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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.136
Data decisione, Autorità: 20.10.1999, TRAM
Incarto n. 52.1999.00136
Lugano 20 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 maggio 1999 del
__________,
contro
la decisione 13 aprile 1999 del Consiglio di Stato (no. 1614) che annulla la decisione 21 gennaio 1999 con cui il municipio di __________ __________ ha imposto ad __________ un contributo sostitutivo per posteggi mancanti;
viste le risposte:
12 maggio 1999 del Consiglio di Stato;
04 giugno 1999 dell'ing. __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 26 agosto 1995 il municipio di __________ ha rilasciato ad __________ il permesso di ristrutturare una casa d'abitazione situata nella zona del nucleo (part. no. __________ RFD), riunendo tre piccoli appartamenti in una sola unità abitativa. Al permesso era abbinata la concessione di una deroga all’obbligo di realizzare i posteggi prescritti dall'art. 10 cpv. 2 NAPR, contro pagamento di un contributo sostitutivo per tre posti auto mancanti che il municipio si riservava di determinare ed esigere con successiva decisione.
B. Con decisione 21 gennaio 1999 il municipio ha chiesto al resistente __________ il versamento di un contributo sostitutivo di fr. 4'000.-- per un posteggio mancante.
C. Con giudizio 13 aprile 1999 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo il ricorso contro di esso inoltrato da __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che prevalenti esigenze di sicurezza giuridica imponessero di determinare l'ammontare del contributo sostitutivo già al momento del rilascio della licenza edilizia. Una riserva in favore di un'imposizione a posteriori sarebbe inammissibile.
D. Contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della decisione annullata.
Rievocata la fattispecie, l'insorgente rileva che il resistente non aveva contestato l'obbligo impostogli con la licenza. La determinazione del contributo a posteriori non l’avrebbe affatto pregiudicato nell’esercizio dei suoi diritti di difesa.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il resistente __________, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Considerato che la licenza edilizia è un atto mediante il quale l'autorità accerta la conformità dell'intervento previsto con il diritto edilizio (art. 1 cpv. 1 RLE), l'obbligo di approntare un certo numero di posteggi, rispettivamente di versare un determinato contributo sostitutivo per posteggi mancanti deve di principio essere sancito al momento del rilascio del permesso di costruzione. Il promotore del’intervento edilizio ha diritto di conoscere prima dell'inizio dei lavori i vincoli e gli oneri che gliene derivano. Riservate le ipotesi in cui sono dati gli estremi per una revoca della licenza, elementari considerazioni di sicurezza giuridica escludono in linea di massima che tale obbligo possa essere imposto successivamente al suo rilascio.
Ciò non significa tuttavia ancora che in presenza di particolari circostanze l'autorità non possa rilasciare una licenza, che si limita a sancire il principio dell’assoggettamento dell’intervento all’obbligo del versamento di un contributo sostitutivo per posteggi mancanti e riserva la definizione dell’ammontare ad ulteriore decisione. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, una simile riserva non pregiudica minimamente il principio della sicurezza giuridica. E' sufficiente che la stessa venga formulata in termini espliciti, in modo da rendere edotto il beneficiario della licenza del fatto che l'intervento gli procurerà ulteriori oneri, la cui quantificazione sarà oggetto di successiva decisione. Nella misura in cui è avvertito del fatto che l’intervento è soggetto al prelievo di un contributo sostitutivo il beneficiario della licenza è libero di decidere se gli conviene attendere che il contributo sostitutivo venga concretamente determinato o se è preferibile iniziare i lavori immediatamente, correndo il rischio di essere chiamato a pagare un contributo superiore alle sue previsioni. Contributo che può comunque ancora contestare limitatamente al suo ammontare al momento in cui viene determinato dall’autorità.
La licenza accordata avvertiva il resistente che l'intervento avrebbe comportato il prelievo di un contributo sostitutivo per tre posteggi mancanti, che sarebbe stato definito successivamente con separata decisione. Nella misura in cui accerta l'obbligo di versare un contributo sostitutivo per tre posteggi mancanti, la decisione è cresciuta in giudicato materiale. Non essendo dati i presupposti per una sua revisione, non può quindi essere rimessa in discussione. Incontestabile è pure il differimento della quantificazione del contributo da prelevare, che l'autorità comunale si è espressamente riservata in sede di rilascio della licenza. Lo esige lo stesso principio di sicurezza giuridica invocato dal Consiglio di Stato. Se il resistente non condivideva l’obbligo di versare un contributo sostitutivo per tre posteggi mancanti o il differimento della sua quantificazione ad ulteriore decisione avrebbe dovuto tempestivamente impugnare le relative clausole della licenza. Non può far uso della licenza e pretendere di contestare il contributo in quanto tale soltanto al momento in cui l'autorità si prevale della riserva di determinarlo con separata decisione. Ammettere il contrario significherebbe in effetti disconoscere la forza di cosa giudicata e premiare un comportamento tutto sommato lesivo delle regole della buona fede; regole che vincolano anche il cittadino nei confronti dell’autorità (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, V ed., N. 77 B I seg.).
3.2. Invano lamenta il ricorrente una disparità di trattamento asserendo genericamente che in altri casi, analoghi al suo, il municipio avrebbe rinunciato a prelevare un contributo sostitutivo per posteggi mancanti. L'eccezione non è minimamente provata. Né sussistono elementi che permettano di ritenere che specifici accertamenti possano suffragarla.
La tassa di giustizia è posta a carico del resistente.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 10 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. di conseguenza:
1.1. la decisione 13 aprile 1999 del Consiglio di Stato
(n. 1614) è annullata.
1.2. la decisione 21 gennaio 1999 del municipio di __________ è confermata.
La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del resistente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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