AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.134
Data decisione, Autorità: 22.06.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00134
Lugano 22 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Giovanna Roggero Will, in sostituzione del giudice Raffaello Balerna, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 maggio 1999 di
__________, patr. da: studio legale __________;
Contro
la decisione 13 aprile 1999, no. 1633, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 21 settembre 1998 con cui il municipio di __________ gli ha negato la licenza edilizia per la costruzione di due case bifamiliari sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
12 maggio 1999 del Consiglio di Stato;
20 maggio 1999 del municipio di __________;
2 giugno 1999 dell'Impresa __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 22 maggio 1995 il ricorrente, ing. __________, ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione preliminare volta ad accertare la possibilità di edificare due case d'abitazione bifamiliari sulla parte bassa della part. no. __________ RFD, allora inclusa nella zona R3 del PR 1976.
Contro la domanda non sono state inoltrate opposizioni.
Dopo aver ritardato per oltre due anni l'evasione della domanda, il 15 ottobre 1997 il municipio ha infine deciso di respingerla sulla base del PR 1997 nel frattempo approvato dal Consiglio di Stato.
Con giudizio 13 maggio 1998 il Governo ha annullato il provvedimento, accogliendo il ricorso contro di esso inoltrato dall’ing. __________ e rinviando gli atti al municipio affinché statuisse sulla domanda preliminare sulla base del vecchio diritto.
Con nuova risoluzione 12 giugno 1998 il municipio ha respinto la domanda preliminare sulla base del PR 1976, ritenendola in contrasto con le distanze prescritte dagli art. 14 e 15 NAPR.
La decisione è cresciuta in giudicato.
B. Il 15 luglio 1998, l'ing. __________ ha inoltrato una domanda di costruzione definitiva per costruire due case d'abitazione bifamiliari sullo stesso fondo, che il nuovo PR aveva nel frattempo interamente assegnato alla zona del nucleo (NV).
Alla domanda si sono opposti alcuni vicini, fra cui l'impresa di costruzioni __________.
Ottenuto il nulla osta dell'autorità cantonale, con decisione 21 settembre 1998 il municipio l’ha respinta, ritenendola in contrasto con l'art. 38 NAPR, che nella zona del nucleo non ammetterebbe nuove costruzioni sintanto che non entrerà in vigore il relativo piano particolareggiato.
C. Con giudizio 13 aprile 1999 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'ing. __________.
Esclusa l'applicabilità del diritto previgente, il Governo ha in sostanza condiviso l'assunto dell'autorità comunale circa la portata dell'art. 38 NAPR.
D. Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo e di rinviare gli atti al municipio affinché rilasci la licenza richiesta.
L'insorgente ripropone e sviluppa diffusamente in questa sede le tesi addotte senza successo in prima istanza. Rievocati i fatti salienti, chiede anzitutto che la domanda venga decisa secondo il PR 1976, giustificando questa richiesta con l’inammissibile ritardo con cui il municipio ha evaso la precedente domanda preliminare. In via subordinata, il ricorrente nega poi che l'art. 38 NAPR 1997 escluda le nuove costruzioni dalla zona del nucleo. L’obbligo di salvaguardare gli spazi verdi non potrebbe a suo avviso essere interpretato alla stregua di un divieto generale di edificare i terreni liberi da costruzioni, qual è quello in esame.
Da ultimo, l'insorgente contesta la tassa d'esame applicata alla domanda di costruzione (fr. 1'820.-), ritenendola eccessiva per rapporto al preventivo di spesa indicato (fr. 1'520'000.-). La nuova domanda, argomenta, ricalcherebbe quella preliminare, per la quale è già stata prelevata una tassa di fr. 1'500.--.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di __________ e la vicina opponente, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti determinanti sono chiari e sostanzialmente pacifici. La visita in luogo e le generiche prove testimoniali sollecitate dall'insorgente non appaiono quindi atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Del tutto priva di fondamento è la pretesa del ricorrente di decidere a domanda di costruzione in esame sulla base del PR 1976. La domanda è stata inoltrata il 15 luglio 1998, quando il PR 1997 era ormai entrato in vigore da quasi un anno. Va quindi decisa sulla base del diritto vigente. L’inammissibile ritardo, con cui è stata esaminata la domanda preliminare, non giustifica una diversa conclusione. Tale domanda è stata in effetti respinta con decisione 12 giugno 1998 cresciuta in giudicato. Già per questo motivo, nulla può dedurre il ricorrente in suo favore dalla pregressa procedura. Le censure da questi addotte per accreditare la sua pretesa non scalfiscono minimamente le considerazioni sviluppate al riguardo dal Consiglio di Stato.
