AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.191
Data decisione, Autorità: 28.07.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00191
Lugano 28 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 30 giugno 1999 di
__________, patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 9 giugno 1999, no. 2476, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la risoluzione 10 febbraio 1999, no. 2457, con cui l'Ufficio permessi e passaporti ha ordinato la chiusura del __________ a __________;
viste le risposte:
2 luglio 1999 della Sezione dei permessi e dei passaporti, Ufficio dei permessi;
6 luglio 1999 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decisione 10 febbraio 1999 l'Ufficio dei permessi ha ordinato la chiusura del ristorante __________ a __________, di cui __________ è gerente e gestrice, con effetto dal 28 febbraio 1999. La risoluzione è stata resa, in quanto dall'interrogatorio 9 gennaio 1999 della stessa e da accertamenti svolti dalla polizia cantonale di Locarno (cfr. rapporto 5 febbraio 1999), è emerso che l'insorgente ha svolto una gerenza incostante ed irregolare.
B. Contro tale decisione la ricorrente si è aggravata davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento. In sostanza ha addotto che in violazione dei disposti di legge la revoca dell'autorizzazione non era stata preceduta da una comminatoria. Inoltre essendo invalida al 70%, essa non sarebbe tenuta ad essere presente nell'EP tutta la giornata.
Con risoluzione 9 giugno 1999 il Governo ha respinto il gravame, confermando la misura impugnata. In sintesi l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che l'autorità dipartimentale avesse disposto una misura di sospensione giusta l'art. 68 LEsPub e non di revoca, e che la stessa fosse proporzionata, adeguata alle circostanze, nonché ossequiosa del principio della legittimità.
C. __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo ribadendo le richieste formulate in precedenza. A mente della ricorrente la decisione impugnata sarebbe stata emessa da un'autorità incompetente ed in ogni caso gli addebiti mossile non giustificherebbero la revoca (e non la sospensione) dell'autorizzazione a gestire. Al massimo tali mancanze potrebbero, di principio, condurre all'adozione di una sanzione amministrativa. Tuttavia nel caso concreto non si giustificherebbe neppure un simile provvedimento, considerato che essa non ha violato alcuna norma. Adduce che l'ordine di chiusura violerebbe il principio della proporzionalità, in quanto non commisurato alla gravità oggettiva delle mancanze rimproveratele, ed inoltre inidoneo a raggiungere lo scopo prefisso.
D. All'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato e la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 71 cpv. 3 LEsPub. Il gravame, tempestivo e presentato da una persona legittimata a ricorrere, è dunque ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
Va innanzitutto respinta la censura sollevata dalla ricorrente in merito alla carenza di competenza dell'autorità decidente. Le decisioni relative alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico sono di competenza del Dipartimento (art. 67 cpv. 2 LEsPub). L'art. 1 REsPub precisa poi che l'autorità competente per l'applicazione delle normative in materia di esercizi pubblici è il Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio dei permessi. Considerato che nella fattispecie la risoluzione impugnata, conformemente a tale norma, è stata resa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio dei permessi, ne discende che la censura è infondata.
Nella decisione impugnata l'autorità dipartimentale ha ordinato la chiusura dell'esercizio pubblico in questione a partire dal 28 febbraio 1999. Dal tenore di tale risoluzione si può unicamente trarre la conclusione che l'Ufficio dei permessi ha voluto revocare l'autorizzazione a gestire il ristorante in oggetto. L'interpretazione data dal Consiglio di Stato, secondo cui il provvedimento consisterebbe invece in una sospensione (cfr. art. 68 LEsPub), non può essere accreditata, ritenuto che l'autorità decidente si è limitata ad ordinare la chiusura del ritrovo a tempo indeterminato. Considerato che la misura della sospensione può essere decretata per un periodo massimo di tre mesi (cfr. art. 68 LEsPub), se gli intendimenti dell'Ufficio dei permessi fossero stati questi, esso avrebbe dovuto precisarne la durata. Non avendolo fatto, si deve presumere che nel caso concreto è stata disposta la revoca (art. 69 LEsPub) e non la sola sospensione dell'autorizzazione a gestire.
Giusta l'art. 69 LEsPub l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico è revocata quando:
a) per ottenerla sono state date indicazioni inveritiere;
b) in caso di sospensione dell'autorizzazione stessa si persiste o si ricade nella stessa infrazione per la quale era stata sospesa;
c) si verifica, per un periodo superiore a tre mesi, uno dei casi previsti all'art. 68 lett. a, ossia i locali non soddisfano più i requisiti di legge oppure sono usati per scopi estranei all'attività dell'esercizio, viene a mancare la copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, il gestore non adempie più i requisiti personali previsti agli art. 26 segg. LEsPub.
Ora nella fattispecie, non appare dato alcun motivo che giustifichi la revoca dell'autorizzazione a gestire. Alla ricorrente è stato rinfacciato di non aver presenziato sufficientemente nell'esercizio pubblico e di non essersi occupata dei compiti a lei incombenti. Tali mancanze, anche qualora fossero dimostrate, non adempiono i requisiti della revoca. Tutt'al più una revoca avrebbe potuto essere presa in considerazione, soltanto se l'insorgente, malgrado precedenti sospensioni ai sensi dell'art. 68 LEsPub, avesse continuato ad infrangere la legge (art. 69 lett. b LEsPub). Nel caso concreto non è tuttavia dimostrato che prima della decisione impugnata l'autorità dipartimentale ha dovuto intervenire per gli stessi motivi nei confronti dell'insorgente, ordinando la sospensione dell'autorizzazione. Neppure sono adempiute le altre ipotesi che giustificano la revoca dell'autorizzazione a gestire (art. 69 lett. a e c LEsPub).
Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorso va accolto ed il giudizio impugnato annullato. Resta ovviamente salva e riservata alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio dei permessi, la facoltà di riassumere il procedimento contro __________.
Visto l'esito del gravame si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 67 cpv. 2, 68, 69, 71 cpv. 3 LEsPub; 1 REsPub; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 9 giugno 1999, no. 2476, del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 10 febbraio 1999, no. 2457 della Sezione dei permessi e dei passaporti, Ufficio dei permessi;
Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese.
A titolo di ripetibili di prima e seconda istanza, lo Stato rifonderà fr. 800.-- a __________.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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