AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.155
Data decisione, Autorità: 02.07.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00155
Lugano 2 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 maggio 1999 di
__________, rappr. dal __________,
Contro
la risoluzione 4 maggio 1999 (n. 1901) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 18 gennaio 1999 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di decadenza del permesso di domicilio;
viste le risposte:
28 maggio 1999 del Consiglio di Stato,
1°giugno 1999 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________ (1959), cittadino spagnolo, è entrato in Svizzera il 27 settembre 1963 (canton Ginevra) quale dimorante. In seguito le autorità ginevrine lo hanno posto al beneficio di un permesso di domicilio. Il 4 ottobre 1984 egli si è trasferito in Ticino. Il 9 novembre 1987 l'allora Dipartimento di polizia lo ha autorizzato a prendere domicilio nel nostro cantone per vivere insieme a __________ con la quale ha avuto due figli: __________ (6 novembre 1984), riconosciuto il 29 luglio 1985, e __________ (26 dicembre 1987). L'ultimo termine di controllo del suo permesso è stato fissato al 4 ottobre 1996. La convivenza con la sua compagna è cessata nel 1989. Il ricorrente, tossicodipendente, è oggi in cura per una malattia immunodepressiva (AIDS).
b) Durante il suo soggiorno in Svizzera, precisamente a partire dal 1977, __________ ha interessato più volte le autorità di polizia e giudiziarie penali ginevrine e ticinesi (segnatamente per violazione alla LStup). Dal 1994 egli è inoltre costantemente a carico dell'assistenza pubblica per complessivi fr. 143'852.35 e riceve mensilmente un anticipo di fr. 670.– per il pagamento della pigione e fr. 850.– per sostentamento, oltre alla garanzia degli oneri cassa malati (stato al 17 settembre 1998). Da quando risiede in Ticino, il ricorrente è stato pure ammonito in tre occasioni dall'autorità competente in materia di stranieri.
B. Il 18 agosto 1998 il ricorrente ha chiesto al dipartimento la proroga del termine di controllo del proprio permesso di domicilio. Con lettera raccomandata 13 ottobre 1998, la Sezione permessi e immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha avvertito Manuel Loredo che stava esaminando la possibilità di emettere nei suoi confronti un'espulsione amministrativa o una decisione di rimpatrio a seguito dell'ingente debito assistenziale contratto e lo ha invitato a prendere posizione per iscritto circa eventuali impedimenti per un rientro definitivo in patria. Dopo diversi tentativi, la raccomandata è stata infine consegnata all'interessato alla fine di novembre-inizio dicembre. Il 10 dicembre 1998 il ricorrente ha trasmesso al dipartimento le proprie osservazioni scritte, indicando di essere ben integrato in Svizzera, paese in cui egli è cresciuto, e di avere nel Cantone Ticino la sua famiglia nonché tutti i suoi interessi ed affetti. Ha pure aggiunto di essere in attesa di una decisione AI relativa a una probabile riqualificazione professionale.
C. Con decisione 18 gennaio 1999, il Dipartimento delle istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________, fissandogli il 31 marzo 1999 quale ultimo termine per lasciare il territorio cantonale. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 9 cpv. 3, 10 cpv. 1, 11 cpv. 3, 12 LDDS e 16 ODDS. L'autorità ha tuttavia rinunciato ad adottare un provvedimento di espulsione a seguito del suo lungo soggiorno in Ticino, limitandosi a decretarne il rimpatrio. Il dipartimento ha dato rilievo al fatto che nonostante i diversi ammonimenti emessi nei suoi confronti, l'interessato era sempre a carico dell'assistenza pubblica senza aver mai rimborsato parte del debito. Ha ritenuto inoltre che egli potesse risiedere senza difficoltà in un Paese dell'Unione europea, dove il tenore di vita è analogo a quello ticinese, con la possibilità di rientrare in futuro in Svizzera in qualità di turista a condizione di tenere un comportamento ineccepibile. La risoluzione, intimata in due occasioni (18 gennaio e 3 febbraio 1999), non è mai stata ritirata dall'interessato. Preso atto che nessun ricorso era stato inoltrato contro il provvedimento, il 10 marzo 1999 la Sezione permessi e immigrazione ha infine convocato __________ con lo scopo di regolare le modalità del suo rimpatrio, consegnandogli nel contempo copia della decisione.
