AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.145
Data decisione, Autorità: 24.11.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00145
Lugano 24 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 maggio 1999 di
contro
la risoluzione 6 maggio 1999 (n. 14/1999) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio permessi, che ha negato all'insorgente il rilascio del permesso di porto di armi;
vista la risposta 25 maggio 1999 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________, buralista postale ed usciere comunale di Gandria, è titolare di un permesso di porto d'armi, rilasciatogli nel 1991 dall’Ufficio permessi e passaporti (UPP) del Dipartimento delle istituzioni in base alla legge cantonale allora vigente. Il permesso è stato rinnovato nel 1996 con scadenza alla fine dell’anno prossimo.
Il 1° gennaio 1999 è entrata in vigore la legge federale sulle armi (LArm), che ha fra l’altro introdotto l’obbligo del permesso per il porto di armi in pubblico, fissando le condizioni per il suo conseguimento. I titolari di un permesso di porto d'armi rilasciato in base al diritto previgente, che intendono continuare a portare le armi in pubblico, sono stati sollecitati a presentare una domanda in tal senso entro la fine dell'anno corrente (art. 42 cpv. 1 LArm).
Dando seguito alla predetta sollecitazione, il 13 febbraio 1999 il ricorrente ha chiesto all’Ufficio dei permessi del Dipartimento delle istituzioni (UP) di rilasciargli un nuova licenza per il porto di una pistola SIG 226 e di una rivoltella Smith & Wesson cal. 38, per motivi di "sicurezza personale, delle persone e delle cose in qualità di buralista postale e usciere comunale" contro "danni, furti, aggressioni”.
B. Con decisione 6 maggio 1999 (n. 14/1999), l’UP ha respinto la domanda, ritenendo che il rilascio di un permesso di porto d’armi non si giustificasse né in relazione all'attività di buralista postale, né con riferimento a quella accessoria di usciere comunale. Nella sua funzione principale, il richiedente non avrebbe infatti mai subíto aggressioni. Quale ausiliario di polizia non sarebbe invece soggetto alla LArm.
C. Contro la predetta pronunzia dipartimentale, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che gli venga rilasciato il permesso rifiutato.
L’insorgente ritiene che le disposizioni ordinarie in materia di armi (LArm) si applichino pure agli uscieri comunali. Asserisce inoltre di essere stato vittima di una rapina a mano armata nel 1993 presso l'ufficio postale e pone in rilievo il fatto che svolge da solo l'attività di buralista postale in una zona prossima al confine di Stato.
D. All'accoglimento del gravame si oppone l'autorità cantonale con argomenti di cui semmai si dirà più avanti.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 31 della legge cantonale sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967 (LArmi; RL 11.1.2.4). L’entrata in vigore della LArm non ha inciso sull’ordinamento delle competenze previsto dalla LArmi.
La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine. Data la natura delle questioni poste a giudizio, può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2.1. Giusta l'art. 27 cpv. 1 prima frase delle legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 (LArm, RS 514.54), chiunque intende portare un'arma in pubblico necessita di un permesso di porto di armi. Sono esonerate dall’obbligo del permesso le categorie di persone che non sono assoggettate alla LArm (art. 2 LArm). Fra queste vanno annoverate in particolare le autorità di polizia.
Il permesso è necessario soltanto per il porto di armi in pubblico, ovvero per portare, trasportare o anche solo detenere armi su suolo pubblico o di terzi, su mezzi di trasporto od in locali propri accessibili al pubblico. Non è invece necessario alcun permesso per la semplice detenzione di armi all’interno della propria abitazione, dei propri uffici o dei propri locali di lavoro (cfr. art. 19 LArmi), ovvero all'interno della propria sfera privata e non accessibile al pubblico.
2.2. Secondo l’art. 27 cpv. 2 LArm, il permesso di porto di armi è accordato a chi: (a) adempie le condizioni per il rilascio di un permesso d'acquisto giusta l'art. 8 cpv. 2 LArm, (b) rende verosimile che necessita di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone od oggetti contro un pericolo reale e (c) ha superato un esame nel quale ha dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi.
