AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.149
Data decisione, Autorità: 25.08.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00149
Lugano 25 agosto 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 maggio 1999 di
__________, patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 4 maggio 1999, no. 1907, del Consiglio di Stato che respinge un'istanza volta ad ottenere l’accertamento della nullità della decisione 8 giugno 1998 del consiglio comunale di __________ in tema di alienazione di beni comunali ed in subordine la restituzione dei termini per impugnare tale decisione;
viste le risposte:
2 giugno 1999 del Consiglio di Stato, __________;
8 giugno 1999 del municipio di __________;
11 giugno 1999 di __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 29 gennaio 1998 i resistenti __________ ed __________ hanno chiesto al comune di __________ di cedere loro un appezzamento di 37 mq dell’area pubblica (part. n. __________ RF), che si insinua fra gli stabili posti sulle part. n. __________, __________ e __________ RF di loro proprietà e che confina verso E con un fondo di proprietà dei ricorrenti __________ e __________ (part. __________ RF).
Aderendo alla richiesta, con messaggio no. 4 del 17 febbraio 1998 il municipio di __________ ha invitato il consiglio comunale ad autorizzare il trasferimento della superficie in questione da bene amministrativo a bene patrimoniale e ad autorizzarne la vendita ai resistenti al prezzo di fr. 280.- al mq. Dando seguito al preavviso favorevole della commissione delle petizioni, l'8 giugno 1998 il consiglio comunale di __________ ha accolto all'unanimità la proposta del municipio. La relativa risoluzione è stata pubblicata all'albo comunale a partire dal 10 seguente.
B. Con istanza 15 febbraio 1999 __________ e __________ hanno chiesto al Consiglio di Stato di accertare la nullità della predetta risoluzione del consiglio comunale, obiettando in particolare che il terreno in questione non avrebbe potuto essere alienato e che non sarebbe stata seguita la procedura dell'abbandono di strade prescritta dall'art. 42 LStr. In via subordinata, gli istanti hanno chiesto al Governo di restituire loro il termine per impugnare il provvedimento avversato.
C. Con giudizio 4 maggio 1999 il Consiglio di Stato ha respinto entrambe le istanze. Il Governo ha in sostanza escluso che la risoluzione fosse viziata da difetti tali da comportarne la nullità. In pari tempo ha negato che la mancata pubblicazione sul FU della decisione di trasferimento dello scorporo dai beni amministrativi a quelli patrimoniali, prescritta dall'art. 42 cpv. 2 LStr, giustificasse la restituzione in intero contro il lasso dei termini.
D. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e riproponendo in questa sede le richieste respinte dal Consiglio di Stato.
Dopo aver rilevato come al terreno ceduto inerisca natura di strada, i ricorrenti ribadiscono le eccezioni sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alla procedura prescritta dall'art. 42 LStr per l'abbandono di strade. Il consiglio comunale, obiettano, non ne avrebbe mai deciso la dismissione. La mancata pubblicazione sul FU della decisione avrebbe inoltre precluso loro un'adeguata difesa dei loro diritti di proprietari confinanti. In ogni caso, tale omissione giustificherebbe la restituzione dei termini di ricorso.
E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che ne postula il rigetto senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio di __________ ed i resistenti con argomenti che verranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
Data la natura delle questioni in esame, l’impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove chieste dai ricorrenti (testi, sopralluogo, ispezione RF) non appaiono invero atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio che questo tribunale è chiamato a rendere.
Ai fini del giudizio occorre anzitutto esaminare le domande poste in via subordinata. Se fossero fondate la legittimità della decisione del consiglio comunale andrebbe infatti verificata in via di ricorso e non soltanto nell'ambito di un'istanza volta ad accertarne la nullità. Occorre quindi preliminarmente stabilire se la censurata decisione del legislativo comunale soggiacesse alla legge sulle strade ed all'obbligo di pubblicazione sul FU sancito dalla norma succitata.
Nel caso concreto, l'oggetto della presente contestazione è costituito da una striscia di terreno allo stato naturale, attiguo alla piazzetta asfaltata antistante l'abitazione dei resistenti, che confina su tre lati con le proprietà di quest'ultimi e sul quarto (E) con il fondo dei ricorrenti (part. n. __________ RFD). Il PR (piano del traffico) gli attribuisce la qualifica di “superficie assegnata alla circolazione soprattutto pedonale”. Con ciò risulta chiaramente sancita la sua qualità di strada e l’assoggettamento alla LStr. Il fatto che non sia asfaltato come il resto della piazzetta e che sia praticamente utilizzato soltanto dalle parti in lite non permette di giungere a diversa conclusione. L’atto pianificatorio non lascia alcun dubbio circa la sua classificazione.
