AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.130
Data decisione, Autorità: 22.06.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00130
Lugano 22 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 maggio 1999 di
__________, patr. da: avv. __________
Contro
la decisione 13 aprile 1999, no. 1610, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 21 dicembre 1998, rilasciata dal municipio di __________ ad __________ per la costruzione di tre case d’abitazione in località __________ (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
12 maggio 1999 del Consiglio di Stato, __________;
31 maggio 1999 di __________;
4 giugno 1999 del municipio di __________;
8 giugno 1999 del Dipartimento del territorio, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 31 marzo 1998 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire tre case d’abitazione, dotate di autorimessa sotterranea e piscina, su un fondo situato in località __________, a monte di via __________ (part. n. __________ RFD; zona R2b).
Alla domanda si è opposta __________, proprietaria di fondi confinanti, contestandola dal profilo formale e dal profilo delle altezze, delle distanze, degli accessi e dell'inserimento estetico nel quadro del paesaggio.
Il 28 luglio 1998 il richiedente ha inoltrato una domanda di variante, concernente in particolare la casa B, alla quale la vicina qui ricorrente si è nuovamente opposta.
b) Il 6 novembre 198 il Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente il progetto modificato, ritenendo infondata l'opposizione in quanto riferita alle distanze dal bosco ed all'aspetto estetico. Il 21 dicembre 1998 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo a sua volta l’opposizione nella misura in cui concerneva l’applicazione di norme rimesse al giudizio dell'autorità comunale.
B. Con risoluzione 13 aprile 1999 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso interposto dall'opponente contro la licenza, annullandola limitatamente alla piscina e confermandola per il resto.
Respinte le censure riferite alla sufficienza della domanda di costruzione, il Governo ha ritenuto che il progetto fosse sostanzialmente conforme alle norme relative alle altezze, alle distanze dai confini, a quelle tra edifici e dal bosco, nonché alle prescrizioni sugli accessi. Soltanto la piscina è stata considerata lesiva della distanza minima di 10 m dal bosco.
C. Contro il predetto giudizio, la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo e sviluppando in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza.
La domanda, obietta, sarebbe incompleta. La relazione tecnica sarebbe carente, il piano dell’autorimessa sotterranea lacunoso. Non sarebbero indicate le distanze tra edifici. L’altezza sarebbe riferita al terreno naturale, invece che a quello sistemato.
L’altezza degli edifici, prosegue, supererebbe quella massima prescritta dalle NAPR (m 7.5). Disattesa sarebbe anche la distanza di 10 m dal bosco per rapporto alle case A e B, mentre la casa C non rispetterebbe la distanza di 4 m dal confine con la part. n. __________ RFD. La strada d’accesso e l’autorimessa invaderebbero dal canto loro la linea di arretramento fissata lungo via __________. La pendenza ed i raggi di curvatura dell’accesso all’autorimessa sarebbero inoltre inferiori ai minimi prescritti.
Le costruzioni, conclude l’insorgente, sarebbero anche deturpanti.
D. All’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, che non formulano particolari osservazioni.
Alla stessa conclusione perviene il resistente __________, contestando partitamente le tesi dell’insorgente con argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti. La situazione dei luoghi emerge in modo sufficientemente chiaro dalla documentazione annessa alla domanda di costruzione. Il sopralluogo chiesto dall’insorgente non appare quindi atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. L’audizione personale della ricorrente, da essa sollecitata, è del tutto superflua. La procedura di ricorso è scritta.
Essi devono permettere all’autorità e ad eventuali opponenti di formarsi un’idea precisa dei limiti dell’intervento previsto e delle ripercussioni che ne deriveranno (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 4 N. 732). Il contenuto della domanda e dei progetti è dettagliatamente prescritto dagli art. 8 seg. RLE.
2.2. In concreto, l’insorgente ripropone del tutto invariate, davanti a questo tribunale, le eccezioni di incompletezza della domanda di costruzione, che aveva sollevato senza successo in prima istanza. La loro inconsistenza è già stata rilevata dal Consiglio di Stato con ampia e convincente argomentazione, dalla quale non v’è motivo di scostarsi. La ricorrente omette peraltro di confrontarsi con essa o di indicare almeno su quali altri aspetti dell’intervento edilizio vorrebbe essere meglio ragguagliata.
La relazione tecnica è dettagliata ed esaustiva. I materiali previsti vi sono indicati (sottostruttura in cemento armato, muratura in mattoni silico-calcare e terracotta, facciate isolate e intonacate, tetto in tegole, serramenti in legno). Il piano dell’autorimessa (n. 165/9) è chiaro e preciso. Le dimensioni dell’accesso, le quote, i raggi di curvatura e le distanze dalla strada antistante sono chiaramente deducibili. La planimetria annessa specifica le distanze tra gli edifici, dal limite del bosco accertato con risoluzione del Consiglio di Stato e dai confini verso le part. n. __________ e __________ RFD. Più che sufficienti sono pure le indicazioni altimetriche fornite dai piani in sezione allestiti dal geometra.
Prive di fondamento sono quindi le contestazioni che l’insorgente ripropone con riferimento alla completezza della domanda di costruzione.
L’altezza deve di principio essere rispettata in ogni punto della costruzione. Modici superamenti dell’altezza massima, riscontrabili su fronti limitati, possono tuttavia essere tollerati ove siano causati dall’irregolarità del terreno (Scolari, op. cit., ad art. 40/41 LE, N. 1228).
Per la zona R2b l’art. 40 NAPR di __________ fissa l’altezza massima a m 7.50.
3.2. Stando alle sezioni quotate allestite dal geometra, le facciate rivolte verso S presentano in concreto le seguenti altezze:
· 3.2.1. casa A: Sul versante W (sezione S1), il piede della facciata è posto alla quota di m 403.10, con formazione di un terrapieno che alla distanza di 3.00 m dalla facciata è alto m 1.70 rispetto al terreno naturale. Stante che il filo di gronda si situa alla quota di m 410.58, su questo lato, l’altezza dell’edificio è quindi di m 7.68, pari all’altezza fuori terra di m 7.48, sommata all’altezza del terrapieno (m 0.20), nella misura in cui oltrepassa il limite di m 1.50 sancito dall’art. 41 LE. L’eccedenza di m 0.18 dell’altezza massima consentita dall’art. 40 NAPR (m 7.50) si attenua comunque rapidamente, sino a scomparire già dopo un paio di metri, poiché in direzione E il fondo sale con una pendenza che si aggira attorno al 10% (cfr. sezione BB edificio A, piano 165/5). Sul versante E (sezione S2), il piede della facciata è posto alla quota di m 404.10, ricavata mediante escavazione del terreno. L’altezza dell’edificio, misurata per rapporto al filo di gronda (m 410.58), è quindi di m 6.58.
· 3.2.2. casa B: Sul versante W (sezione S3), il piede della facciata si situa alla quota di m 398.61. Il filo di gronda è posto alla quota di m 403.05. L’altezza dell’edificio è quindi di m 4.44. Le modiche sistemazioni del terreno previste a valle non entrano in considerazione, poiché il piede della facciata appoggia sul terreno naturale. Sul versante E (sezione S4), l’edificio è invece alto al massimo m 6.60, pari alla differenza tra la quota del terreno sistemato mediante escavazione del pendio (> m 395.70) e quella del filo di gronda (m 402.30).
· 3.2.3. casa C:
Sul versante W (sezione S5), il piede della facciata si situa alla quota di m 403.30. Il filo di gronda è posto alla quota di m 410.57. L’altezza dell’edificio è quindi pari a m 7.27. Anche in questo caso, le piccole sistemazioni del terreno previste a valle non incidono sulla misurazione dell’altezza, poiché la facciata appoggia direttamente sul terreno naturale. Sul versante E (sezione S5), il piede della facciata si situa alla quota di m 402.00, ottenuta mediante formazione di un terrapieno, che alla distanza di m 3.00 verso valle è alto m 1.70 dal terreno naturale. Correndo il filo di gronda alla quota di m 409.30, l’altezza dell’edificio è quindi esattamente di m 7.50, pari all’altezza della facciata fuori terra (m 7.30), alla quale deve essere aggiunta l’altezza del terrapieno, nella misura (m 0.20) in cui eccede il limite di m 1.50 sancito dall’art. 41 LE.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, le eccezioni sollevate dall’insorgente con riferimento all’altezza possono essere accolte soltanto nella misura in cui sono riferite al sorpasso dell’altezza massima, riscontrato in corrispondenza dell’angolo SW della casa A. La differenza di 10 cm, rilevata dal Consiglio di Stato sulla facciata E della casa C, non sussiste. Anche se poco rilevante, il sorpasso non si giustifica, poiché dipende da scelte progettuali e non dall’irregolarità del terreno, che verrebbe sistemato mediante formazione di un terrapieno sia a monte, sia a valle dell’edificio. Trattandosi di una difformità facilmente emendabile, la licenza può senz’altro essere confermata alla condizione che le quote della casa A vengano abbassate di m 0.18 (quote: angolo SW: m 402.92; angolo SE: m 403.92).
Di transenna, va unicamente rilevato che le distanze devono essere misurate a partire dal limite risultante dall’accertamento forestale e non dalla linea ideale che contorna i tronchi degli alberi più esterni come prescritto dall’art. 19 NAPR. L’entrata in vigore della nuova legislazione forestale ha determinato l’inapplicabilità di questo criterio di misurazione, in quanto contrario al prevalente diritto di rango superiore.
5.2. Stando alle sezioni quotate allestite dal geometra, le costruzioni sono previste alle seguenti distanze dal confine.
· 5.2.1. casa A: dista almeno m 3.73 dal confine verso la part. n. __________ RFD, situata a monte. La facciata prospiciente a questo confine è alta m 4.01 (angolo W), rispettivamente m 3.23 (angolo E) dal terreno sistemato. La distanza di m 3.00 dal confine, prescritta dall’art. 12 NAPR per edifici alti sino a m 4.50, è quindi ampiamente rispettata.
· 5.2.2. casa B: l’angolo SE si situa ad oltre 6.00 m dal confine verso la part. n. __________ RFD. L’altezza dell’edificio in questo punto è inferiore a m 7.50. La distanza dal confine rientra pertanto ampiamente nei limiti della norma succitata.
· 5.2.3. casa C: è posta ad almeno 4.00 m dal fondo della ricorrente (part. n. __________ RFD). La facciata prospiciente è alta m 2.53 (angolo W), rispettivamente m 2.34 (angolo E) dal terreno sistemato. L’angolo SE si situa invece a m 4.41 dal confine verso la part. n. __________ RFD. In questo punto, la costruzione è alta m 7.50. Anche quest’edificio rispetta quindi le distanze dal confine prescritte dall’art. 12 NAPR.
6.2. In concreto, la casa A dista m 8.18 dalla casa B e m 8.00 dalla casa C. Quest’ultima dista a sua volta m 8.14 dalla casa B.
L’altezza delle facciate è inferiore a m 7.50.
Le contestazioni sollevate dalla ricorrente in relazione a questo parametro edilizio vanno quindi senz’altro respinte.
Contrariamente a quanto pretende l’insorgente la costruzione rispetta l’arretramento prescritto.
L’art. 16 cifra 5 NAPR stabilisce invece che le autorimesse aventi l’ingresso prospiciente a piazze, strade cantonali o comunali devono rispettare una distanza di almeno m 5.50 verso il ciglio della strada.
8.2. In concreto, l’autorimessa in contestazione rispetta pienamente i parametri suindicati. L’ingresso è posto a m 5.50 dal ciglio della strada, è raccordato ad essa con un raggio di curvatura di almeno 3.00 m ed ha una pendenza dell’1-2% al massimo.
Pur situandosi dopo una curva non può essere considerato pericoloso. La via __________ è infatti una semplice strada di servizio a fondo cieco, che viene percorsa da un ridotto numero di veicoli. Considerando l’accesso compatibile con la destinazione della strada e con la sicurezza del traffico, il municipio non ha affatto esercitato in modo scorretto il potere discrezionale attribuitogli dall’art. 66 NAPR.
Anche su questo punto, la decisione impugnata resiste alle inconsistenti critiche dell’insorgente.
Su questo punto è sufficiente rinviare alle considerazioni svolte dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato. Basta del resto un semplice sguardo ai progetti agli atti per rendersi conto di come le tre case, di buona fattura, non possano arrecare offesa alcuna al quadro del paesaggio.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40, 41 LE; 2 DLBN; 3 RBN; 12, 13, 16, 40, 66 NAPR di __________;
dichiara e pronuncia:
§ di conseguenza:
1.1. la decisione 13 aprile 1999 del Consiglio di Stato (n. 1610) è annullata e riformata nel senso che:
1.2. la licenza edilizia 21 dicembre 1998, rilasciata dal municipio di __________ ad __________ per l’edificazione della part. n. __________ RFD, è confermata alla condizione che le quote della casa A vengano abbassate di m 0.18.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1’200.- sono a carico della ricorrente nella misura di fr. 1’000.- e del resistente per il resto.
La ricorrente rifonderà fr. 1’500.- al resistente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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