AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.141
Data decisione, Autorità: 26.07.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00141
Lugano 26 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 maggio 1999 di
__________, patr. dall'avv. __________,
Contro
la risoluzione 21 aprile 1999 (n. 9/1999) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio permessi, che ha negato all'insorgente l'autorizzazione per l'acquisto di tre armi da fuoco;
vista la risposta 25 maggio 1999 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 13/26 marzo 1999 __________ ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi (UP), il rilascio di un permesso per acquistare 3 armi da fuoco da pugno o da spalla, indicando di non aver ancora deciso esattamente quali armi comprare.
Il 1° aprile 1999 l'UP ha ritenuto insufficienti le indicazioni fornite dall'istante e lo ha invitato, in virtù dell'art. 11 OArm, a precisare almeno il tipo di ogni arma oggetto della richiesta (pistola, rivoltella, fucile semiautomatico, fucile a pompa, ecc.), avvertendolo che in caso contrario la domanda sarebbe stata respinta.
Il 6 aprile successivo __________ si è opposto alla richiesta, asserendo che la domanda del permesso di acquisto non doveva essere sottoposta alle condizioni relative alle armi vietate (art. 5 LArm e 11 OArm).
B. Con decisione 21 aprile 1999 l'UP ha respinto l'istanza in virtù degli art. 8 LArm e 11 OArm, ritenendola insufficientemente precisa.
C. Contro la predetta pronunzia dipartimentale, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso d'acquisto per tre armi da fuoco da pugno o da spalla. Ritiene che la risoluzione impugnata sia in contrasto con le finalità perseguite dalla nuova legge federale in materia. Secondo il ricorrente, le condizioni poste al rilascio dell'autorizzazione di polizia vanno valutate sotto il profilo personale. Ciò sarebbe giustificato per motivi di ordine pratico nel caso in rassegna in quanto, segnatamente in occasione di una borsa delle armi, l'acquirente non è sempre in grado di precisare la propria scelta. Per il resto sottolinea di soddisfare tutte le condizioni poste dalla LArm.
D. All'accoglimento del gravame si oppone il Dipartimento delle istituzioni con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 31 LArmi. La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Giusta l'art. 8 cpv. 1 della nuova Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 (LArm; RU 1998, 2535 segg.), entrata in vigore il 1° gennaio 1999, chiunque intende acquistare un'arma o una parte essenziale di arma nell'ambito commerciale necessita di un permesso d'acquisto di armi. Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che il permesso non è rilasciato alle persone che non hanno compiuto 18 anni (lett. a); sono interdette (lett. b); danno motivi di ritenere che esporranno a pericolo sé stessi o terzi (lett. c); in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, sono iscritti nel casellario giudiziale, fintanto che l'iscrizione non sia cancellata (lett. d).
L'art. 10 cpv. 1 OArm indica che chiunque intende ottenere siffatto permesso deve compilare l'apposito modulo in modo completo e conforme alla verità, firmarlo e inviarlo all'autorità competente con i seguenti allegati: estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da meno di tre mesi (lett. a); copia di un documento ufficiale di legittimazione (lett. b). L'autorità controlla che le indicazioni siano verosimili (art. 10 cpv. 2 OArm). In caso di acquisto di più armi o parti essenziali di armi (art. 8 cpv. 4 LArm), l'art. 11 OArm dispone che con il permesso d'acquisto di armi possono essere acquistate contemporaneamente al massimo tre armi o parti essenziali di armi presso lo stesso alienante (cpv. 1). Ogni arma e ogni parte essenziale di arma va iscritta nel permesso d'acquisto di armi (cpv. 2).
Il permesso d'acquisto di armi è un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che il richiedente soddisfa le premesse per l'acquisto di armi o parti essenziali di armi (FF 1996 I 883 ad art. 8). Il permesso è ad personam, non ad rem (Sachbewilligung). In concreto, è incontestato che il ricorrente soddisfi i requisiti personali previsti dall'art. 8 cpv. 2 LArm. Di conseguenza, la richiesta formulata dall'UP sull'esatta indicazione del tipo di arma limita la scelta dell'acquirente senza validi motivi. D'altra parte, a volte le compravendite si perfezionano nell'ambito di una borsa delle armi. In tali occasioni, l'acquirente non è sempre in grado di sapere, in anticipo, su quale tipo di arma voglia orientarsi. Un'indicazione generica del tipo di arma prima dell'acquisto non pregiudica del resto la lotta contro l'utilizzazione abusiva di armi, accessori di armi e munizioni, scopo perseguito dalla LArm (v. art. 1 cpv. 1). Infatti, al più tardi un mese dopo l'alienazione, il venditore deve inviare all'autorità competente una copia del permesso d'acquisto di armi (art. 12 OArm). E' a quel momento che dovrà essere specificata l'arma alienata. L'indicazione, nell'apposito formulario, che si voglia acquistare un'arma autorizzata non esclude d'altronde che, in realtà, essa risulti in seguito vietata (cfr. art. 5 LArm).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque accolto, annullando, siccome lesiva del diritto, la decisione dell'autorità inferiore. Gli atti vanno pertanto rinviati alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché rilasci all'insorgente l'autorizzazione richiesta.
Visto l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere al ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 LArm; 10, 11, 12 OArm; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza è annullata la risoluzione 21 aprile 1999 (n. 09/1999) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, Ufficio dei permessi.
Gli atti sono ritornati alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione affinché rilasci a __________, l'autorizzazione richiesta.
Non si prelevano né tasse di giustizia né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 500.– a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster