AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.175
Data decisione, Autorità: 31.08.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00175
Lugano 31 agosto 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 giugno 1999 di
__________, __________, patr. dall'avv. __________,
Contro
la risoluzione 26 maggio 1999 (n. 2264) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 9 ottobre 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di dimora;
viste le risposte:
22 giugno 1999 del Consiglio di Stato,
24 giugno 1999 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________ (1969) e la sua compagna __________ (1973), entrambi cittadini iugoslavi (Kosovo), sono entrati in Svizzera rispettivamente nel 1990 e 1991 depositando una domanda d'asilo, definitivamente respinta dall'autorità federale competente il 7 giugno 1994;
che dalla loro unione sono nati __________ (4 giugno 1990), __________ (5 giugno 1992) e __________ (18 aprile 1997);
che in ragione della situazione politica regnante in __________, il termine di partenza dei richiedenti l'asilo è stato diverse volte prorogato e fissato infine per l'aprile 1995;
che __________ ha in seguito ottenuto un permesso di dimora temporaneo (L) in attesa di contrarre matrimonio con __________ (1971), cittadina italiana allora al beneficio di un permesso di dimora;
che il 23 giugno 1995 il ricorrente si è infine sposato a __________ con quest'ultima, ottenendo un permesso di dimora annuale ex art. 38 segg. OLS, in seguito regolarmente rinnovato, con scadenza al 23 ottobre 1999;
che nell'agosto 1996 la cittadina italiana, residente con il marito a Locarno, ha ottenuto un permesso di domicilio;
che nell'agosto 1998 __________ si è trasferita a __________ a seguito dei maltrattamenti che subiva da parte del marito;
che il 6 ottobre 1998 il Pretore di Locarno-Città ha dichiarato decaduto il tentativo di conciliazione chiesto dalla moglie;
che con decisione 9 ottobre 1998 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di dimora di __________ in quanto non viveva più, da tempo, con la consorte (art. 17 LDDS);
che il 14 ottobre 1998 __________ ha promosso azione di divorzio;
che contro la revoca del proprio permesso __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, non escludendo una riconciliazione con la moglie e invocando l'impossibilità di rientrare in __________;
che con decreto 21 aprile 1999 il Pretore, su richiesta della moglie, ha stralciato dai ruoli la procedura di divorzio;
che con giudizio 26 maggio 1999 il Governo ha confermato la decisione di prima istanza e ha respinto il gravame;
che l'Esecutivo cantonale ha sottolineato come al momento della decisione dipartimentale i coniugi non vivessero più insieme e come l'avvenuta riconciliazione gli permettesse comunque di inoltrare davanti all'autorità inferiore una nuova domanda di rilascio del permesso di dimora. Ha inoltre rilevato che la presunta inesigibilità del rientro nel proprio paese d'origine era ininfluente ai fini della decisione e che andrebbe, se del caso, esaminata dalla competente autorità federale in materia di rifugiati (permesso F);
che contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che nel proprio gravame l'insorgente riprende e sviluppa le argomentazioni già presentate davanti al Consiglio di Stato;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Dipartimento delle istituzioni sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito;
considerato, in diritto
che in materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS);
che il ricorso di diritto amministrativo è, in linea di principio, ammissibile contro la revoca di un permesso di dimora (art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 lett. b n. 3 OG);
che in concreto il permesso del ricorrente è stato rinnovato l'ultima volta il 21 settembre 1998, con scadenza al 23 ottobre 1999, mentre la decisione adottata dal dipartimento risale al 9 ottobre 1998;
che la competenza di questo tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data;
che il gravame in oggetto, tempestivo (artt. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS, se lo straniero possiede il permesso di domicilio, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di dimora fintanto che essi vivono insieme;
che un'interruzione della vita coniugale non può essere imputata allo straniero se la comunione domestica viene ristabilita entro breve tempo e risulta reale, seria e duratura (STF inedita 28 maggio 1998 in re P., consid. 3c; cfr. anche DTF 118 Ib 148 consid. 2b);
che nell'evenienza concreta il ricorrente riconosce di non aver più vissuto insieme alla moglie a partire dall'agosto 1998; indica di essere comunque ritornato a vivere insieme alla consorte già nell'aprile 1999 e che quest'ultima ha notificato il cambiamento d'indirizzo all'autorità competente (ricorso pag. 3);
che a dimostrazione delle proprie asserzioni egli ha prodotto già davanti al Consiglio di Stato uno scritto della moglie al patrocinatore della stessa e l'atto attestante lo stralcio della procedura di divorzio;
che gli atti di causa sono in realtà insufficienti per pronunciarsi nel merito, in quanto non consentono di valutare se l'asserita ripresa della vita coniugale, avvenuta in corso di causa e dopo 8 mesi di separazione, sia reale, seria e duratura o se, invece, sia dettata unicamente dal desiderio di non compromettere la posizione giuridica del ricorrente, visto che la moglie aveva lasciato il domicilio coniugale nell'agosto 1998 per trasferirsi a Lugano presso la __________ della __________ a seguito dei gravi maltrattamenti inflittile dal marito;
che in simili circostanze ben si giustifica di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti all'autorità inferiore affinché provveda a completare l'inchiesta e, in base alle informazioni assunte, stabilire se la riconciliazione sia reale e seria;
che visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese;
che lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere al ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili relativa al presente giudizio di rinvio (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 64 e 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 26 maggio 1999 (n. 2264) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato, affinché proceda ad ulteriori accertamenti come illustrato nei considerandi.
Non si prelevano tasse né spese di giustizia.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 500.– a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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