AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.119
Data decisione, Autorità: 30.06.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00119
Lugano 21 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 aprile 1999 di
__________, patr. dall'avv. __________,
contro
la risoluzione 31 marzo 1999 (n. 1439) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 8 luglio 1998 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, le ha notificato la decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
7 maggio 1999 del Consiglio di Stato,
14 maggio 1999 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ (1938), cittadina italiana, è domiciliata in Svizzera dal 1963. L'ultimo termine di controllo del suo permesso è stato fissato al 26 settembre 1998. Nel 1986 essa si è regolarmente trasferita da __________ a __________ (cambiamento di cantone). Nel 1987 è andata a vivere con la famiglia ad __________ __________, nel 1989 in via __________. Nel 1995 è rimasta vedova. Il 15 marzo 1997 essa ha notificato all'Ufficio regionale degli stranieri la modifica dell'indirizzo con nuovo recapito in via __________ sempre ad __________, il 18 marzo 1998 dal n. 6 al n. 8 con effetto dal 1° aprile 1998. La ricorrente è proprietaria di due appartamenti in uno stabile di __________ (I).
B. Il 7 aprile 1998 l'allora Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni ha richiesto alla Polizia cantonale di accertare se __________ soggiornasse effettivamente in modo continuo e regolare ad __________ con il figlio __________ e la nuora __________. Interrogata il 9 giugno 1998, l'interessata ha in sostanza affermato di vivere tra __________ e __________ __________ __________ (I), trascorrendo la maggior parte delle notti in Svizzera e dormendo in un piccolo letto pieghevole sistemato di volta in volta nella camera del figlio __________. La polizia ha in seguito trasmesso alla Sezione degli stranieri un rapporto di segnalazione indicando di non ritenere credibile la versione della ricorrente, dal momento che il figlio Isidoro __________ e la nuora __________, anch'essi analogamente interrogati, avevano in precedenza dichiarato che la stessa si era trasferita in Italia dopo la morte del marito.
C. Fondandosi sui predetti accertamenti di polizia, con decisione 8 luglio 1998 la Sezione degli stranieri ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________ per risiedere da tempo, in maniera stabile, all'estero in un immobile di sua proprietà. L'autorità ha precisato che il recapito di __________ in via __________ era ed è unicamente fittizio e la sua presenza in Ticino limitata a pochi giorni l'anno. La risoluzione è stata resa in applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.
D. Adìto dall'interessata, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con decisione 31 marzo 1999. Il Governo ha in sostanza confermato la decadenza del permesso di domicilio, in quanto l'insorgente avrebbe risieduto in modo effettivo all'estero presso la propria abitazione per un periodo superiore a sei mesi. L'Esecutivo cantonale ha fondato il proprio giudizio sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente e dalla nuora alla Polizia cantonale, nonché sulle risultanze dei controlli effettuati dalla Polizia comunale di __________ tra marzo e aprile 1998.
