AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.1999.152
Data decisione, Autorità: 01.07.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00152 52.99.00156 52.99.00165
Lugano 1° luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 25 maggio 1999 del __________, b) 25 maggio 1999 del __________; c) 9 giugno 1999 dell’
contro
la decisione 11 maggio 1999 dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL) che autorizza l’impiego di personale femminile e di giovani in occasione delle aperture domenicali e festive straordinarie dei negozi autorizzate durante il 1999;
viste le risposte:
9 giugno 1999 dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL), Bellinzona
11 giugno 1999 della Camera di commercio, dell’industria e dell’artigianto e della Federcommercio, Federazione Ticinese del Commercio, Lugano
ai ricorsi di cui sub a) e b)
17 giugno 1999 dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL), Bellinzona
28 giugno 1999 della Camera di commercio, dell’industria e dell’artigianto e della Federcommercio, Federazione Ticinese del Commercio, Lugano
al ricorso di cui sub c)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decisione 12 marzo 1999 il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) ha autorizzato un determinato numero di aperture festive e di prolungamenti dell’orario di apertura dei negozi a Locarno, Muralto, Minusio, Lugano, Paradiso, Ascona e Morcote durante il 1999. Contro questa risoluzione il Sindacato __________ e la Federazione dei __________ (__________) sono insorte davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento.
Con giudizio 26 maggio 1999 il Governo ha parzialmente accolto l’impugnativa, confermando il provvedimento limitatamente alle aperture domenicali o festive ed annullandolo nella misura in cui invece autorizzava prolungamenti d’orario nei giorni feriali.
B. Nelle more del procedimento di ricorso, con decisione 11 maggio 1999 (FU n. 37), l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL) ha dal canto suo risolto:
5522 prodotti lattiero caseari, uova
5525 generi coloniali, specialità gastronomiche, rosticceria
5526 bevande
5532 confezioni per uomo
5533 confezioni per donna
5534 confezioni per bambino
5535 confezioni s.p. (senza predominanza)
5536 biancheria, accessori di abbigliamento per donna e uomo
5537 merceria, maglieria, filati di lana o altre fibre
5538 pellicce e pelli per pellicceria
5539 calzature
5541 prodotti tessili, articoli d’abbigliamento di diverso genere s.p.
5562 libri
5583 porcellane e vetrerie per uso domestico
5584 oggetti in legno, sughero, vimini, spazzole, trecce di paglia
5611 apparecchi e articoli fotografici o ottici
5612 radio, televisori, videoregistratori, giochi elettronici
5613 orologi, articoli di gioielleria
5614 cassette musicali, dischi, videocassette
5616 strumenti ottici, apparecchi radio, televisivi, fototecnici
5632 drogheria, profumeria
5641 giocattoli
5642 articoli sportivi
5643 pelletterie, marocchinerie, articoli da viaggio
5644 articoli da antiquariato
5645 francobolli per filatelici, numismatica
5646 articoli da regalo, souvenirs
5648 gallerie d’esposizione con vendita d’oggetti d’arte, commercio al minuto di oggetti d’arte
5649 articoli d’occasione
5650 altro genere di commercio al minuto non specializzato n.c.a. (non classificabile altrimenti)
Con lo stesso provvedimento __________ ha inoltre elencato i seguenti:
5512 fiori e piante
5524 panetteria, pasticceria, confetteria
5527 prodotti del tabacco
5563 prodotti del tabacco
5563 quotidiani e periodici
5564 chiosco (anche con vendita di dolciumi e prodotti del tabacco)
5572 stazioni di servizio (senza officina riparazioni)
5631 farmacia
La decisione precisava che eventuali ricorsi non avrebbero avuto effetto sospensivo.
C. Contro questa decisione sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo i ricorrenti citati in ingresso, chiedendone l’annullamento.
a. Con distinti ricorsi, di identico contenuto, il __________ e la __________ ricordano i precedenti giudizi resi da questo tribunale in tema di autorizzazioni per l’impiego di personale nei negozi di vendita nei giorni festivi. Sottolineano in particolare come le agevolazioni previste dagli art. 41 seg. OLL2 possano essere accordate soltanto a quei negozi che provvedono prevalentemente ai bisogni del turismo. Contestano pertanto che i negozi appartenenti alle categorie sopra elencate siano destinati a soddisfare le esigenze del turismo. Chiedono infine che ai ricorsi venga concesso l’effetto sospensivo.
b. Analoghe considerazioni vengono sviluppate , che, eccepita in limine la competenza dell’ ad adottare simili provvedimenti, evidenzia la necessità di operare le distinzioni che si impongono in funzione delle caratteristiche del singolo commercio e delle situazioni locali.
