AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.171
Data decisione, Autorità: 19.10.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00171
Lugano 19 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
Segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 giugno 1999 di
__________, __________, patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 26 maggio 1999, no. 2267, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 19 novembre 1998, con la quale la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato, limitatamente al dispositivo no. 2 concernente le spese peritali;
visti:
la risposta 17 giugno 1999 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
gli scritti 15 luglio e 10 agosto 1999 del perito lic. psic. __________;
le osservazioni 20 agosto 1999 del ricorrente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 5 agosto 1998 __________ è stato sorpreso alla guida della propria vettura in stato di ebrietà (alcolemia: 2.11-2.47 g ‰).
Preso atto dei contenuti della perizia psicotecnica 10 novembre 1998 allestita dal Servizio ticinese di cura dell'alcolismo (STCA), con risoluzione 19 novembre 1998 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato. L'autorità di revoca ha inoltre precisato che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di agosto 2001, subordinando la riammissione alla guida al superamento di un esame psicotecnico. L'autorità dipartimentale ha pure negato l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
B. a) Il 3 dicembre 1998 __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta risoluzione, postulando in via principale di limitare la durata della revoca al 5 agosto 1999 ed in via subordinata che un riesame della situazione sia concesso già a partire dal mese di agosto 2000. Egli ha inoltre sollecitato l'allestimento di una perizia psichiatrica in merito alla sua idoneità caratteriale a condurre veicoli a motore.
b) Il Consiglio di Stato ha dato mandato al lic. psic. __________ di allestire una perizia psichica, il quale il 30 marzo 1999 ha presentato il proprio referto. In sostanza il perito ha ritenuto che __________ non era idoneo alla guida di veicoli a motore.
c) Con decisione 26 maggio 1999 il Governo ha respinto il gravame, ponendo a carico dell'insorgente il pagamento delle spese peritali ammontanti a fr. 1'500.-- e fr. 350.-- per tassa di giustizia.
C. Il 15 giugno 1999 il ricorrente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che le spese peritali a suo carico vangano ridotte a fr. 350.--. Tale importo corrisponde a quanto è fatturato per l'allestimento di una perizia sull'idoneità a condurre veicoli a motore ordinata dall'Ufficio giuridico allo psicologo del traffico lic. psic. __________. Il colloquio è durato poco meno di due ore e le valutazioni, a cui è giunto il perito, non poggiano né su basi psicologiche né psichiatriche, né tantomeno egli ha tenuto in considerazione il parere del lic. psic. __________, che segue da tempo l'insorgente. Considerato infine che egli aveva postulato di essere sottoposto ad una perizia psichiatrica, e non psichica, i costi addebitatigli sarebbero sproporzionati e lesivi dell'art. 4 Cost.
D. All'accoglimento del ricorso si è opposto il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, che si è riconfermato nelle conclusioni contenute nella decisione impugnata.
E. a) Su richiesta di questo tribunale il perito lic. psic. __________ ha precisato di aver fatturato fr. 150.-- per pagina (fr. 150.-- x 10 pagine = fr. 1500.--) e che l'adempimento del mandato ha comportato un dispendio lavorativo di circa 20 ore.
b) Dal canto suo il ricorrente si è riconfermato nelle sue precedenti allegazioni, contestando il numero delle ore fatturate, a suo dire esorbitante per rapporto al referto steso.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Giusta l'art. 28 PAmm l'autorità amministrativa può condannare la parte soccombente al pagamento della tassa di giustizia e delle spese. Le indennità (…) ai periti sono quelle previste dalla legge sulla tariffa giudiziaria (art. 29 PAmm), la quale all'art. 33 stabilisce che l'indennizzo (…) è deciso inappellabilmente dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro (cfr. DTF 114 Ia 463).
In tale ambito, l'autorità amministrativa o giudiziaria dispone di un ampio potere di apprezzamento che va esercitato nei limiti posti dal principio dell'equivalenza e della proporzionalità. L'istanza di ricorso chiamata a verificare la legittimità di decisioni rese in materia di spese peritali, deve limitarsi a verificare che l'autorità di prime cure non l'abbia esercitato in modo scorretto sotto il profilo dell'abuso di potere (GAT, no. 381).
Come ha giustamente asserito il ricorrente, le perizie solitamente allestite per la Sezione della circolazione, vengono fatturate a fr. 350.-- cadauna. Le stesse si differenziano tuttavia in modo evidente dalla perizia in questione e ciò per completezza ed impegno lavorativo. Nel primo caso il referto, di poche pagine, si basa su di un colloquio di circa un'ora. Nel caso in parola il dispendio orario e l'impegno profuso dal perito sono stati, invece, di molto maggiori. Il lic. psic. __________ ha stimato in circa venti ore, arrotondate per difetto, il tempo che gli è necessitato per stendere il referto.
L'insorgente contesta tale valutazione, definendola esorbitante. La critica, né motivata né corroborata da alcuna prova, appare priva di fondamento. Se si tien conto che il perito ha necessitato di circa un'ora per prendere visione dell'incarto e di due ore per il colloquio con il ricorrente, una nota d'onorario di fr. 1'500.-- appare tutto sommato equa. Si deve infatti considerare che il referto peritale conta di 10 pagine, scritte con carattere minuto e fitte. Ora, per la loro stesura appare quantomeno verosimile che il perito abbia necessitato 7-8 ore. Fatturando un onorario di fr. 150.-- all'ora, per un totale di circa 10-11 ore, la nota emessa per l'allestimento della contestata perizia risulta pertanto essere proporzionata all'impegno profuso. Ciò vale a maggior ragione se si dà credito al perito, il quale ha affermato di aver impiegato circa venti ore.
Sulla scorta di tali considerazioni, questo tribunale ritiene che la fattura emessa dal perito lic. psic. __________ sia congruamente
proporzionata al lavoro svolto.
Il ricorso va pertanto respinto con seguito di tasse e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 10 cpv. 2 LALCStr; 1 segg. PAmm; in particolare 18 cpv. 1, 28, 43 e 46 cpv. 1 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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