AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.131
Data decisione, Autorità: 24.11.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00131
Lugano 24 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 maggio 1999 di
__________,
Contro
la risoluzione 13 aprile 1999 (n. 1616) del Consiglio di Stato, che annulla la decisione 10 marzo 1999 con cui il municipio di __________: (a) ha inflitto una multa a __________, quale amministratore unico della __________, per violazione del regolamento comunale per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, e (b) ha posto a carico della __________ le spese di indagine, di raccolta ed eliminazione dei rifiuti;
viste le risposte:
12 maggio 1999 del Consiglio di Stato;
2 giugno 1999 di __________ per sé e per la __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. A partire dal 1996 il municipio di __________ ha constatato che ignoti depositavano periodicamente ingenti quantitativi di bottiglie di vetro nei pressi dell'apposito contenitore per la raccolta di questo genere di rifiuti, situato vicino al sottopassaggio FFS di __________. Per motivi di ordine e di decoro del luogo l'autorità comunale si vedeva regolarmente costretta ad evacuare i rifiuti depositati.
Nella primavera del 1998, funzionari del comune hanno sorpreso un dipendente del disco-bar __________ di __________ mentre era intento a scaricare dall’auto alcuni sacchi di bottiglie di vetro vuote, provenienti da quell'esercizio pubblico, per depositarle presso il suddetto contenitore. Avuta da questi conferma che si trattava di un'operazione effettuata da tempo a scadenze mensili, l'autorità comunale ha convocato in cancelleria __________ amministratore unico della __________, che gestisce il bar, prospettandogli l'intenzione di avviare un procedimento contravvenzionale a suo carico e di recuperare le spese sostenute per lo smaltimento del vetro. Questi ha verbalmente ammesso i fatti, limitandosi a contestare i quantitativi di vetro depositati.
B. Il 24 novembre 1998 il municipio ha posto in contravvenzione __________, addebitandogli una violazione degli art. 1, 3, 9 ed 11 del regolamento comunale per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti (RSRER). Invitato a giustificarsi, il prevenuto è rimasto silente.
Con decisione 10 marzo 1999, l'autorità comunale ha quindi inflitto al prevenuto una multa di fr. 200.- per aver ripetutamente abbandonato presso il contenitore di __________ rilevanti quantitativi di scarti di vetro, provenienti dal disco-bar __________ di __________.
Con la stessa decisione il municipio ha inoltre posto a carico della __________ l'importo di fr. 2'900.- a titolo di rimborso delle spese d’indagine (fr. 200.-) e di quelle di raccolta ed eliminazione dei rifiuti (fr. 2'700.-).
C. Con giudizio 13 aprile 1999 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta decisione municipale, accogliendo l’impugnativa contro di essa interposta da __________ e dalla __________.
Relativamente alla multa, Il Governo ha ritenuto che l'autorità comunale non avesse dimostrato la colpevolezza dell’ammini-stratore unico della __________ in ordine al perfezionamento dell’infrazione ascrittagli.
Il risarcimento addebitato alla società è invece stato annullato in considerazione dell’irresponsabilità penale delle persone giuridiche.
D. Contro il predetto giudizio governativo, il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della decisione municipale annullata.
A mente dell’insorgente, omettendo di presentare osservazioni al rapporto di contravvenzione, __________ avrebbe implicitamente ammesso gli addebiti. La sua colpa sarebbe da ricercare nella violazione del dovere di dare al personale precise indicazioni in merito alle modalità di eliminazione dei rifiuti e di vigilare sulla corretta esecuzione dei compiti affidatigli.
La __________ sarebbe invece tenuta, in quanto perturbatrice, a rifondere le spese cagionate dall’infrazione commessa.
E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e da __________, che ne propongono la reiezione. Delle relative argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
A torto il resistente contesta la legittimazione attiva dell'insor-gente ad impugnare il giudizio di annullamento della multa. Da quando la procedura contravvenzionale non è più retta dalla LPContr, ma dalla LOC, l'art. 208 LOC permette infatti di riconoscere al comune la qualità per impugnare dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni del Consiglio di Stato su ricorsi inoltrati contro le multe inflitte dal municipio (cfr. RDAT 1990 n. 10; STA 21 luglio 1994 in re comune di C., consid. 1; STA 17 aprile 1998 in re comune di G., consid. 1).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza ulteriori accertamenti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Soprattutto nell’ambito di un procedimento contravvenzionale, non è in effetti compito specifico di questo tribunale quello di porre rimedio alle lacune istruttorie poste in essere dall’autorità detentrice dell’azione penale.
La multa è una pena pecuniaria, pronunciata a carico di un singolo a titolo di sanzione per la violazione di un obbligo sancito dalla legge. Essa deve fondarsi su una base legale e ricollegarsi ad un comportamento colpevole del trasgressore. La colpa può configurarsi sotto forma di dolo o di negligenza. Può quindi anche consistere nella violazione di un obbligo di diligenza posto a carico di persone con compiti dirigenziali, che hanno veste di garante per il comportamento corretto dei loro subordinati nei confronti di terzi.
Spetta comunque sempre all'autorità provare il perfezionamento degli elementi oggettivi costitutivi dell'infrazione e la colpa del prevenuto, che beneficia della presunzione di innocenza.
2.2. Nella fattispecie in esame il municipio di __________ ha multato __________, in qualità di amministratore unico della società che gestisce il disco-club __________ di __________, per aver violato gli art. 1, 3, 9, e 11 RSRER, abbandonando a più riprese presso l'apposito contenitore di __________ scarti di vetro provenienti dall'attività di quell'esercizio pubblico. Non essendo il resistente autore materiale dell'illecito, in sede di ricorso, l'autorità comunale ha precisato che l'infrazione addebitatagli consiste nella violazione degli obblighi di istruzione e di controllo del personale incaricato di evacuare gli scarti di vetro.
Dal profilo materiale, l'infrazione va ricondotta ad una disattenzione delle prescrizioni che disciplinano le modalità di consegna degli scarti di vetro (art. 11 RSRER), in particolare di quella che impone di immetterli negli appositi contenitori, separandoli per colore, dopo averli lavati e privati di tutti i corpi estranei.
Non istituendo altri obblighi a carico del cittadino all'infuori di quello della consegna dei rifiuti (art. 1 cpv. 4), le ulteriori norme richiamate dal municipio nel decreto di multa servono soltanto a precisare i limiti dell'infrazione per la quale si procede. Il fatto che i rifiuti provengano da un altro comune non è di per sè costitutivo di reato, poiché nessuna norma del regolamento in esame limita l'accesso al contenitore ai rifiuti prodotti dagli abitanti del comune od alle ditte che vi hanno sede.
Dal profilo materiale, si può ritenere sostanzialmente provato che accanto al contenitore in oggetto sono stati ripetutamente depositati rilevanti quantitativi di scarti di vetro provenienti dal disco-bar __________, gestito dalla __________, che venivano trasportati sul posto da personale subalterno del locale notturno. Non v'è motivo di dubitare dell'attendibilità di questo riscontro.
Ai fini del giudizio si può anche ritenere che gli scarti di vetro venivano depositati accanto al contenitore, invece che nel contenitore. Le obiezioni sollevate dal resistente non convincono. Il dipendente del locale notturno che è stato colto sul fatto stava depositando bottiglie accanto al contenitore. Non nel contenitore. E l'esperienza insegna che ciò fosse avvenuto anche in precedenza.
Ora, il deposito di bottiglie accanto al contenitore, invece che nel contenitore, perfeziona gli estremi materiali di un'infrazione dell'art. 11 RSRER, che impone di immetterveli, previo lavaggio e previa rimozione delle parti non vetrose.
Resta da verificare se quest’infrazione, commessa da personale subalterno dell'esercizio pubblico, possa essere addebitata al resistente nella sua qualità di amministratore unico della società che gestisce il locale.
La risposta a quest’interrogativo dipende essenzialmente dalla questione a sapere se il resistente, in questa sua veste, abbia violato gli obblighi di diligenza che incombono a qualsiasi datore di lavoro in ordine alla scelta del personale, alla relativa istruzione ed alla vigilanza. In altre parole, si tratta di stabilire se il resistente possa essere ritenuto garante per il comportamento corretto del suo personale nell’ambito dello smaltimento dei rifiuti di vetro prodotti dall’esercizio pubblico gestito dalla società di cui è amministratore unico.
Posta la questione in questi termini, è di meridiana evidenza che da questo profilo non può essere mosso al resistente alcun rimprovero. Non appare invero ragionevole pretendere dall’ammini-stratore unico di una società specializzata nella gestione di esercizi pubblici che si preoccupi delle modalità concrete con cui vengono eliminati gli scarti di vetro prodotti dal singolo locale, dando, in particolare, disposizioni al personale affinché questi rifiuti vengano immessi nell’apposito contenitore e non soltanto depositati a fianco. Né si può pretendere che l’ammini-stratore di una simile società verifichi se il dipendente incaricato dello smaltimento di tali rifiuti si attiene a particolari prescrizioni del RSRER. Una simile pretesa ancor più fuori luogo se si considera che la predetta società di gestione dispone di un direttore () e che la gerenza del locale in questione è affidata ad un gerente titolare di un certificato di capacità ().
Ne discende che la decisione del Consiglio di Stato di annullare la multa, prosciogliendo il qui resistente dagli addebiti mossigli non presta il fianco a critiche di sorta. In quanto riferito alla multa il ricorso del comune di __________ va quindi respinto.
3.2. Con la decisione annullata dal Consiglio di Stato, il municipio ha anzitutto posto a carico della __________ la somma di fr. 200.- a titolo di rimborso delle spese sostenute per la ricerca del contravventore. Il procedimento contravvenzionale in esame è stato promosso nei confronti dell'amministratore della __________ ed è sfociato nell'assoluzione dell'accusato. La società qui resistente non vi ha nemmeno partecipato. Non avendo ricoperto alcun ruolo nel procedimento in questione, è evidente che le spese d'indagine non possono esserle addebitate.
3.3. Con la stessa decisione il municipio ha inoltre posto a carico della __________ l'importo di fr. 2'700.- a titolo di rimborso delle spese amministrative e delle spese sostenute dal comune per lo sgombero e lo smaltimento degli scarti depositati accanto al contenitore per il vetro. Il Consiglio di Stato l'ha annullata, ritenendo in sostanza che l'art. 37 cpv. 2 RSRER permettesse di addebitare al contravventore soltanto le spese sostenute per la sua identificazione.
Orbene, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, le spese sostenute dal comune per ristabilire una situazione conforme al diritto possono essere poste a carico della società qui resistente anche in assenza di un'esplicita base legale. La __________ è infatti tenuta a rispondere in quanto perturbatrice per comportamento. Depositando, per il tramite di un suo collaboratore, ingenti quantitativi di scarti di vetro accanto al contenitore, invece che nel contenitore, la __________ ha creato una situazione non conforme al diritto, che chiama in causa la sua responsabilità, indipendentemente dall'esistenza di una colpa. Da questo punto di vista, nulla osta ad addebitarle le spese sostenute dal comune per le misure di esecuzione anticipata adottate dal municipio allo scopo di ristabilire l'ordine (cfr. Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 135 B I seg. e rimandi). L'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente va respinta, poiché trattandosi di una pretesa fondata sul diritto pubblico fa stato il termine quinquennale e non a quello annuale del diritto privato (Imboden Rhinow, op. cit., 34 B III a).
Per la quantificazione di questi costi occorre considerare che il deposito irregolare si è protratto sull'arco di circa due anni con frequenza mensile e che il volume degli scarti di vetro è quello che poteva essere trasportato con un'auto.
Valutando con prudenza sulla base delle scarse indicazioni fornite dal ricorrente in merito all'onere lavorativo ingenerato dal deposito difforme, appare tutto sommato ragionevole fissare a fr. 1'000.- il risarcimento dovuto dalla __________ a titolo di copertura dei costi sostenuti per ripristinare una situazione conforme al diritto.
Entro questi limiti, il ricorso va pertanto accolto, riformando di conseguenza le decisioni delle precedenti istanze.
Le ripetibili sono invece poste a carico del comune proporzionalmente al grado di soccombenza (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 3, 9, 11 e 37 RSRER del comune di __________; 145, 208 LOC; 18 CP; 3, 18, 28, 31, 43, 60 e 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§ di conseguenza:
1.1. il dispositivo 1.2 della decisione 13 aprile 1999 (n. 1616) del Consiglio di Stato è annullato e riformato nel senso che:
1.2. il dispositivo 2 della decisione 10 marzo 1999 del municipio di __________ è riformato nel senso che la __________ è condannata a versare al comune di __________ la somma di fr. 1'000.- a titolo di risarcimento delle spese di ripristino di cui al considerando 3.2.
Non si preleva una tassa di giustizia. Il comune di __________ rifonderà al resistente Fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
__________;
__________.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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