Le normative federali sul porto di armi, entrate in vigore il 1° gennaio 1999, hanno reso sostanzialmente inapplicabili le disposizioni di diritto cantonale (art. 19 seg. LArmi), che regolavano la materia sino a quel momento.
A differenza dell’art. 20 cpv. 2 LArmi, il diritto federale non si limita ad esigere che il richiedente dimostri di essere capace di manipolare l’arma in modo idoneo. Oltre a questa condizione, l’art. 27 LArm esige che il richiedente risponda alle condizioni poste dall’art. 8 cpv. 2 LArm per l’acquisto di un’arma e renda verosimile la necessità di portarla in pubblico per proteggere persone o cose.
La dimostrazione dell’esistenza di un bisogno di difesa contro pericoli reali riveste particolare importanza ai fini del rilascio del permesso di porto d’armi. Il richiedente deve rendere verosimile la necessità di disporre di un’arma per difendersi o per proteggere persone o cose da un pericolo sufficientemente grave. Il pericolo deve essere concreto ed effettivo: non basta una remota ipotesi. Il porto d’armi deve inoltre rapportarsi in modo adeguato alla gravità della minaccia incombente. Il porto dell’arma, finalizzato ad un suo eventuale impiego, deve apparire un mezzo idoneo a sventare o quantomeno ridurre il pericolo (FF 1996 I 891 ad art. 27).
La verifica della consistenza del bisogno fatto valere dal richiedente è rimessa in larga misura all’apprezzamento dell'autorità amministrativa. Questa è tenuta a soppesare tutti i fattori fatti valere dal richiedente per suffragare il bisogno, ponendo a confronto la sua situazione personale con i pericoli ai quali è esposto.
In caso di contestazione circa la sussistenza del bisogno, l'autorità di ricorso deve limitarsi a verificare che l'istanza decidente non sia incorsa in una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell’abuso di potere (art. 61 PAmm). Non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’autorità inferiore.
2.3. Le autorità di polizia non soggiacciono alla LArm (art. 2 cpv. 1 LArm). Ciò significa, fra l'altro, che il porto d’arma degli agenti di polizia durante il servizio non è assoggettato all’obbligo del permesso secondo la LArm. Analoga disciplina è prevista dall’art. 19 cpv. 2 lett. a LArmi.
La definizione del concetto di “autorità di polizia” è rimessa al diritto cantonale. Spetta in altri termini al diritto cantonale stabilire quali siano queste autorità.
Secondo l’art. 50 cpv. 1 del regolamento sulla polizia (RPol; RL 1.4.2.1.1) possono denominarsi e sono riconosciuti agenti di polizia comunale soltanto i funzionari comunali impiegati a tempo pieno per mansioni di polizia locale (lett. a), che hanno ricevuto una formazione di base riconosciuta dal Dipartimento (lett. b) e che prestano servizio esterno con l’uniforme prescritta (lett. c). In quanto agenti di polizia riconosciuti, questi funzionari prestano, di regola, servizio armati (art. 4 e 25 legge sulla polizia; LPol; RL 1.4.2.1) e non soggiacciono né all’obbligo del permesso sancito dall’art. 27 cpv. 1 LArm, né al divieto di portare armi in pubblico sancito dall’art. 19 cpv. 1 LArmi (cfr. anche art. 50 cpv. 3 RPol).
Gli uscieri e in genere gli altri funzionari comunali che svolgono mansioni di polizia senza adempiere alle condizioni dell’art. 50 RPol sono invece soltanto ausiliari di polizia (art. 51 cpv. 1 lett. a RPol). Ad essi si applicano le disposizioni ordinarie in materia di armi (art. 51 cpv. 2 LArmi). Non essendo autorità di polizia in senso stretto, gli ausiliari non beneficiano del privilegio sancito dall’art. 2 LArm. Per portare un’arma nell’esercizio delle loro funzioni devono quindi essere in possesso del permesso necessario. Devono quindi rispondere alle condizioni fissate dal’art. 27 LArm.
