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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.192
Data decisione, Autorità: 30.09.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00192
Lugano 30 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 giugno 1999 di
__________, patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 16 giugno 1999, no. 2588, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 29 aprile 1999 con cui il municipio di __________ si è rifiutato di ratificare un accordo bonale stipulato fra lo stesso ricorrente ed il segretario comunale, al fine di rimediare ad un disguido occorso nell’ambito dell'occupazione di un lotto del cimitero datogli in concessione;
viste le risposte:
6 luglio 1999 del municipio di __________;
6 luglio 1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 30 gennaio 1967 il municipio di __________ ha concesso al ricorrente __________ un lotto di mq 4.83 del cimitero per la durata di 40 anni contro pagamento di una tassa di fr. 241.50.
Il lotto non è stato occupato sino all’aprile di quest’anno, quando, a causa di un disguido, l'autorità comunale ne ha concesso la metà a terzi per un’inumazione.
Nell’intento di porre rimedio all’errore, il 20 aprile 1999 il segretario comunale ha rimborsato al ricorrente la tassa versata nel 1967, assicurandogli nel contempo per iscritto che in occasione del rinnovo della concessione, nel 2007, sarebbe stata prelevata soltanto la metà della tassa di fr. 3’000.- prevista dal regolamento del cimitero entrato in vigore nel 1998.
Con decisione 29 aprile 1999 il municipio si è rifiutato di ratificare l’accordo.
B. Con giudizio 16 giugno 1999 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che l’evidente incompetenza del segretario comunale a stipulare accordi di questa natura precludesse all’insorgente la possibilità di invocare con successo il principio della buona fede per ottenere la prospettata riduzione della tassa prevista dal regolamento cimitero al momento dell’eventuale rinnovo della concessione.
C. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il riconoscimento della validità dell'accordo stipulato con il segretario comunale.
A sostegno del gravame, l'insorgente si prevale anche in questa sede del principio della buona fede, sottolineando gli aspetti soggettivi della vicenda. Ricorda di essere stato convocato dal segretario comunale per rimediare al disguido e sostiene che nulla gli avrebbe permesso di dubitare della competenza di quest’ultimo a stipulare accordi di questa natura.
D. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che postulano la conferma del giudizio impugnato senza formulare osservazioni.
Considerato, in diritto
Sono considerati decisioni gli atti amministrativi mediante i quali l'autorità interviene iure imperii nel singolo caso per costituire, modificare o annullare diritti od obblighi dell’amministrato nei confronti dell’ente pubblico o per accertarne l’esistenza, l’inesistenza o l’estensione (art. 5 PA, RDAT 1994 II N. 8; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 1 PAmm, N. 4).
1.2. L'art. 71 lett. a) PAmm, dispone invece che il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza unica le contestazioni patrimoniali tra il titolare di una concessione e lo Stato, o un altro ente pubblico, inerenti agli obblighi ed ai diritti derivanti dall'atto di concessione.
L'azione diretta a questo tribunale è proponibile indipendentemente dall'esistenza di una decisione, ovvero di atto amministrativo adottato dall’autorità allo scopo di definire la posizione dell’ente pubblico nei confronti del concessionario. II fatto che l'autorità si determini al riguardo mediante un provvedimento che presenta apparentemente le connotazioni di una decisione non apre la via del ricorso di diritto amministrativo. Nella misura in cui ha per oggetto diritti od obblighi relativi alla parte contrattuale del rapporto di concessione, tale provvedimento non ha infatti valore di decisione ai sensi dell’art. 1 PAmm, ma di semplice presa di posizione dell’autorità (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 71 PAmm, N. 1 b e 2 b; RDAT 1980, N. 23).
Trattandosi di una contestazione di natura patrimoniale fra il titolare di una concessione ad un ente pubblico, riguardante diritti ed obblighi derivanti dall’atto di concessione, sono quindi manifestamente dati gli estremi della giurisdizione del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica a norma dell’art. 71 lett. a) PAmm.
Ne discende che contro la determinazione 29 aprile 1999 con cui il municipio si è rifiutato di avallare l'accordo bonale, di cui si è detto in narrativa, non era dato ricorso al Consiglio di Stato. Proponibile era unicamente un’azione diretta a questo tribunale.
Resta ovviamente riservata all’insorgente la facoltà di introdurre un’azione diretta a questo tribunale nel caso in cui il municipio non fosse disposto a soddisfare le sue pretese di risarcimento.
Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece poste a carico del comune.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 1, 3, 18, 28, 31, 71 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. di conseguenza, la decisione 16 giugno 1999 del Consiglio di Stato (n. 2588) è annullata.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 600.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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