D. I ricorsi sono avversati dall’UIL, che ne postula il rigetto, ponendo in risalto la necessità di rendere attrattiva l’apertura festiva attraverso il coinvolgimento di un numero sufficientemente ampio di commerci.
Ad identica conclusione pervengono la Camera di Commercio dell’industria e dell’artigianato (Ccia-TI) e la Federcommercio, che sottolineano, a loro volta, la necessità di attribuire una portata sufficientemente ampia al concetto di bisogni del turismo.
Considerato, in diritto
I ricorsi, tempestivi (art. 56 LL), sono dunque ricevibili in ordine.
Data la natura delle contestazioni sollevate ed avendo il medesimo fondamento di fatto, possono essere evasi sulla base degli atti (art. 18 PAmm), con un unico giudizio (art. 51 PAmm).
Il divieto sancito dall'art. 18 LL, per quanto importante (DTF 116 Ib 270 consid. 4a), non è tuttavia assoluto.
In base all'art. 19 cpv. 1 LL, l'autorità cantonale competente può infatti concedere deroghe di natura temporanea, se vi è un urgente bisogno. La deroga è subordinata al consenso del lavoratore ed alla concessione di un supplemento salariale di almeno il 50%. L'autorità cantonale competente può inoltre permettere alle aziende non industriali di lavorare regolarmente o periodicamente la domenica se ciò è indispensabile per motivi tecnici od economici (art. 19 cpv. 2 LL).
2.2. Avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 27 LL, il Consiglio federale ha introdotto mediante ordinanza alcune agevolazioni per determinate categorie di aziende situate nelle regioni turistiche e nelle località di confine, che provvedono ai bisogni del turismo (art. da 41 a 44 dell’ordinanza II per l’esecuzione della LL; OLL 2; RS 822.112).
Fra le varie facilitazioni previste da tali norme, l'art. 41 cpv. 1 lett. a OLL 2 dispone che per i negozi di vendita situati in queste regioni e località non valgono gli art. 10 cpv. 2 LL (richiesta di autorizzazione per lo spostamento del lavoro diurno) e 19 cpv. 1 e 2 LL (autorizzazione in deroga al divieto di lavoro domenicale). Nella misura in cui sono destinati al turismo, in questi negozi il datore di lavoro può dunque, senza alcun permesso dell’auto-rità, impiegare manodopera nei giorni festivi, se ciò è consentito dalle prescrizioni (cantonali) sugli orari di apertura e di chiusura dei negozi (art. 44 OLL 2).
Per "bisogni del turismo" sono da intendere le necessità di quelle persone che a scopi ricreativi o culturali si spostano, viaggiano e semmai soggiornano temporaneamente fuori dei loro luoghi di residenza abituale. Determinate esigenze del turismo si distinguono chiaramente da quelle della popolazione locale. Altre sono invece del tutto simili. Le esigenze del turismo non hanno infatti per oggetto soltanto l'acquisto di beni di consumo di natura voluttuaria, destinati a rendere gradevole il soggiorno in una determinata località od a perpetuarne il ricordo, ma comprendono anche l'acquisto di beni di prima necessità, destinati magari soltanto ad agevolare il transito attraverso una determinata regione.
Decisive ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste dagli art. 41 seg. OLL 2 sono comunque le caratteristiche della singola azienda, che deve apparire prioritariamente destinata al soddisfacimento di esigenze specifiche del turismo. Le disposizioni speciali dell'OLL 2 relative alle aziende delle regioni turistiche e delle località di confine (art. 41 - 44 OLL 2) non sono applicabili in modo generale a tutti i commerci situati all'interno di tali zone o località, ma solamente a quei negozi che provvedono effettivamente alle esigenze del turismo. Non possono quindi beneficiarne quei negozi di vendita che provvedono prevalentemente o esclusivamente ai bisogni della popolazione locale. In questo caso fanno stato le disposizioni ordinarie della LL e dell'ordinanza I concernente la LL (OLL 1; RS 822.111; cfr. Bollettino UFIAML, Diritto del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, DLA, no. 2/3 a pag. 33 e segg.; STA 8.7.96 in re SEI = RDAT I-1997, n. 64).
2.3. La LL sottopone le donne ed i giovani ad una protezione accresciuta.
Sono considerati come "giovani" i lavoratori di ambo i sessi sino a 19 anni compiuti e gli apprendisti sino a 20 anni (art. 29 cpv. 1 LL). Per essi vale il divieto di lavoro notturno e domenicale (art. 31 cpv. 4 LL). Deroghe possono essere concesse nell'interesse della formazione professionale, per i giovani con più di 16 anni, se è uso nella professione e se la loro collaborazione si rende necessaria.
Il divieto di svolgere lavoro notturno o domenicale vale anche per le donne (art. 34 cpv. 3 LL).
In base all'art. 71 OLL 1, l'autorità cantonale può tuttavia concedere deroghe se ciò si rende indispensabile per la formazione professionale, se è usuale nella professione considerata, se è necessario per prevenire l'avaria di merci e se la collaborazione del personale femminile si rende necessaria per correggere disfunzioni d'esercizio dovute a forza maggiore.
L'impiego di donne e di giovani durante le aperture domenicali e festive necessita comunque sempre di un'autorizzazione specifica da parte dell'autorità cantonale.
Il semplice fatto che un negozio di vendita sia situato in una regione turistica o in una località di confine e risulti destinato a soddisfare le esigenze del turismo non basta ancora a rendere inapplicabili le norme contenute nella LL e nell'OLL 1 riguardanti la limitazione del lavoro notturno e domenicale per le donne e i giovani. L'art. 41 cpv. 1 lett. a) OLL 2 inibisce infatti soltanto l'applicabilità degli art. 10 cpv. 2 LL (spostamento dei limiti del lavoro diurno) e 19 cpv. 1 e 2 LL (deroghe al divieto di lavoro domenicale). Non introduce anche eccezioni all'applicazione dei principi generali sanciti dagli art. 31 cpv. 4 LL (divieto del lavoro notturno e domenicale per i giovani) e 34 cpv. 3 LL (divieto del lavoro notturno e domenicale per le donne). Queste disposizioni rimangono quindi pienamente applicabili (cfr. M. Schwarz - Gagg, Der Sonderschutz für jugendliche und weibliche Arbeitnehmer, pagg. 185 e 186, in: E. Naegeli, Einführung in Arbeitgesetz; Bollettino UFIAML, DLA 2/3 1995, pag. 33).
Oggetto dei ricorsi in esame è unicamente l’autorizzazione generale accordata dalla cifra 1 della decisione impugnata. La cifra 2 non è in discussione. Né potrebbe esserlo, considerato che non ha valore di autorizzazione. Si tratta quindi soltanto di verificare la legittimità della decisione con cui l'__________ ha autorizzato il lavoro di donne e giovani nei negozi che provvedono ai bisogni del turismo nei sette comuni, di cui si è detto in narrativa, nei quali il DFE ha concesso aperture straordinarie domenicali o festive. Per l’impiego di personale maschile adulto in questi negozi non occorre invero alcun permesso (art. 41 cpv. 1 lett. a e 44 OLL2).
L’obiezione è fondata.
Il primo capoverso dell’art. 1 del regolamento di applicazione della LCL (RLCL; RL 10.1.1.1) stabilisce in effetti che il DFE e per esso l’UIL è incaricato di applicare la LL. Questa norma induce di per sé a ritenere che all’UIL sia stata attribuita per delega una competenza generale a decidere in tutti casi in cui venga applicata la LL. Il capoverso seguente della medesima disposizione, introdotto nel RLCL con emendamento del 21 dicembre 1994 (BU 1994, 656), precisa tuttavia le competenze effettive di quest’istanza subordinata, circoscrivendole all’approvazione dei piani, al rilascio dei permessi d’esercizio nelle aziende a carattere non industriale ed alle decisioni di multa sino a fr. 5’000.-. Provvedimenti, questi, nel cui novero, manifestamente, non rientrano le autorizzazioni generali per l’impiego di personale femminile e di giovani durante le aperture festive dei negozi.
Non essendo data la competenza dell’__________, già per questo motivo i ricorsi vanno accolti e la decisione impugnata annullata in ordine.
Una diversa conclusione, volta a ravvisare nell’art. 1 cpv. 1 RLCL una delega di competenze di portata generale a favore dell’UIL nell’ambito dell’applicazione della LL, poteva tutt’al più essere accreditata prima che il Consiglio di Stato precisasse esplicitamente le competenze di quest’ufficio con la modifica di cui si è detto sopra.
Il fatto che l’incompetenza dell’__________ ad adottare provvedimenti di questa natura non sia stata rilevata nel giudizio 26 novembre 1997 in re SEI di questo tribunale, peraltro confermato dal Tribunale federale con sentenza 24 novembre 1998, non si oppone a questa conclusione. In quella circostanza il ricorrente aveva infatti omesso di eccepirla.
Con l’emanazione del presente giudizio, le domande cautelari di conferimento dell’effetto sospensivo inoltrate dai primi due ricorrenti diventano prive d’oggetto.
Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili perché i ricorrenti non si sono avvalsi del patrocinio di un avvocato iscritto all’albo.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 18, 19, 27, 29 cpv. 1, 31 cpv. 4, 34 cpv. 3, 58 LL; 65, 71 OLL 1; 41, 42, 43, 44 OLL 2; 22, 23, 26 LCL; 1 cpv. 1, 7, 9 RLCL; 3, 18, 28, 65, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§ di conseguenza la decisione 11 maggio 1999 dell’__________ è annullata.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Non si asseganno ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Non fa parte della sentenza.
Va comunque salvato in vista di eventuali futuri ricorsi
5 Abbondanzialmente, ed al fine di evitare ulteriori ricorsi, il Tribunale cantonale amministrativo ritiene comunque opportuno rilevare che autorizzazioni di carattere generale come quelle in discussione possono essere rilasciate soltanto a categorie di negozi che dal profilo della merce venduta e della clientela rispondono in ogni caso ai requisiti dell’art. 41 cpv, 1 lett. a OLL 2. Per definire queste categorie, occorrerà pertanto individuare criteri di classificazione che permettano di ritenere soddisfatti questi presupposti sulla base del mero riconoscimento dell’appartenen-za del singolo negozio ad una determinata categoria. All’atto pratico, questa operazione si rivela molto più ardua di quanto non sembri in teoria, poiché la complessa realtà del nostro commercio mal si presta ad essere rigidamente inquadrata in schemi fondati soltanto sul criterio riferito al tipo di clientela. La maggior parte dei negozi è infatti destinata a rispondere tanto ai bisogni della clientela locale, quanto a quelle della clientela turistica. Per molti di essi, il rapporto fra i due tipi di clientela non rimane costante durante l’anno, ma si modifica sensibilmente durante la stagione turistica. Non di rado, durante questa stagione, la clientela turistica viene a prevalere su quella locale.
Ulteriori distinzioni devono inoltre essere operate a seconda dell’ubicazione del singolo commercio all’interno delle località. A parità di genere di merce venduta, il tipo di clientela di un negozio di periferia può essere sostanzialmente diverso da quello di un negozio situato in posizione privilegiata all’interno di un nucleo, dove l’afflusso dei turisti è particolarmente marcato.
Autorizzazioni di carattere generale per l’impiego di personale femminile e di giovani possono pertanto essere accordate a quelle categorie di commerci che per loro intrinseca natura sono destinati a soddisfare i bisogni del turismo indipendentemente dalle variazioni stagionali del target e dall’ubicazione concreta del singolo negozio. Questa conclusione porta a restringere in misura significativa il novero delle categorie di commerci entranti in considerazione ed a limitare il rilascio di simili autorizzazioni ai negozi che per il tipo di merce venduta operano per principio soltanto con clientela turistica.
Ciò non significa che i negozi esclusi dall’autorizzazione generale non possano comunque ottenere un permesso per l’impiego di personale femminile e di giovani, fondato sugli art. 41 cpv. 1 lett. a e 44 OLL 2. Significa soltanto che questi negozi potranno ottenere permessi di questa natura unicamente a titolo individuale, dimostrando di rispondere ai bisogni del turismo.
3.3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l’autorizzazione all’impiego di personale femminile e di giovani va circoscritta alle seguenti categorie di negozi:
5584 oggetti in legno, sughero, vimini, spazzole, trecce di paglia
5643 pelletterie, marocchinerie, articoli da viaggio
5646 articoli da regalo, souvenirs
negozi, che per il tipo di merce venduta si rivolgono in misura preponderante ai turisti, indipendentemente dalla stagione e dall’ubicazione. Appare in effetti evidente che categorie di commerci come quelli della confezione (n. 5532-5536), delle pellicce (n. 5538), delle calzature (n. 5539), delle porcellane e vetrerie per uso domestico (n. 5583) o degli articoli d’occasione (n. 5649) non possono essere, per loro intrinseca natura, considerate destinate a soddisfare i bisogni del turismo. Destinati a soddisfare questi bisogni potranno semmai essere i singoli commerci a dipendenza di particolari circostanze.
Entro questi limiti, i ricorsi vanno pertanto accolti, riformando di conseguenza la decisione impugnata.
Resta ovviamente riservata all’__________ la facoltà di rilasciare autorizzazioni individuali ai singoli commerci delle altre categorie menzionate dalla decisione impugnata, previa verifica dell’adempimento delle condizioni poste dagli art. 41 cpv. 1 lett. a e 44 OLL 2.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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