E. Contro la predetta pronuncia governativa, la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando che sia confermata la validità del suo permesso di domicilio in Svizzera. Contesta in sostanza che sussistano i presupposti legali per ritenere decaduto il suo permesso. Sottolinea come gli accertamenti effettuati dalla polizia si siano limitati nell'arco di due soli mesi. Ritiene che, in tutti i casi, le diverse dichiarazioni rilasciate alla polizia siano state mal interpretate dal Governo e non corrispondano alla realtà. Indica che il centro dei propri interessi personali e famigliari si trova in Ticino e che la presenza a __________ __________ __________ è anche dovuta alla necessità di occuparsi della manutenzione e dell'amministrazione dei due appartamenti di sua proprietà.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di questioni che vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di cui lo straniero già beneficia (cfr. STF inedita 6 marzo 1997 in re D. consid. 1b e riferimenti). Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS; 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate dalla ricorrente. Le testimonianze offerte non appaiono infatti idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero notifica la sua partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata prima della scadenza del suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere una proroga del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni. Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella decisione qui dedotta in giudizio, per residenza effettiva, ai sensi della precitata disposizione, si intende la permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo, stabilita secondo criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo dell'interessato. Pertanto il permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi, senza con ciò aver trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri interessi. Tuttavia, se ciò avviene, lo straniero mantiene il proprio permesso di domicilio unicamente se torna a risiedere durevolmente nel nostro Paese prima del decorso del termine previsto: semplici soggiorni d'affari o a scopo di visita non sono sufficienti a tal fine (DTF 112 Ib 3 segg.). In effetti, a norma dell'art. 2 cpv. 12 ODDS, se lo straniero si stabilisce all'estero, egli è tenuto a notificare la propria partenza. Se non lo fa, il suo permesso non decade immediatamente. Esso perde ogni validità se l'interessato non stabilisce nuovamente e durevolmente in Svizzera la propria dimora effettiva entro il termine sancito dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS. Ne consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine settimana o altri brevi periodi non basta ad evitare la decadenza del permesso di domicilio, e questo anche quando la presenza su territorio svizzero dello straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro paese (DTF 120 Ib 369 e segg., consid. 2c e rinvii). Va infine osservato che se entrano in considerazione più luoghi di residenza, è determinante quello in cui il ricorrente risiede maggiormente.
3.1. Interrogata dalla Polizia cantonale il 9 giugno 1998 in merito alla sua residenza regolare e continua ad __________, la ricorrente ha - tra l'altro - dichiarato:
"Dal 1963 sono a beneficio del permesso di domicilio. Ho sempre abitato in quel di Agno, dove abito tuttora in via __________ n. 8. L'appartamento in questione è intestato ai miei figli __________ ed __________. In precedenza abitavo al n. 6 di via __________ e lì il contratto di affitto era a mio nome. Poi nel marzo di quest'anno abbiamo traslocato al n. 8. Sono al beneficio di una rendita AVS e mensilmente percepisco una rendita di fr. 1'600.– circa. In Italia, a __________ __________ __________ in __________ sono proprietaria di due appartamenti che si trovano in una palazzina di due piani. Devo dire che dalla morte di mio marito avvenuta nel 1995, la maggior parte del tempo lo passo a __________ __________ __________. Qualche volta vengo pure ad Agno nell'appartamento che divido con il figlio. Non ho a disposizione una camera tutta mia. Dormo con mio figlio __________ in un piccolo letto, uno di quelli pieghevoli. Come detto la maggior parte del tempo la passo a __________ ma qualche volta risiedo pure ad __________. Sono in regola con tutti i pagamenti comprese le imposte. Il mio medico dentista e il medico di famiglia sono di __________. Posso dire che in un mese dormirò a Lavena una decina di volte. Le altre notti le passo ad Agno. E questo dal 95 ad oggi. Le giornate per la maggior parte le passo invece in Italia".
La nuora __________ e il figlio __________ hanno dal conto loro rispettivamente dichiarato alla polizia:
"Sono coniugata con __________ dal 17.08.1995. Ci siamo sposati a __________ e io sono rimasta in paese sino al 1° marzo 1998. Nel periodo citato venivo di tanto in tanto a trovare mio marito ad __________ in __________. La mia presenza era saltuaria infatti ci trovavamo circa una volta ogni due-tre mesi. Alle volte veniva lui in paese e pertanto la mia presenza in Svizzera era limitata. La madre di mio marito, signora __________, è domiciliata ad __________ al nostro stesso indirizzo presso il figlio . E' pure proprietaria di una casa a __________ __________ __________ / in __________. Dalla morte del di lei marito, avvenuta in data 09.08.1995, la __________ abita per la gran parte del tempo nella sua casa di __________ anche per poter effettuare lavori di manutenzione alla stessa. La sua presenza ad __________ è saltuaria. Capita che delle volte si fermi a dormire ad __________. Io e mio marito di fatto siamo domiciliati ad __________ presso il fratello __________, __________. E' un appartamento di 3½ locali con due camere da letto. Il __________ non è sposato. Una camera è usata da mio cognato e da sua madre mentre l'altra è per noi due. La nostra presenza ad __________ non è continua. Infatti capita che dormiamo a __________ e al mattino rientriamo in Svizzera dove mio marito lavora. Nelle ultime 8 settimane avremmo dormito una decina di volte ad __________ da mio cognato. Il rimanente lo abbiamo trascorso a __________ __________ __________. Dopo un momento di riflessione e dopo aver discusso con l'interrogante mi decido a dire la verità. Mia suocera __________ abita dalla morte del marito, avvenuta nel 1995, a __________ __________ __________ dove è proprietaria di due appartamenti. Non viene quasi mai in Svizzera. Dal mio arrivo nel mese di marzo non sono mai venuta a dormire ad __________. In pratica ho aiutato mio cognato nel trasloco da via __________ ma di fatto non ho mai abitato ad __________. Ho preso alloggio unitamente a mio marito nel secondo appartamento di proprietà di mia suocera. Non paghiamo affitto e quando possiamo aiutiamo la __________ nel pagamento delle tasse. Mio marito dal 1° marzo 1998 ha sempre dormito a __________ __________ __________. Al momento è in malattia per problemi di pelle (allergia) e, a causa di un incidente, riceve un indennizzo dall'invalidità di circa fr. 1'500.– mensili"
(verbale __________ 9 giugno 1998).
"Sono titolare del garage __________ di __________ sito a __________ in via al __________. Nel garage oltre al sottoscritto lavorano un operaio ed un apprendista. Da settembre del 97 io sono in malattia a causa di una psoriasi alle braccia, alle gambe ed in altre parti del corpo. Sono domiciliato in Svizzera dal 1964. Mio padre si trovava in Svizzera già dal 1959 e mia madre vi giungeva dopo la mia nascita. Io sono sposato dal 1995. Mia moglie ha sempre abitato prima a __________ e poi a __________ __________ in __________. Dal marzo di quest'anno si notificava presso il comune di __________. Praticamente veniva ad abitare con me.
Sollecitato dall'agente interrogante, __________ ha dichiarato:
"Devo dire che dal 1995 le cose presso il garage non funzionano tanto bene. Il lavoro è diminuito considerevolmente. Da quando sono in malattia mi viene corrisposto un indennizzo mensile di fr. 1'500.– di media al mese. Per questo motivo, data la scarsità di soldi, provvisoriamente mi sono trasferito a Lavena __________ __________ in un appartamento di proprietà di mia madre. L'appartamento si trova in una palazzina di due piani e quattro appartamenti. Due di questi sono di mia madre. In uno vi abita lei, mentre l'altro me lo ha dato in uso. Qui non pago affitto. Nell'appartamento di __________, formato da due camere ed un tinello vi abita mio fratello __________. Devo dire che da marzo ad ora vi avrò dormito una sola volta. In precedenza ho abitato in via __________ dall'87 all'89. Poi ci siano trasferiti in via __________ presso la casa __________. Poi, dopo la morte di mio padre avvenuta nel 95 ci siamo trasferiti in via __________ dove avevamo un appartamento di 2 camere ed una sala. Qui abitavo con mio fratello __________. Mia madre __________ invece si trasferiva a __________ __________ __________. Praticamente viveva un po' là e un po' qua. L'affitto era di 1'200.– al mese. L'appartamento di via __________ costa fr. 1'150.– (tutto compreso). In detto appartamento vi è qualche mio indumento, ma nulla di mia moglie. La mia intenzione è quella di trovarmi un appartamento a buon mercato ad __________, dove andare a vivere con mia moglie. La residenza di __________ __________ __________ come detto è provvisoria in attesa che la mia situazione finanziaria migliori. Faccio presente che ho pure in corso una domanda di naturalizzazione".
(verbale __________ 9 giugno 1998).
Va rilevato che la ricorrente non contesta esplicitamente tali verbali d'interrogatorio, limitandosi ad indicare che il Consiglio di Stato li avrebbe solo mal interpretati.
3.2. Alla luce di queste chiare affermazioni, si deve dunque ammettere che __________ risiede prevalentemente a __________ __________ __________ dal 1995, ossia a partire dal decesso del marito. Tale situazione porta alla decadenza del suo permesso (DTF 99 Ib 7). Sollecitata dall'agente interrogante riguardo a quanto dichiarato il figlio e la nuora, la ricorrente ha invero ribadito di recarsi quotidianamente presso la casa di __________ __________ __________ ma di passare le notti ad __________. Una certa presenza in via __________ e, successivamente, in via __________ e 8 ad __________ sembrerebbe pure confermata da alcune persone (doc. A-F). Tali constatazioni non possono tuttavia essere di soccorso alla ricorrente. Difatti, ai fini della decadenza del permesso di domicilio, se la durata della residenza nei due luoghi non è molto diversa, è parimenti rilevante lo scopo della stessa (STF inedita 20 ottobre 1994 in re F. consid. 3b). Orbene, dagli atti risulta che __________ è proprietaria di due appartamenti in una palazzina di due piani in via __________ a __________ __________ __________. Essa, a partire dalla morte del marito, avrà pure dovuto occuparsi della relativa manutenzione e amministrazione. Tuttavia, la ricorrente non indica che la presenza in Italia fosse dettata esclusivamente per tale motivo (ricorso ad 4.1. "anche"). Inoltre l'insorgente ha già avuto modo di affermare di aver alloggiato nei locali a partire dalla morte del coniuge. Va pure rilevato che gli appartamenti non sono stati dati in locazione a terzi (ricorso al Consiglio di Stato ad 2; v. anche verbali d'interrogatorio __________, foglio 2, e __________ foglio 1). Stante quanto precede, il Tribunale ritiene che vi siano elementi sufficienti per concludere che la ricorrente, a seguito del decesso del marito avvenuto nel 1995, si è trasferita in Italia negli appartamenti di cui è proprietaria con lo scopo di risiedervi. Non è dunque necessario prendere in considerazione il fatto che gli accertamenti sull'assenza dell'insorgente sono stati effettuati dal comune di __________ limitatamente al periodo marzo-aprile 1998 e non sull'arco di sei mesi. Del resto le precedenti risultanze sono pure avvalorate dalla dichiarazione della nuora e dal figlio, nonché dal fatto che essa non ha nemmeno a disposizione una camera tutta sua nell'abitazione in via __________ tanto da dover - a suo dire - dormire con il figlio __________ in un piccolo letto pieghevole. Mal si comprenderebbe infatti come mai essa abbia preferito optare per questa scomodissima soluzione quando ha a disposizione ben due appartamenti a __________ __________ __________. Tale dichiarazione sembra piuttosto sia stata rilasciata al fine di evitare la decadenza del suo permesso. Anche il certificato AIRE, tra l'altro prodotto per la prima volta solo in questa sede, non porta a diversa conclusione (doc G). Esso indica l'indirizzo in __________ ad __________, allorquando essa non vi abita più sin dal 15 marzo 1997. Inoltre, il fatto di avere i figli e i propri medici di fiducia in Svizzera, di tenervi delle relazioni bancarie e assicurative nonché di farvi pure la spesa non sono ragioni atte ad impedire il provvedimento adottato dal dipartimento. Tali relazioni possono essere mantenute anche dalla località di confine italiana, come del resto essa sta già facendo. Va ricordato che il permesso di domicilio decade anche se il centro dei propri interessi non è stato trasferito al di fuori della Svizzera (v. consid. 2).
3.3. Va infine sottolineato che nell'applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS non vi è spazio per una ponderazione di interessi. Determinante è unicamente il quesito a sapere se lo straniero abbia risieduto all'estero per oltre sei mesi senza domandare una proroga di tale termine. Sono di conseguenza irrilevanti le argomentazioni della ricorrente volte a ritenere sproporzionato il provvedimento adottato a seguito della lunga durata della sua presenza in Svizzera quale domiciliata.
Sulla scorta di quanto precede, si deve dunque concludere che la sentenza impugnata non presta il fianco alle critiche sollevate dall'insorgente. Il ricorso è pertanto respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 2 cpv. 12 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a __________ nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
__________,
__________;
__________.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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