D. a) Contro la decisione di rimpatrio, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato. Ha considerato il gravame tempestivo, in quanto avrebbe preso conoscenza del provvedimento soltanto durante l'incontro del 10 marzo 1999 con i funzionari del dipartimento e sostenendo che il mancato ritiro delle raccomandate fosse dovuto alla mancanza di documenti di legittimazione validi. Nel merito, egli ha ritenuto il provvedimento adottato lesivo del principio della proporzionalità. Ha argomentato al proposito che erano trascorsi già 5 anni dall'ultimo ammonimento e di non essere un criminale incallito, bensì soltanto un semplice tossicodipendente. Ha infine criticato l'autorità di prime cure per non aver tenuto conto del suo lungo soggiorno in Svizzera (36 anni), e che in Ticino risiedono i suoi due figli.
b) Con giudizio 4 maggio 1999, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame dichiarandolo irricevibile siccome tardivo. Secondo l'Esecutivo cantonale, il fatto che il ricorrente fosse sprovvisto di un documento di legittimazione non giustifica il mancato ritiro della decisione, dato che egli avrebbe potuto incaricare una terza persona munita di documenti e di una sua procura per la consegna della raccomandata. Inoltre, vista la sua recente presa di posizione relativa all'imminente provvedimento che il dipartimento voleva adottare nei suoi confronti, egli avrebbe dovuto attendersi un nuovo scritto da parte della Sezione permessi e immigrazione. A titolo abbondanziale il Governo ha aggiunto che, anche se il gravame fosse stato ammissibile, il medesimo avrebbe comunque dovuto essere respinto in virtù dell'art. 6, 9 cpv. 4, 10 cpv. 1 lett. a, b, d LDDS a seguito delle condanne penali subìte, dei diversi ammonimenti emessi nei suo confronti, per il rilevante debito assistenziale a suo carico, nonché per non aver presentato il proprio passaporto valido nonostante diversi solleciti. Ha pure osservato che il ricorrente, cittadino spagnolo, ha la possibilità di risiedere in un paese dell'Unione europea, potendo in tal modo mantenere gli eventuali contatti con i figli residenti in Svizzera. Il Consiglio di Stato ha pertanto considerato la decisione dipartimentale legittima, adeguata alle circostanze e ossequiosa del principio della proporzionalità. La pedissequa istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è stata respinta.
E. Contro la predetta pronunzia governativa, il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. In ordine censura la decisione di irricevibilità, adducendo e certificando per la prima volta in questa sede di essere stato affetto da una grave sintomatologia psicologica (stato di agitazione-confusione accompagnato da allucinazioni) che gli avrebbe impedito di ritirare la raccomandata. Nel merito ripropone e sviluppa le argomentazioni già addotte con il ricorso inoltrato davanti al Consiglio di Stato. Contesta inoltre il rifiuto dell'assistenza giudiziaria da parte del Governo, asserendo che il gravame non era sprovvisto di esito favorevole. In questa sede postula la medesima richiesta, chiedendo pure che al gravame venga conferito effetto sospensivo.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Dipartimento delle istituzioni sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii). Sennonché, indipendentemente dalla questione se sussista un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora (DTF 99 Ib 4 consid. 2, consid. 1a non pubblicato in DTF 120 Ib 369 segg. e 112 Ib 1 segg.; Rep. 1987, 169).
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (artt. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il permesso di domicilio, di durata illimitata (art. 6 cpv. 1 prima frase LDDS), perde ogni validità in seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS). Se si verificano più cause di espulsione di cui nessuna singolarmente, in virtù del principio della proporzionalità, autorizza tale misura, si procederà ad un apprezzamento generale; il provvedimento adottato sarà dunque considerato adeguato solo dopo aver esaminato nel complesso tutti i fatti emergenti suscettibili di giustificare l'allontanamento dello straniero (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308).
Il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato da Manuel Loredo, considerandolo tardivo.
3.1. Giusta l'art. 9 LALPS, entro 15 giorni dalla notifica della decisione dell'autorità è dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge non preveda diversamente (cfr. anche art. 46 cpv. 1 PAmm). I termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 11 primo periodo PAmm). In concreto la decisione 18 gennaio 1999 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, munita dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata inviata per posta raccomandata il giorno stesso al domicilio del ricorrente, il quale non l'ha ritirata durante il periodo di giacenza. Analoga sorte è stata riservata alla seconda spedizione avvenuta il 3 febbraio 1999. Informato dagli assistenti sociali che seguivano il suo caso (ricorso ad 2), è solo il 10 marzo 1999 recandosi presso l'ufficio competente per organizzare le modalità del suo rimpatrio che l'insorgente afferma di aver preso conoscenza per la prima volta del provvedimento. Di conseguenza il ricorso inoltrato solo il 24 marzo 1999 è ampiamente tardivo. Esso è stato infatti consegnato alla posta 41 giorni dopo la scadenza del termine stabilito dalla legge. I 15 giorni per impugnare il provvedimento hanno infatti iniziato a decorre il 27 gennaio 1999, equivalente al giorno successivo il 7° giorno di giacenza all'ufficio postale, e sono scaduti l'11 febbraio 1999 (v. art. 4.5 lett. b 1° periodo della Condizioni generali della posta in vigore dall'1.1. 1998; cfr. anche l'art. 169 cpv. 1 lett. d dell'abrogata Ordinanza 1 della Legge federale sul servizio delle poste).
