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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.144
Data decisione, Autorità: 18.06.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00144
Lugano 18 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 febbraio 1998 di
__________, patrocinata dall'avv. __________,
Contro
la risoluzione 27 gennaio 1998 (n. 310) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 11 dicembre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di rifiuto del rilascio di un permesso di dimora alla figlia __________ (ricongiungimento famigliare);
viste le risposte:
24 febbraio 1998 del Consiglio di Stato,
26 febbraio 1998 del Dipartimento delle istituzioni;
richiamata la sentenza 2 marzo 1999 del Tribunale federale;
ritenuto, in fatto e in diritto
che il 20 luglio 1997 la cittadina dominicana __________ (6 gennaio 1988), dopo aver ottenuto un permesso di soggiorno temporaneo di una durata massima di 90 giorni, è entrata in Svizzera per far visita alla madre __________;
che la madre è al beneficio di un permesso di dimora e convive con un cittadino elvetico con il quale ha avuto una figlia che possiede la nazionalità elvetica;
che il 13 ottobre 1997 la madre ha chiesto all'allora Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso di dimora annuale per la figlia a titolo di ricongiungimento famigliare;
che l'istanza è stata motivata a seguito di gravi motivi famigliari: __________, convivente dello zio __________, la quale si occupava di __________ nella Repubblica Dominicana, non poteva più accudirla a causa di una grave malattia cardiaca;
che l'11 dicembre 1997 la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda, ritenendo che non fosse stata dimostrata alcuna necessità inderogabile alla dimora nel nostro cantone della figlia, ritenuto pure che nella domanda di invito l'istante avesse esplicitamente sottoscritto e garantito che al termine del previsto soggiorno a scopo turistico __________ avrebbe lasciato la Svizzera;
che il 27 gennaio 1998 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato da __________ e ha confermato la decisione del dipartimento;
che con sentenza 14 luglio 1998 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto, in quanto ricevibile, l'impugnativa interposta dalla madre contro il giudicato governativo;
che questo tribunale ha in sostanza considerato che le condizioni previste dall'art. 8 CEDU per rilasciare un permesso di soggiorno alla figlia della ricorrente non erano ossequiate;
che la soccombente si è aggravata contro questo giudizio davanti al Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo chiedendo di annullarlo e che fosse rilasciato alla figlia il permesso sollecitato;
che con sentenza 2 marzo 1999 il Tribunale federale ha accolto il ricorso, rinviando la causa a questo tribunale per nuovo giudizio previa completazione degli accertamenti necessari per valutare se vi è stata una modifica determinante della situazione famigliare, tenendo segnatamente conto che la bambina è ancora giovane ed abbisogna quindi di maggiori cure ed attenzioni da parte di chi l'accudisce;
che giusta l'art. 65 PAmm il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in cui questa ha accertato la fattispecie in modo incompleto;
che, verificandosi in concreto tale ipotesi, il ricorso va accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché statuisca nuovamente sul ricorso come indicato dall'alta Corte federale;
che in tal senso il Governo assumerà le prove necessarie per pronunciarsi con cognizione di causa, valutando in particolare se la malattia della convivente del prozio è atta far sussistere interessi familiari preponderanti tali da modificare i rapporti esistenti, se un simile cambiamento sia imperativo, se altre persone siano in grado di occuparsi di __________ nel paese d'origine o se si possa eventualmente esigere dalla madre di trasferirsi con la famiglia nell'isola caraibica;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese;
che lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere alla ricorrente, assistita da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili relativa al presente giudizio di rinvio (art. 31 PAmm).
visti gli art. visti gli art. 1, 4, LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 47, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1 la decisione 27 gennaio 1998 (n. 310) del Consiglio di Stato è annullata,
1.2 gli atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previa completazione dell'istruttoria.
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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