3.1. L'edificabilità della part. no. __________ RF di __________ è retta dall'art. 38 NAPR, che disciplina l’attività edilizia nella zona del nucleo NV come segue:
"1. Nella zona NV (..) devono essere salvaguardati i valori architettonici e ambientali tradizionali.
a) ogni intervento dovrà essere fondato su criteri conservativi nel rispetto delle caratteristiche ambientali.
b) riattazioni e trasformazioni dovranno essere contenute nei limiti delle volumetrie e delle tipologie esistenti.
c) non sono concesse demolizioni ad eccezione di quelle giustificate da motivi di sicurezza.
a) Materiali:
b) Tetto a falde:
copertura in coppi o simili
la pendenza del tetto se modificata dovrà adeguarsi a quella dei tetti circostanti.
innalzamenti possono essere concessi per un massimo di ml. 0.80.
non sono ammesse aperture nelle falde del tetto finalizzate all'ottenimento di terrazze.
non è ammesso in nessun caso il tetto piano
c) Aperture:
d) Balconi:
e) Loggiati:
f) Porticati:
i portici d'entrata, le corti e gli spazi verdi devono essere salvaguardati;
non sono ammesse costruzioni all'interno degli stessi;
la pavimentazione deve rispettare i materiali originali
h), i), I): (...)
il rilievo in scala 1:50 dello stato di fatto comprendente piante prospetti e sezioni con misure e quote, nei prospetti sono indicate le quote a filo del terreno, alla gronda e al colmo (...);
la documentazione fotografica dell’intera costruzione; le quote a filo del terreno, alla gronda e al colmo (...);
(...)
Dall’insieme di queste disposizioni emerge chiaramente l’intenzione di ammettere nella zona del nucleo soltanto interventi strettamente conservativi, al fine di salvaguardare la sostanza edilizia esistente, in attesa dell’entrata in vigore del piano particolareggiato del nucleo (PPN). Allo scopo di preservare le attuali caratteristiche di questo comparto territoriale da opere suscettibili di alterarne la fisionomia, nella zona del nucleo non sono di principio ammessi interventi di natura innovativa (art. 38 cifra 2 lett. a NAPR). Riattazioni e trasformazioni sono ammesse solo nei limiti delle volumetrie attuali (art. 38 cifra 2 lett. b NAPR). Demolizioni sono di principio vietate (art. 38 cifra 2 lett. c NAPR). Il carattere rigidamente conservativo della norma è ulteriormente confermato dal divieto di procedere ad innalzamenti superiori ad 80 cm degli edifici esistenti (art. 38 cifra 3 lett. b NAPR), dalla totale mancanza di disposizioni volte a regolare le distanze dal confine e verso altri edifici, dall’obbligo di salvaguardare i portici, le corti e gli spazi verdi, rispettivamente dal divieto di realizzare nuove costruzioni al loro interno (art. 38 cifra 3 lett. g NAPR) ed, indirettamente, anche dall’obbligo di corredare le domande di costruzione con rilievi e fotografie dell’edificio oggetto dell’intervento (art. 38 cifra 4 NAPR).
3.2. Nell’evenienza concreta, le costruzioni in oggetto verrebbero realizzate sul sedime antistante lo stabile d’appartamenti, recentemente ristrutturato, che sorge sulla parte alta del fondo del ricorrente. Questo sedime, posto ai margini del comparto edificato, apparteneva alla zona R3 del PR 1976. Considerata la sua importanza dal profilo della salvaguardia degli aspetti paesaggistici del nucleo, è stato incluso dal nuovo PR nella zona del nucleo; scelta pianificatoria, questa, che non è stata e non può nemmeno essere rimessa in discussione in questa sede.