3.3.1. Nell’evenienza concreta, il Dipartimento delle istituzioni (UP) ha anzitutto ritenuto che l’attività di buralista postale svolta dal richiedente non giustificasse il rilascio di un permesso per il porto d’arma.
A tal proposito, occorre rilevare che il dipendente che intende portare un’arma all'interno dell'ufficio in cui lavora soggiace all’obbligo del permesso di porto di armi previsto dall'art. 27 LArm. L’arma non è infatti portata all'interno di un locale proprio, bensì in un locale di terzi, ovvero del datore di lavoro. Il buralista postale può quindi detenere un'arma nel suo ufficio soltanto se è titolare di un simile permesso. Il fatto che l'ufficio non sia accessibile al pubblico non lo dispensa da tale obbligo. Determinante è il fatto che l'arma non è portata nel proprio ufficio, ma in un ufficio di terzi, ossia al di fuori della propria sfera privata.
Accertato che l'obbligo del permesso sussiste, la decisione impugnata merita di essere confermata nella misura in cui nega l'esistenza di un bisogno di portare un'arma per svolgere l'attività di buralista postale. La valutazione negativa del bisogno operata dall'UP non procede in effetti da un esercizio abusivo del potere d’apprezzamento conferitogli dall'art. 27 cpv. 2 lett. a LArm. Anche se lavora in una località situata a ridosso del confine di Stato, il ricorrente non è invero esposto a pericoli di gravità tale da far apparire necessario il porto d’arma per difendere sé stesso o i valori custoditi dall'ufficio postale. Tanto meno quando si consideri che la posta, alla quale competerebbe in primo luogo la decisione di armare i suoi dipendenti, raccomanda loro esplicitamente di non opporre resistenza in caso di aggressione. La rapina subíta dal ricorrente nel 1993, presa in considerazione dall'UP soltanto in sede di osservazioni al ricorso, non impone una diversa conclusione.
3.2. L'UP ha poi ritenuto che l’attività accessoria di usciere comunale non fosse atta a legittimare il rilascio del permesso richiesto, in quanto non soggetta alla LArm.
Da questo profilo, la decisione non può essere confermata, perché l'usciere comunale soggiace all'obbligo del permesso di cui all'art. 27 LArmi. L'usciere comunale non è infatti un'autorità di polizia ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LArm. Non è un agente di polizia ai sensi dell'art. 50 RPol. È un semplice ausiliario, al quale vengono affidate mansioni di secondaria importanza in tema di mantenimento dell'ordine pubblico, che l'art. 51 cpv. 2 RPol assoggetta alle disposizioni ordinarie in materia di armi.
Ritenendo, a torto, che la LArm non fosse applicabile al ricorrente in quanto usciere comunale, l'UP ha omesso di verificare se sia data una necessità di portare un'arma. L'autorità di prima istanza non ha quindi esercitato il potere discrezionale conferitole dall'art. 27 cpv. 2 lett. b LArm in ordine all'accertamento del bisogno di portare un'arma. Essa è quindi incorsa in una violazione del diritto, che può essere ricondotta in ultima analisi ad un difetto d'apprezzamento.
Dato che il potere di cognizione di questo tribunale in materia discrezionale è circoscritto alla violazione del diritto, il mancato esercizio del potere d'apprezzamento da parte dell'autorità inferiore porta necessariamente all'accoglimento del ricorso con rinvio degli atti all'istanza a quo, affinché renda una nuova decisione che ripari all'omissione. Nella misura in cui si riferisce all'attività di usciere comunale svolta dal ricorrente, la decisione impugnata va quindi annullata, rinviando gli atti al Dipartimento delle istituzioni, affinché, raccolte in particolare dal municipio le necessarie informazioni, stabilisca se siano date le premesse per il rilascio del permesso richiesto.
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 8, 27 LArm; 25 LPol, 50, 51 RPol, 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§ di conseguenza:
1.1. la decisione 6 maggio 1999 del Dipartimento delle istituzioni (UP) è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati all'istanza inferiore per nuova decisione ai sensi del considerando 3.2.
Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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