AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.170
Data decisione, Autorità: 30.09.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00170
Lugano 30 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 giugno 1999 di
__________,
contro
la decisione 26 maggio 1999, no. 2246, del Consiglio di Stato che ha parzialmente accolto l'impugnativa del ricorrente e di __________ avverso la risoluzione 4 febbraio 1999 del municipio di __________, con la quale sono loro state addebitate le spese di fr. 875.—sostenute per determinare la conformità dell'edificio posto al mappale no. __________ di __________ con le prescrizioni antincendio ed igieniche ed è stata inflitta all'insorgente una multa di fr. 5'000.-- per aver utilizzato materiali non conformi per isolare ed insonorizzare parte dei locali dello stabile;
viste le risposte:
30 giugno 1999 del Consiglio di Stato;
14 luglio 1999 del municipio di __________;
lo scritto 9 agosto 1999 del municipio di __________;
la lettera 23 agosto 1999 del ricorrente;
la lettera 14 settembre 1999 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La comunione ereditaria fu __________, composta da __________ e __________, è proprietaria del mappale no. __________ di Losone, sul quale sorge un vetusto stabile edificato in contiguità con altri edifici del nucleo. Visto il suo cattivo stato di conservazione e manutenzione, l'edificio non può essere utilizzato per scopi abitativi o per usi continui o di lunga durata.
B. A seguito delle lamentele del vicinato per il rumore e la musica ad alto volume provenienti dalla proprietà __________, il 29 gennaio 1998 il municipio di __________, coadiuvato da due esperti, ha esperito un sopralluogo, dal quale è risultato che la costruzione non era conforme alle prescrizioni antincendio (rapporto 9 febbraio 1998 ing. __________) e l'impianto elettrico interno inadeguato e da risanare (rapporto 3 febbraio 1998 Società elettrica sopracenerina), mentre dal profilo igienico-sanitario non sono stati rilevati problemi di sorta. È pure stato accertato che i locali sono utilizzati per il deposito di materiale, per la pratica di hobby, l'ascolto di musica o prove musicali.
C. Con decisione 24 marzo 1998 il municipio di __________ ha ordinato ai membri della __________ ed agli inquilini dello stabile, di rimuovere i materiali di rivestimento fonici dei locali non conformi alle norme antincendio ed ha ordinato ai proprietari di procedere ad una verifica generale relativa all'ossequio di tali norme per il tramite di un esperto autorizzato CFPA. La risoluzione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato.
D. Il 21 ottobre 1998 il municipio ha intimato a __________ e __________ ed agli inquilini dell'immobile l'apertura di un procedimento contravvenzionale, per aver utilizzato a scopo di isolazione ed insonorizzazione di parte dei locali dello stabile in oggetto materiali non conformi alle norme antincendio.
E. Il 30 novembre 1998 __________ ha trasmesso al municipio un rapporto redatto dall'arch. __________, il quale aveva constatato la rimozione dei rivestimenti non conformi.
Preso atto di tale comunicazione, il municipio ha reso attenti i proprietari che l'arch. __________ non era abilitato quale esperto CFPA ed ha assegnato loro un nuovo termine scadente il 28 febbraio 1999 per procedere ad una verifica generale tramite un tale perito.
F. Con decisione 4 febbraio 1999 il municipio di __________ ha inflitto a __________ una multa di fr. 5'000.-- per le infrazioni rimproverategli nel rapporto di contravvenzione ed ha posto a carico suo e di __________ il pagamento delle spese sostenute dal comune per l'intervento dei due esperti nell'ambito del sopralluogo del 29 gennaio 1998, ammontanti a fr. 975.--. Il decreto si fonda sulle norme della LE, in particolare gli art. 44 a segg. RLE, le NAPR e gli art. 107 e 145 segg. LOC.
G. Contro tale pronuncia __________ e __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento.
Con decisione 26 maggio 1999, il Governo ha parzialmente accolto il gravame. In sostanza l'Esecutivo cantonale ha confermato la sanzione inflitta a __________, mentre ha mandati esenti entrambi i fratelli __________ dal pagamento delle spese sostenute per determinare la conformità della costruzione con le norme antincendio ed igieniche.
H. Con ricorso 4 giugno 1999 __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della multa inflittagli e di essere mandato esente dal pagamento degli oneri processuali di prima istanza. Subordinatamente ha postulato che la multa venga ridotta a fr. 100.--, corrispondente alla multa applicata agli inquilini. Sostiene che i materiali insonorizzanti, ora rimossi, erano stati posati dagli inquilini. Abitando a __________, egli non aveva dunque la possibilità di sorvegliare il loro agire né d'intervenire. Per di più non vi sarebbe alcun motivo per multare solo uno dei due membri della __________. Contesta inoltre che i materiali utilizzati, come ad esempio tende e materassi, siano più infiammabili rispetto al loro normale uso. Ritiene infine che la multa inflittagli sia sproporzionata, ritenuto che la colpa che gli si può addebitare, è in ogni caso minima e che prima dei fatti in questione non gli era mai stata inflitta alcuna sanzione in relazione a tali problemi, né in precedenza il municipio di __________ gli aveva mai comunicato che nei locali si trovavano isolazioni non conformi alle norme antincendio.
I. Il Consiglio di Stato si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute. Ad identica conclusione è pervenuto il municipio di __________, delle cui motivazioni si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
L. Con scritto 23 luglio 1999 il ricorrente ha preso posizione in merito alle risposte inoltrare dai resistenti, ribadendo in sostanze le censure proposte in precedenza.
M. Su richiesta di questo tribunale, il municipio di __________ ha prodotto l'ampia corrispondenza e le decisioni, di cui a partire dal 1985 gli eredi della comunione ereditaria fu __________ sono stati oggetto.
Dal canto suo il ricorrente ha documentato la sua situazione economica (cfr. scritto 23 agosto 1999). Con lettera 14 settembre 1999 l'autorità comunale ha ribadito quanto precedentemente esposto in merito all'ammontare della multa inflitta al ricorrente ed ha sottolineato che dalla notifica di tassazione del ricorrente risulta una sostanza immobiliare di fr. 449'072.--.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 148 cpv. 3 LOC e 46 cpv. 5 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente è data dagli art. 209 lett. b LOC e 43 PAmm. Il presente gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base delle prove in atti, senza procedere al sopralluogo richiesto dal ricorrente, che non porterebbe alcun nuovo elemento di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
La sanzione amministrativa è una pena pronunciata contro un privato in ragione della violazione di un'obbligazione di diritto pubblico. Essa rappresenta uno strumento coercitivo conferito all'autorità per ottenere il rispetto della legge (A. Scolari, Diritto amministrativo - parte generale, Bellinzona/Cadenazzo 1988, no. 260). La sanzione amministrativa può rivestire la forma della multa (B. Knapp, Précis de droit administratif, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, no. 1686). Essa dev'essere ancorata ad una base legale e, visto il suo carattere prettamente repressivo, presuppone l'esistenza di una colpa a carico del soggetto che con il suo comportamento ha infranto la legge (U. Häfelin / G. Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1998, no. 948 e 949; M. Imboden / R. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, no. 49 B. VI). Ciò significa che una multa può essere inflitta solo se la colpevolezza è stata dimostrata in modo ineccepibile, ritenuto comunque che l'onere della prova incombe all'autorità, a cui spetta l'obbligo di perseguire il denunciato (M. Rhinow / B. Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, no. 49 B. VI).
L'art. 41 f cpv. 1 LE stabilisce che gli edifici devono essere mantenuti in modo da evitare pericoli d'incendio. L'art. 44 a cpv. 2 RLE precisa che il municipio effettua, a scadenze regolari, controlli sul rispetto delle prescrizioni, (…) esigendo, se del caso, i provvedimenti necessari al ripristino della situazione legale. Sono punibili tutte le persone che hanno concorso all'infrazione, anche solo per negligenza (art. 46 cpv. 3 1. periodo LE). Chi viola le norme contenute nella Legge edilizia o nel suo regolamento, è punito con la multa fino a fr. 5'000.-- se ha omesso una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria, con l'ammonimento o la multa sino a fr. 500.-- se è stata omessa una notifica; con la multa fino a fr. 10'000.-- negli altri casi (art. 46 cpv. 1 LE).
È stato accertato giudizialmente (cfr. sentenza 5 agosto 1998 del Consiglio di Stato) che i materiali impiegati per insonorizzare parte dei locali dell'edificio in oggetto non erano conformi alle norme antincendio. Le contestazioni sollevate dal ricorrente a tal proposito sono dunque infondate e non meritano ulteriori discussioni. Resta invece da stabilire se il ricorrente può essere ritenuto responsabile di tale situazione.
Emerge dagli atti che i materiali rimossi sono stati posati dagli inquilini dello stabile e non dal proprietario. L'insorgente non è dunque l'autore diretto dell'infrazione, bensì vi è spazio unicamente per una sua responsabilità in virtù della sua posizione quale amministratore dell'immobile, ossia quale garante, ruolo che gli imponeva d'intervenire e proibire l'uso di tali materiali. Non agendo in tal senso, egli avrebbe violato la legge per omissione.
4.1. Il reato d'omissione improprio è un reato commissivo che si perfeziona per omissione di una cautela che l’autore era tenuto a prendere (P. Graven, L’infraction pénale punissable, Berna 1995, pag. 76 segg.; S. Trechsel / P. Noll, Schweizerisches Strafrecht, parte generale, Zurigo 1998, pag. 214 segg.). Esso presuppone che l’autore si trovi in una cosiddetta posizione di garante ("Garantenstellung"). Secondo dottrina e giurisprudenza, questa sussiste quando l'autore ha per legge, per contratto o per situazione il dovere di prevenire il verificarsi di un evento suscettibile di pregiudicare un determinato bene giuridico. L'autore è in questo caso punibile, se gli era oggettivamente possibile intervenire per compiere l'atto richiesto dalle circostanze (DTF 108 IV 5 consid. 1b e riferimenti ivi citati).
4.2. __________ sostiene di non aver saputo che i locali erano stati rivestiti con materiali non conformi alle norme antincendio e che non aveva alcuna possibilità d'intervento. L'affermazione è al limite della temerarietà.
Il ricorrente stesso ha ammesso nel proprio ricorso 12 aprile 1998 al Consiglio di Stato che sapeva della presenza di tali rivestimenti. Egli ha infatti scritto quanto segue:
"Per quanto attiene agli inquilini sottoscritti da notare che gli stessi non possono togliere o manomettere detti rivestimenti (là dove ve ne sono) poiché non è cosa loro per cui in caso di disdetta quando se ne vanno devono fare la riconsegna dei locali come gli sono stati consegnati altrimenti sono responsabili del danno nei confronti del locatore. Anche da questo punto di vista la decisione impugnata va annullata perché altrimenti li obbligherebbe a mettersi in contrasto con i loro doveri contrattuali che li obbliga ovviamente alla riconsegna dei locali come ricevuti."
Egli dunque ben sapeva che nei locali dell'edificio in oggetto erano stati applicati tali materiali.
Questa sua affermazione suffraga le dichiarazioni rilasciate dagli affittuari, secondo cui i locali andavano riconsegnati nello stesso stato della loro presa in consegna (cfr. dichiarazione 23 novembre 1998 di __________; nello stesso senso vedi pure dichiarazione 29 ottobre 1998 di __________). Non vi è dunque dubbio che egli era perfettamente a conoscenza della presenza di tale materiale, non potendo certamente passare inosservato al momento della riconsegna dei locali o della presentazione degli stessi al nuovo affittuario.