Con questa modifica dell’azzonamento, il sedime in discussione, privo di costruzioni, è diventato temporaneamente inedificabile in quanto assoggettato ai severi vincoli sanciti dall’art. 38 NAPR a salvaguardia del piano particolareggiato del nucleo in via di elaborazione, che vietano nuove costruzioni all’interno degli spazi verdi. A torto, contesta l’insorgente questa deduzione. La posizione periferica del sedime rispetto al comparto edificato del nucleo non esclude affatto la possibilità di configurarlo alla stregua di uno spazio verde ai sensi del cpv. 3 lett. g dell’art. 38 NAPR. È invero noto che una protezione efficace del nucleo in quanto componente del quadro del paesaggio presuppone un’attenta e giudiziosa definizione delle possibilità edificatorie della fascia immediatamente circostante. Del tutto sostenibile, in tali circostanze, appare di conseguenza attribuire al concetto di spazio verde, di cui alla norma succitata, il significato di “spazio libero da costruzioni”, come ha in sostanza fatto il municipio nel caso in esame. Interpretazione, questa, che lo stesso ricorrente peraltro non contesta, limitandosi a sostenere che possono essere considerati “spazi verdi” soltanto le aree di sfogo degli edifici esistenti. Anche volendo accreditare questa interpretazione riduttiva del concetto in esame, la tesi del municipio reggerebbe comunque alla critica del ricorrente, poiché la situazione dei luoghi permette senz’altro di considerare il sedime dedotto in edificazione alla stregua di un’area destinata a dare il necessario respiro allo stabile d’appartamenti che la sovrasta.
Questa conclusione non è per nulla contraddetta dal fatto che il progetto di PR del 1990 prevedeva di assegnare il sedime ad una zona di integrazione del nucleo (IN), gravata da un divieto di edificazione applicabile sino all’entrata in vigore del PPN. Considerato che il medesimo risultato poteva essere conseguito integrando il sedime nella zona del nucleo, la rinuncia a questa ipotesi pianificatoria corrobora semmai la tesi del municipio.
3.3. Stando così le cose, il diniego della licenza appare del tutto conforme al diritto vigente. Da questo profilo, il ricorso può quindi essere respinto senza esaminare le contestazioni sollevate dall’insorgente in relazione all’art. 65 LALPT.
Le tasse amministrative possono essere determinate secondo criteri schematici a condizione che non portino a risultati insostenibili dal profilo dei principi succitati (Scolari, Diritto amministrativo, vol. II, N. 419 seg.).
4.2. In concreto, il municipio ha applicato una tassa d’esame di fr. 1’820.-. L’ammontare corrisponde all’uno per mille dei costi di costruzione preventivati, indicati dallo stesso ricorrente nella domanda di costruzione (fr. 1’820’000.-). A torto pretende l’insorgente di determinare la tassa sulla base di un preventivo di spesa di fr. 1’520’000.-. Questo importo era quello indicato nella domanda di costruzione preliminare. Non può far di conseguenza stato per la determinazione della tassa applicabile alla domanda definitiva, che indica un preventivo di spesa di fr. 1’820’000.-. Tanto meno ove si consideri che la domanda preliminare è stata respinta.
Né una riduzione può essere concessa in considerazione del fatto che il nuovo progetto è simile a quello esaminato in precedenza nell’ambito della domanda preliminare. Pur interessando lo stesso fondo, i due progetti non sono identici. Il primo è inoltre stato esaminato sulla base del PR 1976. Quello attuale è invece stato vagliato in base al PR 1997. La pregressa procedura non ha quindi semplificato l’esame ad un punto tale da far apparire inadeguata dal profilo dell’equivalenza la tassa dell’uno per mille dei costi preventivati.
Anche su questo punto, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 19, 21 LE; 38 NAPR di __________; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1’000.- è a carico del ricorrente.
Il ricorrente rifonderà fr. 1'000.-- alla resistente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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