AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.122
Data decisione, Autorità: 26.07.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00122
Lugano 26 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 aprile 1999 di
__________,
Contro
la decisione 13 aprile 1999, no. 1655, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 4 febbraio 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di minaccia d'espulsione o di rimpatrio (ammonimento);
viste le risposte:
5 maggio 1999 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
10 maggio 1999 della Sezione degli stranieri (ora permessi e immigrazione);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il cittadino italiano __________ (1959) è entrato in Svizzera il 1. gennaio 1963, al beneficio di un permesso di dimora e che dal 1975 egli è titolare di un permesso di domicilio;
che il 16 febbraio 1981 il ricorrente si è unito in matrimonio con la cittadina italiana __________; dalla loro unione sono nate due bambine __________ (1981) e __________ (1984);
che l'insorgente ha interessato più volte le autorità giudiziarie penali per il titolo di appropriazione indebita, furto ed infrazione alle norme sulla circolazione stradale;
che a seguito di una condanna a 10 giorni di detenzione per appropriazione indebita, il 2 agosto 1990 l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri gli ha inflitto un ammonimento;
che il 18 febbraio 1993 è stato pronunciato lo scioglimento per divorzio del matrimonio tra i coniugi __________; le figlie sono state affidate alla madre, mentre al padre incombe l'obbligo del loro mantenimento;
che dopo un'esperienza quale pittore in proprio, la sua attività lavorativa è stata alquanto precaria e discontinua, tanto che dal settembre 1993 lo Stato deve far fronte al mantenimento delle due figlie del ricorrente mediante prestazioni assistenziali (oltre fr. 100'000.-- al 4 febbraio 1998);
che in considerazione di quest'ultima circostanza, con decisione 4 febbraio 1999 la Sezione degli stranieri gli ha inflitto un ammonimento, rendendolo attento che in caso di recidiva o di comportamento scorretto, si sarebbe proceduto nei suoi confronti con l'espulsione o il rimpatrio (art. 16 cpv. 3 ODDS);
che l'11 giugno 1998 __________, fermato dalla polizia di Zurigo, ha ammesso di fare uso di cocaina;
che il ricorrente ha impugnato la decisione dipartimentale davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento; ha fatto valere che, essendo al momento apprendista pittore, non era in grado di far fronte agli oneri finanziari per il mantenimento delle proprie figlie;
che con risoluzione 13 aprile 1999 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, ritenendo il provvedimento adottato nei confronti del ricorrente giustificato e legittimo;
che __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo le richieste formulate in precedenza; problemi di salute avuti dopo il divorzio avrebbero compromesso il suo avvenire, costringendo lo Stato ad intervenire con prestazioni assistenziali per far fronte al mantenimento delle sue figlie; ha poi sottolineato che tutta la sua famiglia risiede in Ticino, paese che lui considera la sua patria, mentre in Italia non conosce nessuno;
che il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato e la Sezione degli stranieri hanno postulato la reiezione del gravame;
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 lett. a LALPS; il gravame, tempestivo e presentato da una persona legittimata a ricorrere, è dunque ricevibile in ordine;
che giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, lo straniero può essere espulso dalla Svizzera o da un Cantone se egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica; per evitare inutili rigori può essere pronunciato il rimpatrio (art. 11 cpv. 3 LDDS);
che se un'espulsione, nonostante la sua legale fondatezza conformemente all'art. 10 cpv. 1 lett. a o b LDDS, non appare opportuna in considerazione delle circostanze, lo straniero sarà minacciato d'espulsione (art. 16 cpv. 3 2. periodo ODDS, applicabile per analogia anche nel caso previsto alla lett. d: DTF 25 gennaio 1999, in re R.P., cfr. pure Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile; pagg. 108-109);
che in concreto, a partire dal mese di settembre 1993 lo Stato ha dovuto farsi carico del mantenimento delle due figlie del ricorrente, versando prestazioni assistenziali per oltre fr. 100'000.-- al 4 febbraio 1998; è dunque da ben sei anni che l'ente pubblico deve far fronte in modo continuo al mantenimento di __________ e __________, dovere che incombe al ricorrente;
che i requisiti per l'espulsione o il rimpatrio giusta gli art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, rispettivamente 11 cpv. 3 LDDS, sono dunque certamente adempiuti,
che, tuttavia, è a giusta ragione che l'autorità dipartimentale non ha adottato uno di questi provvedimenti, bensì si è limitata a minacciarlo di espellerlo, rispettivamente di rimpatriarlo, in considerazione dei legami affettivi che lo legano al Ticino e dei problemi personali che lo affliggono;
che qualora il ricorrente continuasse a non provvedere al sostentamento delle proprie figlie, costringendo dunque lo Stato ad elargire prestazioni assistenziali, oppure non si comportasse in modo corretto, l'autorità competente, dopo esame delle situazione, potrà semmai pronunciare il suo rimpatrio o la sua espulsione;
che sulla scorta di quanto fin qui esposto, la decisione impugnata va dunque confermata ed il ricorso respinto, con seguito di tasse e spese (art. 28 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 10 cpv. 1 lett. d e 11 cpv. 3 LDDS; 16 cpv. 3 ODDS; 10 lett. a LALPS; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
__________;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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