4.3. Egli doveva pure essere a conoscenza che questi materiali (in particolare contenitori per uova, materassi e tele) costituiscono una grave fonte di pericolo d'incendio. Ciò è imposto dal comune sapere e dalle informazioni che si ricevono quotidianamente dai mezzi di comunicazione. Considerata inoltre l'esperienza che il multato ha acquisito nel gestire proprietà immobiliari, la censura sollevata va fermamente rigettata.
4.4. L'autorità municipale ha agito correttamente nel multare soltanto il ricorrente e non il fratello __________. Dalle tavole processuali emerge che __________ si occupava, e si occupa tuttora, da solo, dell'amministrazione dello stabile in questione. I rapporti contrattuali con gli inquilini sono sempre stati instaurati e gestiti dal ricorrente in persona e non dal fratello (cfr. scritto 23 luglio 1999 del ricorrente, verbale di sopralluogo 7 giugno 1999; dichiarazione 23 novembre 1998 di __________). Egli si è pure occupato di far togliere i rivestimenti non conformi e di contattare l'esperto per l'allestimento del certificato di collaudo (cfr. lettera 3 febbraio 1998 SES; lettera 19 novembre 1998 arch. __________; scritto 17 febbraio 1999 studio d'ingegneria __________ al municipio di __________ con copia al ricorrente). La gestione dell'immobile era dunque di esclusiva competenza del ricorrente. In simili circostanze la responsabilità dell'accaduto ricade soltanto su __________, non già sul fratello __________.
4.5. A giusta ragione dunque il municipio di __________ ha inflitto una multa al ricorrente. Anziché intervenire per porre rimedio alla situazione che si era venuta a creare, __________ è rimasto passivo. Ha quindi accettato, quantomeno implicitamente, la violazione delle norme antincendio. Omettendo, senza validi motivi, di adottare le misure necessarie per assicurarne il rispetto, egli non può pertanto essere prosciolto dagli addebiti mossigli.
L'infrazione commessa è grave, considerato che con il suo atteggiamento l'insorgente ha messo in pericolo la vita, l'incolumità ed il patrimonio di un gran numero di persone e a maggior ragione in quanto si tratta di uno stabile edificato in contiguità nel nucleo del paese. Si deve inoltre tener conto che in passato il municipio ha dovuto frequentemente intervenire presso gli eredi della __________ per porre fine a situazioni di pericolo che cagionava l'incuria degli immobili di loro proprietà, ciò che denota una mancanza di rispetto nei confronti degli altri cittadini e dell'autorità comunale.
Dall'altro lato si deve considerare che il ricorrente versa in modeste condizioni finanziarie, avendo egli un reddito imponibile di fr. 29'016.-- e fr. 449'072.-- di sostanza. Tenuto conto all'insieme delle circostanze, appare meglio commisurato alla fattispecie irrogare una multa di fr. 2'000.--, provvedimento più proporzionato e riguardoso delle particolari connotazioni rivestite dal fatto contravvenzionale.
Per questi motivi,
visti gli art. 63 CP, 107, 148 cpv. 3 e 209 lett. b LOC; 41 f e 46 LE; 44 a cpv. 2 RLE; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
§ Di conseguenza i dispositivi n. 1.1. e 2. della decisione 26 maggio 1999, no. 2246, del Consiglio di Stato sono modificati come segue:
"1.1. il dispositivo no. 1 della decisione 4 febbraio 1999 del Municipio di __________ è modificato nel senso che a __________, __________, è inflitta una multa di fr. 2'000.--.
Le spese e la tassa di giustizia sono poste a carico del signor __________ nella misura di fr. 200.--. Non si assegnano ripetibili."
La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 300.--. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
__________;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster