AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.132
Data decisione, Autorità: 02.07.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00132
Lugano 2 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 maggio 1999 di
__________, patr. da: avv. __________
contro
la decisione 13 aprile 1999, no. 1656, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa della ricorrente avverso la risoluzione 8 febbraio 1999, no. E 56, con la quale la Sezione degli stranieri le ha negato il rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
· 10 maggio 1999 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
· 12 maggio 1999 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadina iugoslava nata il 30 novembre 1956, è entrata in Svizzera il 20 giugno 1991 beneficiando di permessi di dimora per stagionali come pure di permessi rilasciati nell'ambito dell'Azione Bosnia-Erzegovina, con ultima scadenza al 31 ottobre 1996.
Con decisione 16 gennaio 1997 l'ufficio federale degli stranieri ha ordinato all'insorgente di lasciare il territorio elvetico entro il 30 aprile 1997 in applicazione del Decreto del Consiglio federale del 3 aprile 1997 ed alla decisione del Consiglio federale del 26 giugno 1996.
B. Il 27 aprile 1997 __________ si è unita in matrimonio con il connazionale __________ (classe 1953), titolare di un permesso di domicilio nel nostro Cantone. Di conseguenza la ricorrente è stata posta al beneficio di un permesso di dimora annuale, con ultima scadenza fissata per il 26 aprile 1998.
C. Il 30 novembre 1997 __________ ha notificato all'ufficio controllo abitanti di __________ che la moglie si era trasferita presso il ristorante __________ a __________.
D. Il 30 gennaio 1998 __________ ha inoltrato presso la pretura di Lugano un'istanza di tentativo di conciliazione ex art. 421 CPC, che è stato dichiarato decaduto il 23 marzo 1998. In tale occasione il marito ha dichiarato che la comunione domestica risultava essere interrotta da dieci mesi.
E. a) Il 1. aprile 1998 __________ ha inoltrato un'istanza volta al rinnovo del permesso di dimora.
b) L'11 dicembre 1998 essa ha comunicato all'ufficio regionale degli stranieri di essersi trasferita a Mezzovico per motivi di lavoro, e ciò con l'accordo del marito.
c) Con decisione 8 febbraio 1999, no. E 56, la Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza, non essendo più dati i presupposti della comunione coniugale, in quanto i coniugi vivevano ormai da tempo separati.
F. Con ricorso 22 febbraio 1999 __________ ha impugnato la predetta pronuncia dipartimentale davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento.
Con decisione 13 aprile 1999 l'Esecutivo cantonale ha respinto l'impugnativa. In sostanza il Governo ha ritenuto la risoluzione impugnata legittima, adeguata alle circostanze, nonché ossequiosa del principio di proporzionalità. Considerato che i coniugi __________ vivevano separati da oltre un anno, di fatto non erano più dati i presupposti della comunione coniugale, motivo per il quale era stato rilasciato alla ricorrente il permesso di dimora.
G. Il 4 maggio 1999 __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo ribadendo le richieste presentate in precedenza ed in via subordinata che le venga rilasciato il permesso di dimora per motivi di lavoro. Essa ha pure postulato di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Ha affermato di aver dovuto trasferirsi a __________ per motivi di lavoro considerati gli orari ed i costi di trasporto. Il trasferimento sarebbe dunque stato dettato da motivi pratici ed in ogni caso sarebbe avvenuto con l'accordo del consorte. L'esperimento di conciliazione ed in seguito la petizione di divorzio promosse dal marito sono state inoltrate unicamente con meri fini economici. Quale invalido egli avrebbe diritto alla prestazione complementare solo se separato dalla moglie. Ha poi sottolineato che l'allontanamento dalla Svizzera precluderebbe ogni possibilità di ricongiungimento con il coniuge.
Il mancato rinnovo del permesso di dimora comporterebbe inoltre gravi ripercussioni per la ricorrente e sua madre. Quest'ultima vive in Bosnia a carico della figlia ed essendo invalida, necessita di cure quotidiane. Il rientro dell'insorgente in patria non sarebbe al momento attuabile a causa della guerra nei Balcani. Sebbene la Bosnia non ne sia direttamente toccata, subisce ugualmente pesanti ripercussioni a causa dell'enorme afflusso di profughi. In tale situazione la ricorrente non sarebbe in grado di far fronte al sostentamento suo e della madre.
Ha infine messo in evidenza di essersi sempre comportata correttamente nel nostro paese.
H. Nelle proprie osservazioni il Consiglio di Stato ha chiesto di dichiarare irricevibile il ricorso, mentre la Sezione degli stranieri ne ha postulato la reiezione, per quanto ricevibile.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora. Lo straniero ha quindi diritto all'ottenimento di un simile permesso solo se tale pretesa si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 1 consid. 1a, 388 consid. 1a e rinvii).
1.3. Non esiste tra la Svizzera e la Repubblica federativa di Iugoslavia alcun trattato, dal quale potrebbe scaturire un diritto al rinnovo del permesso di dimora.
1.4. Secondo l'art. 17 cpv. 2 LDDS il coniuge straniero di un cittadino straniero al beneficio di un permesso di domicilio ha diritto al rilascio ed alla proroga del permesso di dimora, fintanto che la comunione domestica esiste sia giuridicamente che di fatto (cfr. FF 1987 III 273 n. 25.21).
Il coniuge richiedente il permesso di dimora deve effettivamente "vivere insieme" al coniuge titolare di un permesso di domicilio in Svizzera. Secondo le intenzioni del legislatore, che appunto per questo motivo ha scelto una terminologia particolarmente esplicita e senza possibilità di essere altrimenti interpretata, deve sussistere una comunione legale di fatto, oltre che giuridica e formale, determinata dalla condivisione della stessa abitazione da parte dei coniugi, presupposto che difetta invece completamente nella fattispecie.
Dagli atti emerge che la ricorrente vive separata dal marito, fatto da lei non contestato. Essi non trascorrono assieme neppure il tempo libero di cui lei dispone. Il marito ha infatti dichiarato quanto segue (cfr. verbale di polizia 21 gennaio 1999 di __________):
"Da molto tempo io non ho più notizie della __________ e non mi interessa sapere né dove si trova e cosa faccia. Non sono neppure in grado di dire se lavori ancora a __________ come cameriera e aiuto cucina, presso il ristorante __________."
Orbene già per il fatto che __________ vive separata dal marito dal giugno 1997 (cfr. verbale udienza di conciliazione 23 marzo 1998 pretura di __________, sezione __________, inc. DI 98.109; verbale di polizia 21 gennaio 1999 di __________), un ricorso contro la mancata concessione di un permesso di dimora fondato sull'art. 17 cpv. 2 LDDS sarebbe inammissibile in ultima istanza davanti al Tribunale federale. Ne discende che il presente gravame, per difetto di tale competenza, non è neppure ricevibile davanti a questo tribunale. I motivi che hanno separato i coniugi sono irrilevanti, la legge non lasciando possibilità di concedere eccezioni di sorta.
Ad ogni buon conto - checché ne dica la ricorrente, secondo la quale la separazione dal marito sarebbe dettata da motivi pratici ed economici - dagli atti di causa emerge con evidenza che non solo la comunione domestica bensì anche l'unione coniugale, se mai è esistita, sono irrimediabilmente compromesse (v. verbale di polizia 21 gennaio 1999 di __________ e inc. OA.98.816 pretura di __________, sezione __________).
Per i motivi già esposti in precedenza, tali presupposti non sono dati nel caso della ricorrente, cosicché nemmeno può rivendicare un diritto a risiedere in Svizzera sulla base dell'art. 8 CEDU.
Non sussistendo la facoltà di aggravarsi davanti al Tribunale federale con ricorso di diritto amministrativo, non è neppure data la competenza di questo Tribunale cantonale amministrativo.
Si deve pertanto concludere che il ricorso inoltrato a questo tribunale è irricevibile.
Per ottenere la dispensa dal pagamento delle tasse e spese di giustizia nonché il gratuito patrocinio, il ricorrente deve dimostrare di non possedere mezzi sufficienti per sopperirvi. Inoltre il ricorso non deve apparire manifestamente infondato (art. 30 PAmm).
Dal certificato municipale per l'assistenza giudiziaria risulta che la ricorrente di professione cameriera, ha un reddito mensile di fr. 2'550.--, non ha sostanza, né risparmi. Aperta può restare la questione a sapere se la sua situazione finanziaria adempie gli estremi dell'art. 30 PAmm. Infatti essa non può essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, poiché il ricorso appariva sin dal principio, alla luce delle circostanze, manifestamente infondato, difettandole il presupposto essenziale per potere rivendicare un diritto al mantenimento del permesso di dimora. La ricorrente, assistita da un legale, avrebbe dovuto e potuto avvedersene. Si consideri inoltre che la decisione del Governo indicava che la stessa era definitiva e che dunque non poteva essere impugnata davanti a questo tribunale.
Tasse e spese vengono comunque fissate ad un valore minimo.
Per questi motivi,
visti gli art. 5 cpv. 1, 12, 17 cpv. 2 LDDS; 100 lett. b n. 3 OG, 10 lett. a LALPS; 1 ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è respinta.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 400.-- sono a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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