AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.153
Data decisione, Autorità: 04.10.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00153
Lugano 4 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 maggio 1999 di
__________, rappr. da __________;
Contro
la risoluzione 4 maggio 1999 (n. 1874) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 16 dicembre 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione), in materia di rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
28 maggio 1999 del Consiglio di Stato,
1° giugno 1999 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadina peruviana nata il 28 maggio 1971, è giunta la prima volta in Svizzera il 10 settembre 1996, quale turista, con un visto per soggiorno massimo di 90 giorni, a seguito della domanda di invito per stranieri soggetti all'obbligo del visto presentata dal cognato __________. Il 14 novembre 1996 ha chiesto il rilascio del permesso L per motivi di studio, per poter frequentare corsi di italiano, informatica e dattilografia presso la scuola __________ di Lugano. Il permesso le è stato concesso dal 2 gennaio al 31 agosto 1997 ed in seguito le è stato prorogato fino al 30 giugno 1998 per potere continuare corsi intensivi di lingue e di perfezionamento presso la stessa scuola __________.
B. a) Il 14 febbraio 1998 __________ si è sposata con __________, cittadino svizzero, nato (19 ottobre 1979) e cresciuto a __________ fino all'età di 16 anni. A seguito del matrimonio la straniera ha ottenuto un permesso di dimora annuale per vivere con il coniuge, con scadenza al 13 febbraio 1999.
b) Nove giorni dopo il matrimonio, il marito __________ si è trasferito a Panama per motivi di studio e lavoro, raggiungendo il padre che in quel paese è proprietario di negozi, mentre __________ __________ è rimasta in Svizzera.
C. a) Il 29 aprile 1998 __________, sino ad allora residente presso la suocera a __________, si è iscritta alla Cassa di disoccupazione, percependo un'indennità mensile pari a Fr. 1'300.--.
b) L'8 giugno 1998, sebbene senza lavoro, ha sottoscritto un contratto di locazione relativo ad un appartamento di 2 locali e ½ per uso personale a __________, per una pigione mensile di Fr. 835.--.
D. A partire dal 21 settembre 1998 __________ è stata assunta, nell'ambito di un programma occupazionale, per la durata di sei mesi, quale aiuto-educatrice presso la casa __________, con un salario mensile lordo di fr. 2'700.--. Di conseguenza con istanza 1° dicembre 1998 ha chiesto la modifica del proprio permesso di dimora per inizio attività.
E. Con decisione 16 dicembre 1998 (E 692) l'allora Sezione degli stranieri ha respinto la predetta istanza, argomentando che la straniera non aveva alcun diritto al rilascio del permesso di dimora ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LDDS fintanto che il coniuge svizzero non aveva il suo domicilio legale in Svizzera. L'autorità dipartimentale ha pure rilevato che il marito dell'istante aveva annunciato la sua partenza per Panama a partire dal 1° aprile 1998. Alla straniera è quindi stato fatto ordine di cessare ogni attività lavorativa e di lasciare la Svizzera al più tardi entro il 28 febbraio 1999. Il provvedimento è stato adottato in virtù degli art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS.
F. a) Avverso la predetta decisione dipartimentale, con ricorso 18 gennaio 1999, __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento. A dire della ricorrente il fatto che il marito, cittadino svizzero, abbia cessato di vivere in Svizzera, non comporterebbe la decadenza della pretesa sancita dall'art. 7 cpv. 1 LDDS, ritenuto che una separazione di fatto dei coniugi non provocherebbe la perdita di un permesso di dimora. La ricorrente ha inoltre ribadito che il marito si trova a Panama per motivi di studio, evidenziando nel contempo che quest'ultimo rientrerà definitivamente in Svizzera al termine della formazione, previsto per la fine del gennaio 1999 (cfr. doc. C dichiarazione __________ del 4 gennaio 1999 e doc. D lettera 4 gennaio 1999 di __________ all'Ufficio Stranieri). Ha infine precisato di non aver seguito il marito all'estero in considerazione della brevità del soggiorno per studi e che "la coppia è comunque intenzionata a ricostruire pienezza di comunione domestica già a contare dalla fine del corrente mese".
b) Con scritto 15 marzo 1999, quando lo scambio degli allegati era già terminato, __________ ha prodotto al Consiglio di Stato la dichiarazione giurata 25 febbraio 1999 resa dinanzi all'avv. __________ dal marito, nella quale egli afferma di essersi recato a Panama soltanto temporaneamente per assolvere una formazione nel commercio internazionale e che al termine della stessa, previsto per il dicembre 1999, farà immediato rientro in Svizzera.
G. Con giudizio 4 maggio 1999 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di prima istanza e ha respinto il gravame inoltrato da __________. In particolare L'Esecutivo ha ritenuto che la richiesta della ricorrente di ottenere il rinnovo del permesso di dimora in base all'art. 7 cpv. 1 LDDS costituisce un abuso di diritto, in quanto lo scopo perseguito da quest'ultima mediante tale richiesta non è quello di permettere la costituzione di una comunione domestica, quanto piuttosto quello di beneficiare dei privilegi che la legislazione svizzera accorda agli stranieri coniugati con cittadini elvetici. Dagli atti emerge infatti che il marito della ricorrente vive da ormai oltre un anno a Panama, che dalla sua partenza (23 febbraio 1998), i coniugi si sono visti soltanto 1 volta nel corso del febbraio del 1999 e che il suo rientro - sebbene fosse già stato prospettato un suo rientro definitivo in Svizzera dapprima alla fine del dicembre 1998, poi alla fine del gennaio 1999 - è stato fissato per il dicembre 1999, come risulta dalla dichiarazione giurata del 25 febbraio 1999.
Nemmeno l'art. 8 CEDU troverebbe applicazione, non essendovi una relazione stretta ed effettivamente vissuta con il marito.
H. Con ricorso di diritto amministrativo 25 maggio 1999 Ivonne Isabel __________ è insorta innanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la risoluzione governativa, postulando il suo annullamento ed il rinnovo del permesso di dimora. La ricorrente, dopo aver sostanzialmente ribadito le argomentazioni già sottoposte al Consiglio di Stato, rileva che gli indizi sui quali il Governo ha fondato il proprio giudizio non sarebbero sufficienti per determinare l'esistenza di un matrimonio fittizio o dell'abuso a richiamarsi a tale connubio. Viceversa la contenuta durata del soggiorno all'estero del marito, l'ormai imminente rientro dello stesso per dicembre 1999 - data prevista per la conclusione degli studi, come risulta dalla dichiarazione 21 maggio 1999 del __________, prodotta quale doc. G -, la necessità per la moglie di concorrere al suo sostentamento di studente, il ritorno del coniuge in Svizzera presso la moglie nel febbraio 1999 e quello previsto per l'agosto 1999, così come l'intenzione di quest'ultima di trascorrere le vacanze autunnali con il coniuge a Panama, sarebbero circostanze tali da dimostrare l'autenticità e serietà del loro vincolo matrimoniale, peraltro confermate anche dalla dichiarazione scritta 27 novembre 1998 della suocera della ricorrente. Il fatto che la separazione dei coniugi sia soltanto temporanea escluderebbe l'abuso di diritto nel richiedere il rinnovo del permesso di dimora ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LDDS. Con istanza pedissequa al gravame, __________ chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
I. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia la Sezione dei permessi e dell'immigrazione sia il Consiglio di Stato. Delle relative argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.
L. L'11 luglio 1999 __________ ha trasmesso al Tribunale le dichiarazioni 1° giugno 1999 rilasciate dalla suocera __________, da __________, sorella e fratello del marito della ricorrente, e dei coniugi __________ e __________, sorella e cognato della ricorrente, attestanti l'autenticità e serietà del vincolo matrimoniale. La ricorrente ha pure prodotto lo scritto 7 giugno 1999 __________, relativo alla conferma della sua riservazione di un volo Zurigo-New York-Panama, con partenza il 15 luglio 1999 e ritorno il 29/30 luglio 1999.
Considerato, in diritto
1.2. In materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù non esiste alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini peruviani, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio di un permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, l'interessata è sposata con __________ dal 14 febbraio 1998. Di conseguenza essa ha, in linea di principio, diritto al postulato rinnovo del permesso di dimora. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa esserle rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Il cpv. 2 dell'art. 7 LDDS si ispira al vecchio art. 120 n. 4 CC, disposto concernente i cosiddetti sposalizi di cittadinanza, che prevedeva la nullità assoluta dei matrimoni contratti da donne che non intendevano dar vita ad un'effettiva vita coniugale, ma eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione (DTF 122 II 294, 121 II 3 e 101, 119 Ib 419; da ultimo: STF inedita 20 novembre 1998 in re I. consid. 3a). Le modifiche della LCit entrate in vigore il 1° gennaio 1992 hanno portato all'abrogazione del disposto (art. 3 LCit) che sanciva l'acquisto automatico della nazionalità da parte della donna straniera che sposava un cittadino svizzero, così come all'abrogazione dell'art. 120 n. 4 CC, che trovava la sua ragione d'essere proprio nel vecchio art. 3 LCit. In forza della stessa novella legislativa è stato modificato anche l'art. 7 LDDS, che nella versione odierna concede al coniuge straniero di un cittadino svizzero il diritto al rilascio di un permesso di dimora, e questo non solo alla moglie straniera di uno svizzero, bensì, ugualmente, al marito straniero di una cittadina svizzera. La giurisprudenza resa in applicazione del vecchio art. 120 n. 4 CC ha stabilito che per giudicare se un matrimonio era stato contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione l'autorità poteva fondarsi su degli indizi, giacché la prova diretta di un siffatto intendimento non era facile da apportare (DTF 98 II 7). Analogamente, sempre secondo il Tribunale federale, il quesito a sapere se un matrimonio è stato celebrato per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri può essere risolto sulla base di seri indizi (DTF 123 II 49 consid. 4; 122 II 289 consid. 2; 121 II 1 consid. 2). E' considerato tale il fatto che nei confronti dello straniero sia stato pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera in conseguenza del mancato rinnovo del suo permesso di dimora o della reiezione di una sua domanda di asilo. Le circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi, la loro marcata differenza di età, la breve durata della relazione prematrimoniale, il fatto che il coniuge straniero vive di prostituzione, nonché l'assenza o quasi di una reale comunione domestica oppure che sia solo apparente, possono configurare ulteriori indizi atti a ritenere che gli interessati non abbiano avuto la volontà di costituire un'autentica unione coniugale. Nondimeno, tale volontà non può essere dedotta dal solo fatto che i coniugi abbiano convissuto durante un determinato periodo e intrattenuto relazioni intime, poiché un tale comportamento può essere stato adottato all'unico scopo di trarre in inganno le autorità (cfr. DTF 122 II 295, così come i rinvii dottrinali e giurisprudenziali ivi citati).
2.2. Il rinnovo del permesso sollecitato può anche essere negato in caso di abuso di diritto. Il Tribunale federale ha avuto modo a più riprese di delucidare il concetto di abuso di diritto in tema di domande volte alla proroga del permesso di dimora (cfr., per tutte, DTF 121 II 103 e rinvii). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso di diritto allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente al solo scopo di ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4; STF inedita 11 febbraio 1997 in re B.). Va osservato che l'esistenza di alcuni indizi di matrimonio fittizio insufficienti per l'applicazione dell'art. 7 cpv. 2 LDDS non portano necessariamente a considerare che vi sia un abuso di diritto (DTF 123 II 49 consid. 4 e 5).
2.3. Una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di dimora (DTF 118 Ib 151 consid. 3d) e, di conseguenza, non osta neppure all'ottenimento del diritto a un permesso di domicilio dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni (art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS). Il legislatore ha infatti preferito far dipendere il diritto a un permesso di soggiorno unicamente dall'esistenza di un legame coniugale formale (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta, al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è dunque voluto impedire che lo straniero venga allontanato, poiché il proprio coniuge ha ottenuto una separazione di fatto o una di diritto giusta le norme concernenti le misure di protezione dell'unione coniugale. Si è inoltre inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere, egli stesso, l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, e segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera (STF inedita 1° novembre 1993 in re Y. consid. 5b).
Soltanto 9 giorni dopo il matrimonio, il 23 febbraio 1998, il marito è partito per Panama, dove risiede suo padre, per motivi di studio e per lavorare presso i negozi di quest'ultimo (cfr. verbale interrogatorio di Polizia 9 settembre 1998). Nel giugno del 1998 __________, in quel periodo disoccupata, ha locato un appartamento di 2 e ½ locali adibito ad uso personale, seppure nel corso dell'interrogatorio 9 settembre 1998 essa avesse dichiarato che il marito sarebbe tornato definitivamente in Svizzera alla fine del 1998. Successivamente, interpellata in merito al rientro del marito la ricorrente ha asserito che il rientro definitivo era posticipato al dicembre 1999 (cfr. scritto all'ufficio degli stranieri del 27 novembre 1998 e ricorso 18 gennaio 1999 al Consiglio di Stato). Tale data è stata confermata dal marito nella dichiarazione 4 gennaio 1999 e suffragata dallo scritto di pari data del Collegio da lui frequentato a Panama. Da ultimo, con scritto 15 marzo 1999, la ricorrente ha prodotto al Consiglio di Stato la dichiarazione giurata 25 febbraio 1999 resa dal coniuge, nella quale quest'ultimo afferma che i suoi studi a Panama termineranno soltanto nel dicembre 1999; tale ultima data è stata confermata anche dinanzi a questo Tribunale. Dopo la sua partenza (23 febbraio 1998) __________ è tornato in Svizzera per la prima volta soltanto nel febbraio del 1999 (dal 9 alla fine del mese), quando la moglie aveva già avviato la procedura per il rinnovo del permesso di dimora, sebbene già nel corso dell'agosto 1998 egli fosse stato libero da impegni di studio a cagione delle vacanze (cfr. dichiarazione giurata 25 febbraio 1999). I coniugi __________ non si sono quindi visti per quasi 1 anno, ritenuto che la moglie in quel periodo non si è mai recata a fare visita al marito.
3.2. Stante quanto precede si può concludere che, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, tra i coniugi __________ non vi è, né è mai esistita, una reale unione coniugale.
E' oramai passato oltre un anno e mezzo da quando __________, 9 giorni dopo le nozze, è partito per l'estero, e circa 9 mesi dal provvedimento adottato dall'allora Sezione degli stranieri. Il suo rientro definitivo in Svizzera, dapprima fissato alla fine del dicembre 1998, poi alla fine del gennaio 1999, è ora previsto per il dicembre 1999. Il vincolo matrimoniale sussiste pertanto soltanto dal lato formale dalla fine del febbraio 1998. Il breve rientro del marito in Svizzera del febbraio 1999 e quello dello scorso agosto, ammesso che sia effettivamente avvenuto, non sono sufficienti a sovvertire tale conclusione. Il Tribunale Federale ha infatti già avuto modo di precisare che l'art. 7 cpv. 1 LDDS ha quale chiaro scopo quello di permettere al coniuge straniero di vivere al fianco dell'altro coniuge svizzero domiciliato in Svizzera e non certo quello di semplicemente consentire al coniuge straniero di entrare e vivere su suolo elvetico, allorché l'altro partner svizzero risiede di fatto all'estero, rientrando soltanto episodicamente in Svizzera (STF 2 ottobre 1996 in re K.C., consid. 4c; cfr. anche Direttive e commentario UFDS agosto 1998 n. 611.14). Risulta pertanto in modo manifesto l'abuso dell'insorgente ad invocare il matrimonio al fine di poter continuare a beneficiare del permesso di soggiorno.
3.3. Le dichiarazioni rese dai familiari con lo scopo di comprovare la serietà delle intenzioni matrimoniali dei coniugi, prodotte con lettera 11 luglio 1999, non possono giovare alla ricorrente, dal momento che non le viene rimproverato un matrimonio fittizio. La sua partenza per Panama, di cui al programma di viaggio allestito da __________, pure prodotto con lettera 11 luglio 1999, non dimostra invece la sua residenza in Svizzera accanto al marito, ma semmai la necessità della ricorrente di doversi spostare all'estero per poter trascorrere alcune settimane insieme allo stesso. L'insorgente evidenzia inoltre la sua necessità di rimanere in Svizzera per poter lavorare, al fine di contribuire al mantenimento del marito studente. Neppure tale argomentazione può esserle di soccorso: essa ha a suo tempo ottenuto il permesso di dimora al fine di vivere con il marito - che peraltro come da lei dichiarato, a Panama, oltre che studiare, lavora presso i negozi del padre -, non per altri scopi. Del resto dall'incarto risulta che la ricorrente durante il suo soggiorno è rimasta anche senza lavoro, mantenendosi fino al settembre 1998 con le indennità di disoccupazione (Fr. 1'300.-- mensili) e con il denaro inviatole dai genitori (verbale interrogatorio di Polizia 9 settembre 1998).
__________ non può nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Sennonché, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 1, 118 Ib 145). Orbene, come testé evidenziato, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con il marito. Il Tribunale Federale ha del resto già constatato, nell'ambito dell'art. 8 CEDU, che lo straniero non ha diritto all'applicazione dell'art. 7 cpv. 1 LDDS fintanto che il coniuge svizzero risiede all'estero (DTF 114 Ib 9 ss.).
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere respinto. Quanto alla domanda di assistenza giudiziaria, va respinta siccome il gravame era infondato sin dall'inizio. La tassa di giustizia e le spese seguono pertanto la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 1, 4, 7, 9 12 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, __________ (28 maggio 1971), cittadina peruviana, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 30 novembre 1999 notificando la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
Tasse e spese di giustizia per complessivi Fr. 600.-- sono a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale Federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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