3.2. Il ricorrente ritiene che il termine quindicinale per impugnare la decisione decorresse dal 10 marzo 1999, giorno in cui egli ne avrebbe preso conoscenza (art. 46 cpv. 1 PAmm). Sennonché egli dimentica che il dipartimento aveva già provato in precedenza, per ben due volte, a notificargli il provvedimento per lettera raccomandata presso il suo domicilio. La convocazione presso l'ufficio stranieri, volta ad organizzare il rimpatrio dell'insorgente, è stata predisposta dopo la crescita in giudicato della decisione. Il fatto che in quell'occasione fosse stata consegnata al ricorrente copia della predetta risoluzione non porta a diversa conclusione. Va infatti ricordato che la decisione è considerata notificata al destinatario, se non ritirata alla posta, l'ultimo dei 7 giorni durante i quali rimane depositata presso l'ufficio (v. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese n. 1b ad art. 14 con rif.). Inoltre il fatto che egli fosse totalmente sprovvisto, oltre al passaporto valido, di qualsiasi altro documento di legittimazione suscettibile di essere presentato allo sportello (patente, certificato comunale, ecc.) non è corredata da alcun supporto probatorio e rimane del puro parlato. Del resto, anche se ciò corrispondesse a realtà, non risulta che egli abbia comunque agito con diligenza prendendo prendere tutte quelle misure necessarie per tutelarsi affinché la corrispondenza gli venisse recapitata, per esempio tramite terza persona (DTF 115 Ia 15 consid. 3a, 17 segg. consid. 3b; 113 Ib 296 consid. 2a). A maggior ragione in quanto egli sapeva che il dipartimento stava esaminando la possibilità di emettere nei suoi confronti un'espulsione amministrativa o una decisione di rimpatrio (v. scritto 13 ottobre 1998 della Sezione permessi e immigrazione), tanto che il 10 dicembre successivo egli ha trasmesso all'autorità uno scritto, concludendo: "Nella speranza di un vostro ravvedimento in riguardo al progetto di una mia espulsione dalla Svizzera, Vi porgo distinti saluti". Inoltre, come ha già del resto rilevato il Consiglio di Stato, non è la prima volta che il ricorrente non ritira le raccomandate inviategli dall'autorità competente in materia di stranieri. Anche il certificato medico 20 maggio 1999 del dr. Cassina prodotto con il presente gravame non può essere di soccorso all'insorgente. La diagnosi ("stato di agitazione-confusione accompagnato da allucinazioni con comportamento inadeguato"), oltre a non dimostrare che il paziente fosse impossibilitato a recarsi all'ufficio postale per ritirare la corrispondenza, è in tutti i casi posteriore al provvedimento adottato il 18 gennaio 1999 e al successivo termine di giacenza postale. Anche volendo interpretare le motivazioni del gravame in rassegna quale implicita domanda di restituzione in intero contro il lasso dei termini (art. 12 PAmm; 137 e 139 CPC), la stessa andrebbe comunque respinta. Essa non è sufficientemente motivata e non indica nemmeno che il ricorrente fosse talmente impedito da non poter conferire il mandato a una terza persona per rappresentarlo.
3.3. Stante quanto precede, il Consiglio di Stato ha dunque correttamente accertato la tardività del gravame inoltratogli e lo ha conseguentemente dichiarato irricevibile.
A titolo abbondanziale va osservato che il gravame sarebbe comunque infondato nel merito. In effetti la decisione querelata, alle cui pertinenti motivazioni si può rinviare, va condivisa. Le sette condanne penali, i tre ammonimenti, ma in particolare il carico assistenziale continuo e rilevante pari a fr. 143'852.35 (stato al 17 settembre 1998), accertati dal Consiglio di Stato e che l'insorgente non contesta, adempiono infatti requisiti di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a, b, d LDDS (v. anche Wurzburger, loc. cit.). La decisione impugnata si rivela pertanto legittima, adeguata alle circostanze, ossequiosa del principio della proporzionalità e non è lesiva dell'art. 8 CEDU.
Con l'emanazione del presente giudizio la domanda di concedere l'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto. L'istanza di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta siccome il ricorso era infondato sin dall'inizio (art. 30 PAmm). Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 1, 4, 6, 9, 10, 11, 16 LDDS; 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 9, 10 lett. a LALPS; 3, 10, 11, 14, 18, 28, 30, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, __________ (1959), cittadino spagnolo, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 agosto 1999 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
La domanda di ammissione all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.– sono a carico dell'insorgente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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