AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.200
Data decisione, Autorità: 30.09.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00200
Lugano 30 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 luglio 1999 di
__________,
Contro
la decisione 1. luglio 1999, no. 22/1999, con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio dei permessi, ha negato al ricorrente il rilascio del permesso di porto d'armi;
vista la risposta 23 luglio 1999 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 13 aprile 1999 __________, __________, ha chiesto all'Ufficio dei permessi il rilascio di un permesso di porto d'armi per una pistola SIG 232 P, calibro 9 mm corto. Egli ha giustificato la sua richiesta asserendo che in veste di direttore e proprietario di una ditta metalmeccanica deve trasportare spesso merce di valore. L'arma servirebbe a proteggerlo dal "pericolo di essere assalito, derubato, picchiato o peggio cosa molto frequente viste pure le rapine con violenza."
B. Con decisione 1. luglio 1999 l'UP ha respinto la richiesta in virtù dell'art. 27 LArm. In sostanza l'autorità dipartimentale ha ritenuto che l'insorgente non aveva provato di necessitare di un'arma a scopo di difesa e che l'accoglimento della sua richiesta avrebbe costretto l'autorità ad estendere senza sufficienti e fondate ragioni la cerchia delle persone autorizzate a portare un'arma, ciò che creerebbe nuovi pericoli.
C. __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando l'annullamento della decisione impugnata ed il rilascio del permesso richiesto.
In sostanza il ricorrente ribadisce e sviluppa le argomentazioni addotte in precedenza. Pone in evidenza il rischio, oggigiorno accresciuto, di aggressioni durante i viaggi di lavoro e nella propria abitazione. Asserisce di essere già stato oggetto in più occasioni di minacce anonime. Richiama infine gli art. 10 e 57 Cost., i quali conferirebbero al cittadino il diritto di proteggersi.
D. All'accoglimento del gravame si oppone la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, riconfermandosi in sostanza nelle tesi poste a fondamento della risoluzione impugnata.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 31 LArmi. La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Chiunque intende portare un'arma in pubblico necessita di un permesso di porto d'armi (art. 27 cpv. 1 1. periodo LArm). L'ottenimento di tale permesso richiede l'adempimento cumulativo delle tre seguenti condizioni (art. 27 cpv. 2 LArm):
· l'adempimento delle condizioni per il rilascio di un permesso di acquisto di armi giusta l'art. 8 cpv. 2 LArm (lett. a);
· rendere verosimile di necessitare di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone od oggetti contro un pericolo reale (lett. b);
· il superamento di un esame nel quale si è dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti il loro uso (lett. c).
Gli art. 10 e 57 Cost. non conferiscono al cittadino alcun diritto all'ottenimento di tale permesso, qualora le condizioni poste all'art. 27 LArm non siano adempiute.
Occorre quindi che chi chiede la licenza di porto d'armi evidenzi un pericolo non solo ipotetico alla sua incolumità personale o alla sua tranquillità domestica, ma dimostri la necessità di possedere un'arma per farvi fronte (FF 1996 I 891, considerazioni ad art. 27; RDAT II-1991, n. 59).
3.2. Nella fattispecie il diniego della licenza di porto d'armi dev'essere tutelato siccome immune da violazioni di legge. Il ricorrente non ha invero saputo dimostrare di essere esposto ad un pericolo reale e concreto, tale da giustificare la concessione della licenza di porto d'armi.
Dal rapporto di polizia 25 giugno 1999 si evince che egli effettua dei trasporti di parti elettroniche, il cui valore raggiunge a volte fr. 30'000.--/40'000.--. Sebbene il trasporto di merce di valore comporti un certo pericolo, ciò non è ancora sufficiente per concludere che l'attività professionale svolta dal ricorrente necessiti di una particolare protezione. Non consta inoltre che fino ad oggi __________ sia stato derubato o rapinato e neppure le asserite minacce anonime di cui sarebbe stato oggetto, sono state comprovate.
Benché la procedura amministrativa sia retta dalla massima inquisitoria (art. 18 cpv. 1 PAmm), secondo la quale spetta di principio all'autorità accertare d'ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa, va comunque ricordato che, soprattutto laddove una parte abbia introdotto una domanda nel suo interesse o si trovi in condizione di meglio conoscere i fatti, la medesima è tenuta a collaborare attivamente all'accertamento della fattispecie, fornendo informazioni al giudice e indicando i mezzi di prova posti a sostegno delle sue allegazioni (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 18 PAmm). Collaborazione che in concreto è mancata da parte dell'insorgente, il quale, malgrado le argomentazioni sollevate nel gravame, non ha saputo dimostrare l'esistenza di un pericolo oggettivo atto a giustificare il rilascio del permesso di porto d'armi.
La necessità per l'insorgente di essere autorizzato al porto d'armi appare dunque infondata, difettando, come rettamente osservato dall'autorità dipartimentale, il requisito della sussistenza di un pericolo concreto e non solo ipotetico per l'incolumità personale e per la tranquillità professionale del richiedente. Concedergli la licenza di porto d'armi significherebbe creare una breccia nella prassi particolarmente restrittiva da sempre applicata in questa materia, di cui chiunque, anche in assenza dei presupposti concreti ed oggettivi richiesti dalla legge, potrebbe prevalersi, con conseguenze difficilmente controllabili per l'ordine pubblico.
3.3. Il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 LArm; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
__________;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster