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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.198
Data decisione, Autorità: 30.09.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00198
Lugano 30 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 luglio 1999 di
__________, patr. da: avv. __________,
contro
la decisione 16 giugno 1999, no. 2585, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 16 aprile 1999 con cui il municipio di __________ ha rilasciato la licenza in variante per la formazione di un cordolo in cemento sulla soletta del balcone di uno stabile riattato (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
15 luglio 1999 del municipio di __________;
20 luglio 1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 9 febbraio 1998 il municipio di __________ ha rilasciato a __________ il permesso di ristrutturare un vecchio stabile abitativo situato nel nucleo del villaggio (part. no. __________ RFD; zona NV). L'intervento prevedeva fra l'altro di abbassare di circa 10 cm la quota del balcone esistente sulla facciata S a livello del primo piano, riducendone la lunghezza, ma mantenendo lo spessore della soletta in cemento armato (circa 15 cm).
In sede d'esecuzione dei lavori la ricorrente si è scostata in più punti dai piani approvati, applicando fra l'altro sul filo esterno della soletta del balcone in questione un cordolo in cemento armato alto circa 15 cm.
B. Con decisione 16 aprile 1999 il municipio ha autorizzato tutte le modifiche apportate al progetto approvato ad eccezione di quella relativa al cordolo suddetto, per il quale ha negato la licenza in sanatoria, ordinandone la rimozione.
C. Con giudizio 16 giugno 1999 il Consiglio di Stato ha confermato l'ordine di ripristino, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'insorgente.
Confermato il diniego del permesso a posteriori, il Governo ha escluso che l'ordine di demolizione disattendesse il principio di proporzionalità.
D. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme all'ordine di demolizione.
Riassunti i fatti, l'insorgente ripropone in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza, sottolineando la sproporzione che a suo avviso sussisterebbe fra l'intervento di rettifica ordinato ed il vantaggio che ne deriverebbe.
E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio, che non formulano particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e del balcone in contestazione emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie allegate all’incarto. L’assunzione delle prove genericamente sollecitate dall’insorgente non appare quindi atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di nuovi fatti rilevanti per il giudizio.
Per i balconi è in particolare richiesto il ripristino della struttura e dei materiali originali. Vale inoltre un divieto assoluto di costruire balconi in cemento armato (cpv. 3 lett. d).
La norma in esame conferisce al municipio un ampio margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte dell’autorità di ricorso soltanto nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell’abuso di potere.
2.2. Nell’evenienza concreta, il diniego della licenza in sanatoria per il cordolo in cemento armato applicato lungo il filo esterno del balcone regge perfettamente alle critiche dell’insorgente. Negando il permesso a posteriori per quest’opera il municipio non ha affatto abusato del potere d’apprezzamento che l’art. 38 cpv. 2 lett. a NAPR gli conferisce in ordine all’esigenza di fondare ogni intervento su criteri conservativi. La valutazione espressa dall’autorità comunale appare perfettamente sostenibile. A maggior ragione se si considera che l’art. 38 cpv. 3 lett. d NAPR, relativo ai balconi, esige esplicitamente il ripristino della struttura e dei materiali originali. Presupposto, questo, che il cordolo in contestazione - inesistente prima d’ora
Le esigenze d’ordine tecnico prospettate dall’insorgente non giustificano una diversa conclusione. Il vecchio balcone reggeva senza alcun cordolo e se la statica doveva essere migliorata, sarebbe bastata l’applicazione di una semplice mensola.
Il principio di legalità e quello di uguaglianza esigono che le costruzioni realizzate senza autorizzazione in contrasto con il diritto materiale siano per principio fatte rettificare o demolire (RDAT 1979, N. 77; Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 43 LE, N. 1277). Ammettere il contrario significherebbe premiare l'inosservanza della legge, favorire la sua violazione e suscitare l'impressione che l'autorità non sia in grado o non voglia esigerne il rispetto (DTF 100 I a 348).
Non tutte le violazioni materiali richiamano comunque l'adozione di misure di ripristino. Eccezioni si giustificano soprattutto per tenere conto del principio di proporzionalità. Violazioni materiali di minima entità e senza rilevanza per l'interesse pubblico o per quello del vicino possono quindi essere eccezionalmente tollerate quando la demolizione o la rettifica risulterebbero contrarie al principio di proporzionalità.
3.2. L’intervento abusivo, in concreto, non è certamente irrilevante. È ben vero che il cordolo in questione è alto solo 15 cm in altezza. È però altrettanto vero che si estende per tutta la lunghezza del balcone (m 6.50), incidendo in misura oltremodo significativa sull’estetica di tale manufatto, al quale conferisce un aspetto tozzo e massiccio, del tutto estraneo alla tipologia di questo genere di opere.
La violazione materiale posta in essere dalla ricorrente non è quindi di minima entità. L’interesse pubblico a rettificare l’abuso commesso non è d’altra parte di trascurabile importanza.
L’ordine di ripristino non disattende pertanto il principio di proporzionalità. Gli oneri e gli inconvenienti che arreca alla ricorrente non permettono di giungere a conclusioni a lei più favorevoli. L’interesse pubblico al ripristino di una situazione conforme al diritto prevale su quello privato della ricorrente al mantenimento di un’opera realizzata in contrasto con il permesso ricevuto.
La parità di trattamento nell’illegalità può infatti essere invocata con successo soltanto in casi del tutto particolari. Il principio di legalità dell’amministrazione prevale di regola su quello della parità di trattamento. Eccezioni sono ammesse soltanto nel caso in cui venga dimostrata l’esistenza di una prassi contraria alla legge, che l'autorità non intende abbandonare (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 71 B i seg.). Ipotesi, questa, che in concreto non si verifica minimamente, non essendo per nulla dimostrato che il municipio abbia rilasciato altre autorizzazioni per la posa di cordoli lungo il filo esterno dei balconi del nucleo o abbia tollerato simili manufatti realizzati abusivamente.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43 cpv. 1 e 45 LE; 38 NAPR __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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