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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.133
Data decisione, Autorità: 02.07.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00133
Lugano 2 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna Canepa Meuli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 maggio 1999 di
__________, patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 13 aprile 1999 del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 21 settembre 1998 della Sezione degli stranieri che ha dichiarato decaduto il suo permesso di domicilio;
viste le risposte:
7 maggio 1999 del Consiglio di Stato;
11 maggio 1999 della Sezione degli stranieri.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, nata a __________ (AV-Italia) il 22 ottobre 1957, ha risieduto in Svizzera al beneficio di un permesso di domicilio durante gli anni settanta, allorquando era coniugata con il cittadino italiano domiciliato __________. Separatasi legalmente dal marito (il divorzio è stato pronunciato soltanto nel 1986), è rientrata in Italia dal 1978 al 1980, perdendo il permesso di domicilio.
Ritornata a Berna per lavoro nel 1980, ha ottenuto il permesso di dimora e, dopo essersi trasferita in Ticino per convivere con __________ il 30 marzo 1982, è stata messa nuovamente al beneficio del permesso di domicilio a partire dal 24 giugno 1983, con ultima scadenza al 24 giugno 1998.
Dall'8 dicembre 1997 è alle dipendenze del Ristorante __________ di __________.
B. Con decisione 21 settembre 1998 la Sezione degli stranieri ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio rilasciato a __________, fondadosi su un rapporto della Gendarmeria cantonale di __________, dal quale ha rilevato che l'interessata era rimasta assente dalla Svizzera per più di sei mesi, più precisamente da settembre 1995 all'8 dicembre 1997. L'autorità dipartimentale ha intimato a __________ di lasciare il territorio svizzero entro il 30 novembre 1998.
C. Avverso la predetta decisione dipartimentale __________ è insorta avanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
In quella sede ha sostenuto di essersi recata a __________ (Foggia-I) senza intenzione di stabilirvisi durevolmente, unicamente per un dovere morale nei confronti della madre e per coadiuvare i famigliari nell'accudirla, essendo bisognosa di assistenza e di cure continue.
Ha negato di essersi trasferita stabilmente in Italia dal mese di settembre 1995 fino all'8 dicembre 1997. Durante questo periodo sarebbe ritornata regolarmente a __________, per occuparsi della vendita della sua casa d'abitazione e dall'inizio del 1997, dopo aver venduto l'immobile, avrebbe soggiornato presso la figlia a __________. Sarebbe rimasta ad alternanza un mese circa presso la madre e due o tre settimane in Ticino. Ha affermato di essere stata in buona fede, perché ritornando regolarmente in Ticino non pensava di dovere segnalare la sua partenza.
D. Con risoluzione 13 aprile 1999 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. L'Esecutivo, esaminato il rapporto di Polizia e sulla base dei verbali di interrogatorio raccolti in tale rapporto, ha confermato che la ricorrente era rimasta per più di sei mesi all'estero con la conseguenza che il suo permesso di domicilio era decaduto.
E. Contro la predetta pronuncia governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che le venga rinnovato il permesso di domicilio. A suo dire il Consiglio di Stato non avrebbe tenuto in debita considerazione nessuna sua giustificazione e nemmeno la sua situazione oggettivamente e soggettivamente assai particolare. Ripropone perciò in buona sostanza tutte le argomentazioni già sottoposte al vaglio dell'autorità inferiore, in particolare spiega di non avere lasciato la Svizzera durevolmente spostando il suo centro di interessi in Italia.
Rileva di non aver saputo e nemmeno supposto prima del mese di giugno 1998 che il suo permesso di domicilio era da considerare decaduto. In precedenza, ripresentatasi all'Ufficio regionale degli stranieri agli inizi di dicembre 1997 poco prima di iniziare a lavorare presso il __________, mostrati il permesso di domicilio C e il passaporto, le era stato anzi assicurato che poteva ritornare nel mese di giugno 1998 per il "rinnovo" del permesso. Proprio in concomitanza con la richiesta di rinnovo presentata a fine giugno 1998, come indicatole, è venuta a sapere che il permesso di domicilio era stato dichiarato decaduto.
F. All'accoglimento del gravame si oppongono sia la Sezione degli stranieri che il Consiglio di Stato, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii). Sennonché, indipendentemente dalla questione se sussista un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora (DTF 99 Ib 4 consid. 2, consid. 1a non pubblicato in DTF 120 Ib 369 segg. e 112 Ib 1 segg.; Rep. 1987 169). La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è pertanto data in applicazione dell'art. 10 lett. a LALPS.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) è ricevibile in ordine.
In effetti, per facilitare l'applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, il legislatore ha evitato di far capo al principio del trasferimento di domicilio o del centro di interessi, viste le difficoltà di interpretazione che questi concetti comportano (112 Ib 1 consid. 2a, 120 Ib 372 consid. 2c). Pertanto il permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi, senza con ciò aver trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri interessi. Ne consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera e alloggiare presso parenti e amici ivi residenti per brevi periodi non basta a evitare la decadenza del permesso di domicilio, e questo anche quando la presenza su territorio svizzero dello straniero è determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro paese (DTF 120 Ib 369 ss, consid. 2c e rinvii). Nell'applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS non vi è spazio per una ponderazione degli interessi, in quanto determinante è solamente sapere se lo straniero ha risieduto all'estero per oltre sei mesi, senza richiedere una proroga di tale termine. Le cause che hanno determinato l'allontamento dalla Svizzera rispettivamente i motivi dell'interessato sono del tutto irrilevanti (DTF 120 Ib pag. 372).
3.2. Durante l'interrogatorio 2 luglio 1998, davanti alla Polizia cantonale, __________ ha dichiarato quanto segue:
"Ho abitato a __________ in via __________ (in casa propria) sino alla fine di settembre 1995.
In seguito mi sono trasferita ad __________ (Prov. di Foggia) da mia madre ammalata. Ritornavo in Ticino nel Luganese da mia figlia __________, domic. a __________. Quivi mi fermavo alcuni giorni, intendo dire una decina di giorni ogni due mesi, indi ritornavo ad Ascoli. Ho sempre mantenuto il domicilio a __________ ".
In un secondo tempo, la ricorrente ha parzialmente corretto le indicazioni rilasciate alla Polizia, anche per il tramite della sua patrocinatrice, indicando in particolare di essersi fermata per più tempo in Svizzera durante i suoi rientri. Queste correzioni, peraltro nemmeno suffragate da prove concludenti, non possono essere ammesse, ritenuto che la ricorrente ha sottoscritto il verbale in parola senza nulla eccepire, confermando in tal modo la veridicità e la fedefacenza del suo contenuto. In quella sede ha inoltre affermato di essere rientrata stabilmente in Svizzera a partire dall'8 dicembre 1997, allorquando ha iniziato a lavorare presso il ristorante __________. Le dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente stessa dimostrano perciò che il periodo della sua assenza dalla Svizzera è stato di oltre sei mesi. I soggiorni effettuati presso la figlia a __________, come tali, non sono atti secondo giurisprudenza ad interrompere il termine semestrale di cui all'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS (cfr. consid. 2).
La ricorrente sostiene che nel corso del mese di dicembre 1997 le sono state fornite delle assicurazioni da parte dell'Ufficio degli stranieri riguardo alla possibilità di "rinnovare" il suo permesso di domicilio nel mese di giugno 1998. Per questo motivo sarebbe stata in perfetta buona fede fino al momento di richiedere il "rinnovo", nel mese di giugno 1998. Di tale assicurazione non v'è prova agli atti. La ricorrente non potrebbe, inoltre, prevalersene con successo. Non solo perché sarebbe stata data da un'autorità incompetente (l'ufficio regionale degli stranieri non è competente a rilasciare i permessi di domicilio) ma soprattutto perché i permessi di domicilio sono di durata indeterminata e non possono essere rinnovati (art. 6 cpv. 1 LDDS): è il relativo libretto che viene rilasciato, per motivi di controllo, per una durata limitata e che, pertanto, può essere prorogato (art. 11 cpv. 3 ODDS).
Rientrata in Svizzera nel dicembre 1998, la ricorrente ha subito iniziato a lavorare presso il Ristorante __________. Sostiene quindi che siccome ha un lavoro e può bastare a sè stessa, non sussisterebbe alcun interesse pubblico prevalente per negarle il "rinnovo" del permesso di domicilio. Tale circostanza è ininfluente, perché la decadenza del permesso di domicilio dipende esclusivamente dal fatto che lo straniero abbia lasciato decorrere il termine di sei mesi di cui all'art. 9 cpv. 3 LDDS. Non sussiste dunque alcuna possibilità di effettuare una ponderazione di interessi. Semmai il fatto che la ricorrente abbia trovato un'opportunità di lavoro potrà essere considerato nell'ambito dell'esame dei requisiti per porla eventualmente al beneficio di un permesso di dimora.
Stando quanto precede, si deve concludere che la decisione impugnata non viola il diritto. Il ricorso va pertanto respinto. Tasse e spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1 ss. LDDS, in particolare 9 cpv. 3 lett. d LDDS, 10 lett. a LALPS, 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, 1 ss PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________, 22 ottobre 1957, cittadina italiana, è tenuta a lasciare il territorio svizzero entro il 31 agosto 1999, notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.--, sono a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a __________ nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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