3.2. L’art. 177 LOC definisce i beni amministrativi dei comuni come beni che servono all’adempimento di compiti di diritto pubblico (cpv. 1). Tali beni sono di principio inalienabili e non possono essere costituiti in ipoteca (cpv. 2). Sono autorizzate unicamente le alienazioni di scorpori di terreno, le rettifiche di confine e le permute di beni che non hanno utilità prevedibiel (cpv. 3).
L’art. 42 LStr dispone invece che il proprietario di una strada può deciderne l'abbandono (cpv. 1). La decisione, prosegue la norma, dev'essere annunciata nel FU e pubblicata negli albi comunali (cpv. 2). Le persone che dimostrano un interesse legittimo, soggiunge, possono chiedere entro due mesi dalla pubblicazione che la strada sia loro ceduta in proprietà. Di preferenza la cessione viene fatta a favore delle persone che assicurano l'uso pubblico della strada; in questo caso la cessione avviene di regola a titolo gratuito (cpv. 3). Le strade che non vengono cedute in proprietà a terzi, conclude l’art. 42 LStr, entrano a far parte dei beni patrimoniali del proprietario 6 mesi dopo la pubblicazione della decisione di cui sopra (cpv. 4).
L'art. 42 LStr prevale quale lex specialis sull'art .177 LOC. Ciò significa fra l’altro che per le decisioni fondate sull'art. 42 LStr fanno stato le esigenze di pubblicità poste dal secondo capoverso di tale norma e non quelle, meno rigorose, sancite dall'art. 41 LOC. Oltre ad essere pubblicate all'albo comunale, le decisioni di abbandono di strade devono pertanto essere annunciate sul FU. Ne deriva che il termine per impugnarle inizia a decorrere soltanto dal momento in cui entrambe le forme di pubblicità sono ossequiate.
In caso di pubblicazione difettosa, vale la regola secondo cui una notificazione carente non deve pregiudicare eventuali interessati nell'esercizio dei loro diritti di difesa: regola che trova comunque il suo limite nei principi della buona fede e della sicurezza del diritto (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm, N. 4; Rhinow/Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd, N. 84 B IV).
3.3. Nel caso in esame, la decisione con cui il consiglio comunale ha disposto il trasferimento di uno scorporo di 37 mq di terreno dai beni amministrativi a quelli patrimoniali del comune è assimilabile ad una decisione di abbandono retta dall'art. 42 LStr (Scolari, Diritto amministrativo, vol. II, N. 539). L’intenzione del legislativo comunale di rinunciare alla destinazione pubblica dell’oggetto è inequivocabile. Il fatto che si sia richiamato all’art. 177 LOC invece che all’art. 42 LStr è irrilevante. Il diritto è applicato d’ufficio.
Ora, il provvedimento è stato pubblicato all'albo comunale, ma non sul FU come prescritto dal secondo capoverso dell’art. 42 LStr. In base alle regole sulla notificazione difettosa degli atti amministrativi illustrate al precedente considerando, se ne deve dedurre che l’omissione abbia inibito la decorrenza del termine per impugnarlo.
Conseguentemente, l'istanza di accertamento della nullità inoltrata dai ricorrenti otto mesi più tardi, non appena hanno avuto notizia del provvedimento in questione, avrebbe dovuto essere trattata come ricorso ed esaminata nel merito.
A questa conclusione non ostano né il principio della buona fede, né quello della sicurezza del diritto.
Non consta infatti che i ricorrenti abbiano tardato in modo contrario al principio della buona fede ad insorgere contro la decisione del legislativo comunale. Né costituisce un impedimento alla ricevibilità del gravame il fatto che la contestuale decisione di cedere ai resistenti il terreno in questione, soggetta a semplice pubblicazione all'albo giusta l’art. 41 LOC, sia cresciuta in giudicato formale
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 42 LStr; 177, 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 4 maggio 1999, n. 1907, del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione come ai considerandi.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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