AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.177
Data decisione, Autorità: 04.10.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00177
Lugano 4 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 giugno 1999 di
__________, __________,
Contro
la risoluzione 26 maggio 1999 (n. 2278) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 25 marzo 1999 degli insorgenti avverso i conti consuntivi relativi all'anno 1998 approvati dall'assemblea parrocchiale di __________ nella seduta dell'11 marzo 1999;
viste le risposte:
21 giugno 1999 della __________ di __________;
30 giugno 1999 del Consiglio di Stato;
1º luglio 1999 del Consiglio Parrocchiale della Parrocchia di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'assemblea parrocchiale di __________ é stata convocata in seduta ordinaria il giorno 11 marzo 1999 per deliberare, tra l'altro, sui conti consuntivi relativi all'anno 1998. Durante l'esame di questa trattanda la signora __________ ha chiesto perché non erano stati presentati i conti del beneficio cappellanico __________. Appoggiandosi al decreto vescovile 15 febbraio 1975 relativo all'amministrazione del beneficio in rassegna, il presidente del consiglio parrocchiale ha spiegato che l'approvazione dei conti relativi allo stesso non erano di competenza dell'assemblea parrocchiale. I conti sono quindi stati approvati, così come presentati, con 3 voti favorevoli, 13 astenuti (tra cui 6 membri del consiglio parrocchiale) e nessun contrario.
B. a) Il 25 marzo 1999 __________ e __________ hanno impugnato a titolo cautelativo l'approvazione dei conti consuntivi della parrocchia riferiti al 1998 innanzi al Consiglio di Stato, sostenendo che non erano stati presentati i conti relativi al beneficio cappellanico __________, in violazione degli art. 1 e 5 del regolamento parrocchiale.
b) Con risoluzione 4 settembre 1996 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, per il motivo che il beneficio cappellanico in discussione costituiva un ente giuridico autonomo.
C. Con impugnativa 16 giugno 1999 __________ e __________ sono insorti davanti a questo Tribunale avverso la risoluzione governativa anzidetta, ribadendo le stesse censure.
Il consiglio parrocchiale, il Consiglio di Stato così come la Curia vescovile hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Delle rispettive tesi si dirà, più in dettaglio, nel seguito.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC attraverso il rinvio di cui all'art. 28 cpv. 2 LLCC). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti, cittadini attivi cattolici apostolici domiciliati nel territorio della parrocchia, certa (art. 209 lett. a LOC per analogia). L'impugnativa é dunque ricevibile in ordine. Essa può inoltre essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Giusta l'art. 18 LLCC sono di competenza dell'assemblea parrocchiale: la nomina del parroco o vice-parroco (lett. a), la nomina del Consiglio parrocchiale (lett. b), l'alienazione o commutazione di beni stabili appartenenti alle chiese parrocchiali o vice-parrocchiali (lett. c), le deliberazioni relative ad intraprendere o stare in lite; a contrarre debiti od altre obbligazioni, con o senza ipoteca, a carico dei beni parrocchiali o vice-parrocchiali (lett. d), l'esame e l'approvazione annuale dei conti della parrocchia (lett. e). Le deliberazioni di cui alle lettere c) e d) sono nulle senza il consenso dell'Ordinario (art. 18 § 2 LLCC). Dispone inoltre l'art. 19 LLCC che i conti della parrocchia devono essere trasmessi, anno per anno, all'Ordinario per approvazione.
2.2. Giusta l'art. 1 del regolamento parrocchiale di __________, in vigore dal 14 maggio 1982, l'amministrazione parrocchiale comprende i seguenti enti: chiesa parrocchiale, beneficio parrocchiale, legato parrocchiale (lett. a) e beneficio cappellanico __________ (lett. b). L'art. 5 del regolamento assegna invece all'assemblea, tra l'altro, la competenza di discutere e deliberare sui conti dell'anno scaduto il 31 dicembre precedente (lett. a).
2.3. I ricorrenti sostengono che i conti del beneficio cappellanico __________ devono essere approvati dall'assemblea parrocchiale. Per ammettere la loro tesi é pertanto necessario che tali conti debbano essere classificati tra quelli della parrocchia in applicazione degli art. 18 lett. e LLCC e 5 lett. a del regolamento parrocchiale. Al riguardo il Tribunale considera quanto segue.
3.2. Come ha rettamente rilevato la Curia vescovile nella circostanziata e documentata risposta 21 giugno 1999, la cappellanìa festiva istituita dal sacerdote __________ rappresenta un beneficio senza cura d'anime, ovvero semplice, ai sensi del can. 1411 n. 5 del previgente codice di diritto canonico, promulgato nel 1917 (cfr. inoltre sul concetto di beneficio in generale e di cappellanìa ecclesiastica in particolare __________, Il diritto ecclesiastico dello Stato del Cantone Ticino, 2.a ed., Lugano 1924, pag. 98 segg. e nota 134 a piè di pag. 103). Il beneficio, caratterizzato da un complesso di beni destinati al mantenimento del titolare di un ufficio ecclesiastico, é una persona giuridica tipo fondazione (cfr. Maspoli, ibidem; Finocchiaro, Diritto ecclesiastico, Bologna 1986, pag. 211; inoltre can. 1409 del codice 1917). Tale istituto rientra nel cosiddetto sistema beneficiale, di antica concezione, volto ad assicurare il sostentamento del clero e che, secondo il nuovo codice di diritto canonico, promulgato nel 1983 (can. 1272), dovrà essere gradualmente sostituito da un'amministrazione centralizzata diocesana (cfr. sull'argomento Finocchiaro, op. cit., pag. 210 segg.). La sua esistenza è riconosciuta dal diritto cantonale (art. 35 cpv. 1 della legge di applicazione e complemento del codice civile svizzero del 18 aprile 1911; art. 9 e 11 LLCC). In tale veste il beneficio cappellanico __________ costituisce dunque un ente autonomo e distinto rispetto alla corporazione parrocchiale: i suoi conti non rientrano pertanto in quelli di quest'ultima e non devono di conseguenza essere approvati da parte dell'assemblea parrocchiale in applicazione dell'art. 18 lett. e LLCC (o di qualche altra disposizione della LLCC) e 5 lett. a del regolamento parrocchiale. L'art. 1 lett. b di quest'ultimo regolamento, secondo cui l'amministrazione parrocchiale comprende anche il beneficio cappellanico in rassegna, non permette di condurre ad un risultato diverso. Quanto affermato attraverso la detta norma corrisponde in effetti a quanto stabilito dal vescovo di Lugano mediante il sopraricordato decreto 15 febbraio 1975, ove al parroco pro tempore è stato associato il consiglio parrocchiale nell'amministrazione del beneficio: quest'ultima attività non include però l'approvazione dei conti. Il fatto infine, asserito dai ricorrenti, secondo cui il consiglio parrocchiale presentò i conti del beneficio in rassegna relativi sino all'esercizio 1993 (non é dato di sapere se furono oggetto di approvazione o meno), non permette di mutare le anzidette conclusioni.
Per questi motivi,
viste le disposizioni di legge sopraricordate
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio e le spese, per complessivi fr. 600.--, sono poste a carico dei ricorrenti in solido, i quali sono inoltre condannati a rifondere alla parrocchia di __________ identico importo per ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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