AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.158
Data decisione, Autorità: 08.07.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00158
Lugano 8 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 31 maggio 1999 di
__________, patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 12 maggio 1999, no. 2066, del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile siccome tardiva l'impugnativa dell'insorgente avverso la decisione 9 luglio 1997 del municipio di __________ in materia di congedo maternità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
che __________ lavora presso la casa anziani comunale della città di __________;
che dal 22 aprile al 23 giugno 1997 essa ha dovuto essere ricoverata in ospedale a seguito di complicazioni nel portare a termine la gravidanza;
che il 23 giugno ha partorito con cinque settimane di anticipo sul termine fissato per il 31 luglio 1997;
che il 9 luglio 1997 il municipio di __________ richiamato l'art. 58 ROD ha comunicato alla ricorrente che a partire dal 17 giugno 1997 le sarebbe stato sospeso il versamento dello stipendio e che la ripresa del lavoro era stabilita per il 19 agosto 1997;
che dal 19 agosto al 30 settembre 1997 alla stessa è stato concesso un congedo non pagato in applicazione dell'art. 59 ROD;
che il 20 novembre 1997 il Sindacato svizzero dei servizi pubblici ha chiesto la modifica della decisione municipale nel senso che il congedo pagato per parto di 16 settimane fosse fissato nel periodo 19 giugno - 9 ottobre 1997;
che il 3 dicembre 1997 il municipio di __________ ha respinto le richieste formulate dall'insorgente, riconfermando la risoluzione 9 luglio 1997;
che il 10 agosto 1998 il sindacato è ritornato sull'argomento ribadendo le domande formulate in precedenza; la richiesta di riesame è stata respinta dall'autorità comunale in data 17 agosto 1998;
che un ennesimo tentativo è stato fatto il 25 febbraio 1999 dalla patrocinatrice della ricorrente; con decisione 18 marzo 1999 il municipio si è riconfermato nelle precedenti decisioni;
che con ricorso 1. aprile 1999 __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendo il riconoscimento di un congedo pagato dal 17 giugno al 9 ottobre 1997;
che il 12 maggio 1999 il Governo ha dichiarato irricevibile il gravame poiché tardivo, essendo le decisioni del municipio di Bellinzona da tempo cresciute in giudicato e ciò anche se le stesse non contenevano alcuna indicazione in merito ai rimedi giuridici esperibili;
che con ricorso 31 maggio 1999 __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo riproponendo le domande formulate in precedenza; a suo dire le decisioni emesse dal municipio di __________ sarebbero nulle in base all'art. 26 PAmm in quanto sprovviste dell'indicazione dei rimedi di diritto;
che in applicazione dell'art. 48 PAmm il gravame non è stato intimato all'Esecutivo cantonale né al municipio interessato;
che giusta l'art. 208 cpv. 1 LOC è data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo; il ricorso, tempestivo, e presentato da una persona legittimata a ricorrere, è dunque ricevibile in ordine;
che secondo l'art. 26 cpv. 2 PAmm le decisioni prese dalle autorità amministrative devono essere munite dell'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso;
che decisioni prive di tali indicazioni non sono semplicemente nulle con la conseguenza che il termine di ricorso non inizia a decorrere, bensì solo se in virtù del principio della buona fede derivante dall'art. 4 Cost. l'interessato poteva non avvedersi dell'errore commesso dall'autorità (DTF 123 II 237 ss.; 117 Ia125; 106 Ia 13 ss.);
che nel caso concreto l'insorgente, assistita dapprima da un sindacato cognito in materia di procedimenti contenziosi relativi a rapporti d'impiego retti dal diritto pubblico e poi da una patrocinatrice non meno versata in questa materia, non poteva ignorare che le decisioni municipali sono impugnabili nel termine di 15 giorni al Consiglio di Stato, essendo la normativa che regola tale ambito chiara e di facile comprensione (cfr. art. 208 LOC e art. 46 PAmm);
che la ricorrente ha interposto ricorso al Consiglio di Stato soltanto il 1. aprile 1999, ossia ad oltre un anno e mezzo dalla decisione 9 luglio 1997;
che anche dopo la terza risoluzione 17 agosto 1998 essa ha atteso oltre sei mesi per poi rivolgersi nuovamente al municipio di Bellinzona, invece d'insorgere al Consiglio di Stato;
che in siffatte evenienze l'agire di __________ non può essere tutelato;
che pertanto la decisione impugnata va confermata ed il ricorso respinto con seguito di tasse e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 4 Cost.; 208 LOC; 58 e 59 ROD; 1 ss. PAmm, in particolare l'art. 26 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 400.-- sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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