con decisione 2 ottobre 1998 il municipio di __________ ha rilasciato all'istante la licenza edilizia, sottoponendola fra l’altro all’obbligo di chiedere l'autorizzazione dell'Azienda acqua potabile (AAP);
che con ricorso 5 ottobre 1998 __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato postulando l'annullamento della condizione impostagli;
che il 3 febbraio 1999 il Governo ha annullato il provvedimento e ritornato gli atti al municipio di __________ per nuova decisione, ritenendo che incombesse all'autorità comunale e non al ricorrente, il compito d'interpellare l'AAP prima di rilasciare la licenza edilizia;
che il 4 maggio 1999 il municipio di __________ ha rilasciato una nuova licenza edilizia, indicando alla voce "Tasse" (cifra 8), l'obbligo di pagare una tassa di allacciamento di fr. 80.-- ed una tassa d'uso di fr. 186.--;
che __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato contro l'imposizione di tali oneri;
che con giudizio 6 luglio 1999 il Governo ha accolto parzialmente il gravame, annullando la tassa di allacciamento di fr. 80.-- e confermando la tassa d'uso di fr. 186.--;
che contro tale giudicato il ricorrente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di essere mandato esente anche dal pagamento della tassa d'uso; delle motivazioni addotte si dirà, per quanto necessario, nel seguito;
che all'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione è giunto il municipio di __________, riconfermandosi nelle precedenti allegazioni;
Considerato, in diritto
che oggetto del ricorso in esame è il giudizio con cui il Consiglio di Stato conferma la tassa d’uso di fr. 186.- imposta dal municipio al ricorrente nell’ambito del rilascio della licenza edilizia che gli ha rilasciato per la posa di una piscina per bambini;
che la predetta risoluzione governativa è per contro cresciuta in giudicato nella misura in cui il Consiglio di Stato ha annullato la tassa d’allacciamento di fr. 80.-, applicata dal municipio a carico dell’insorgente;
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data tanto dall’art. 21 LE, quanto dall’art. 40 LMSP;
che la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente gravato dal giudizio impugnato, è certa;
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che l’impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza assumere le prove notificate dall'insorgente, inidonee a procurare la conoscenza di fatti rilievanti per il giudizio (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 40 LMSP le contestazioni tra utenti e aziende municipalizzate o concessionarie sono risolte in via di reclamo dal Dipartimento delle istituzioni, con decisione impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo;
che l'AAP di __________ è un'azienda municipalizzata (cfr. art. 1 Regolamento AAP; in seguito: RAAP), che svolge un servizio d'interesse pubblico, somministrando l'acqua potabile agli utenti allacciati alla sua rete di distribuzione; in quanto tale essa è assoggettata al diritto pubblico, in particolare alla LMSP;
che secondo l'art. 73.5 RAAP contro le decisioni del municipio concernenti "l'errata fatturazione" è dato ricorso secondo le norme della legislazione cantonale;
che nella fattispecie la tassa d'uso fissata dal municipio nel quadro della licenza edilizia rilasciata al ricorrente si fonda sul RAAP di __________ e non sulla LE;
che contro tale imposizione era pertanto dato ricorso al Dipartimento delle istituzioni e non al Consiglio di Stato;
che l'Esecutivo cantonale non era dunque competente a statuire nel merito della vertenza;
che il ricorso va pertanto accolto, annullando la sentenza impugnata e trasmettendo gli atti al Dipartimento delle istituzioni affinché statuisca sul ricorso 19 maggio 1999 inoltrato da __________ al Consiglio di Stato nella misura in cui ha per oggetto la tassa d’uso fissata dal municipio di __________;
che visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia, né spese.
Per questi motivi,
visti gli 40 LMSP; 21 LE; 73.5 del Regolamento AAP di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61,65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 6 luglio 1999 no. 2950 del Consiglio di Stato è annullata nella misura in cui conferma la tassa d’uso fissata dal municipio di __________ con decisione 4 maggio 1999.
1.2. Gli atti sono trasmessi al Dipartimento delle istituzioni, Divisione dell'interno, affinché statuisca sul ricorso 19 maggio 1999 inoltrato da __________ contro la tassa d’uso di cui sopra.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione a:
__________, __________,
__________;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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