AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.109
Data decisione, Autorità: 26.07.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00109
Lugano 26 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 aprile 1999 di
__________, rappr. da __________,
contro
la risoluzione 17 marzo 1999 (n. 1181) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 5 ottobre 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, in materia di rifiuto di rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
29 aprile 1999 del Consiglio di Stato,
5 maggio 1999 del dipartimento;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ (1956), cittadino iugoslavo, è entrato la prima volta in Svizzera alla fine degli anni 70 per lavorare in qualità di stagionale. Il 9 ottobre 1986 egli ha ottenuto un permesso di dimora annuale unitamente alla moglie connazionale __________. Il suo permesso di dimora è stato in seguito regolarmente rinnovato, con ultima scadenza fissata al 15 gennaio 1999. I figli __________ (1977) e __________ (1983) hanno raggiunto i genitori in Svizzera rispettivamente il 2 gennaio 1991 e il 23 maggio 1992. Il 9 luglio 1993 la moglie e i figli sono stati posti al beneficio di un permesso di domicilio.
B. Durante il suo soggiorno in Svizzera, __________ ha cambiato diversi posti di lavoro alternandoli con periodi di disoccupazione. Egli ha inoltre interessato le autorità amministrative e penali:
24 luglio 1987 Condannato dalla Corte delle Assise correzionali di __________ (inc. 250/87) a 5 mesi di detenzione e all'espulsione dal territorio svizzero per 3 anni, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per ripetuto furto consumato e tentato. Il 14 ottobre 1987 è stato ammonito dall'autorità competente in materia di stranieri, con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative.
8 febbraio 1988 Condannato dal sostituto Procuratore pubblico sottocenerino con decreto d'accusa (n. 156/88) a 15 giorni di detenzione e alla multa di fr. 900.–. per circolazione in stato di ebrietà e tentato furto. Nel contempo è stato prolungato di 1 anno il periodo di prova sospeso condizionalmente il 24 luglio 1987. A seguito della nuova condanna, il 5 maggio 1989 egli è stato ancora ammonito.
Gennaio 1991 Condanna a 10 giorni di detenzione e a una multa di fr. 1'200.– per circolazione in stato di ebrietà.
9 luglio 1993 La Sezione degli stranieri ha respinto la sua domanda di rilascio del permesso di domicilio a seguito del comportamento tenuto in Svizzera sino a quel momento, rinnovandogli nondimeno l'autorizzazione di dimora.
2 maggio 1995 Con decreto d'accusa (DAP 680/95) è stato condannato a 15 giorni d'arresto sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 1 anno, come pure alla multa di fr. 300.–, per circolazione in stato di ebrietà e circolazione senza licenza di condurre.
19 aprile 1996 Condanna a 3 giorni di arresto sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 1 anno, nonché alla multa di fr. 50.–, per ripetuta ubriachezza e ripetuti schiamazzi notturni. Il periodo di prova alla pena decretata il 2 maggio 1995 è stato prolungato di 6 mesi (V. decreto d'accusa DAP 747/1996).
3 novembre 1997 Con decreto d'accusa (DAP 1787/97) è stato nuovamente condannato. Questa volta a 15 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, per ripetute vie di fatto nei confronti di suo figlio e ripetuto impedimento di atti dell'autorità nonché per ripetuta ubriachezza molesta. A seguito di questa condanna, il 12 dicembre 1997 è stato ammonito per la terza volta.
17 agosto 1998 I famigliari, dopo aver subìto danni materiali ed essere stati minacciati dal ricorrente in preda a una crisi isterica, ne hanno ottenuto il ricovero coatto presso l'apposita struttura a __________.
C. Il 5 ottobre 1998 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha rifiutato di rinnovare il permesso di dimora a __________ al momento della sua scadenza. L'autorità ha motivato la propria decisione fondandosi sul rapporto di Polizia cantonale del 4 settembre 1998 relativo ai fatti che hanno portato al suo ricovero coatto, sulle precedenti condanne penali, nonché sul comportamento che egli ha tenuto durante il suo soggiorno in Svizzera nonostante i diversi ammonimenti. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 4, 9, 10, 12, 16, 17 LDDS e 8 ODDS.
D. a) Contro la decisione dipartimentale, il Servizio __________ (__________) è insorto il 26 ottobre 1998 davanti al Consiglio di Stato. Il 29 ottobre 1998 anche __________ ha impugnato il provvedimento. Il 19 novembre 1998 quest'ultimo ha conferito procura di rappresentanza a __________, dichiarando nel contempo di annullare il mandato al __________.
b) Con giudizio 17 marzo 1999 il Consiglio di Stato, dopo aver congiunto i gravami per economia di giudizio, li ha dichiarati entrambi irricevibili: il ricorso del __________ a causa della mancanza di una procura di conferimento del mandato, nonostante diversi solleciti in tal senso; l'impugnativa presentata direttamente da __________ siccome tardiva. A titolo abbondanziale il Governo ha aggiunto che, anche se il gravame fosse stato ammissibile, il medesimo avrebbe comunque dovuto essere respinto per violazione dell'ordine pubblico.
E. Contro la predetta pronunzia, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora. Sostiene che la mancata produzione della procura da parte del consultorio sarebbe ininfluente ai fini della ricevibilità del gravame, dato che il mandato è stato in seguito conferito a __________. Nel merito, ritiene che la decisione impugnata violi gli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU. A suo dire, i reati commessi non sarebbero gravi siccome dovuti all'alcool. Critica le autorità inferiori per non aver tenuto conto del suo lungo soggiorno in Svizzera, dove risiede la famiglia, e delle difficoltà di risocializzazione in caso di rientro nel paese d'origine.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Dipartimento delle istituzioni sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Il Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e la Serbia del 16 febbraio 1888, e valido tutt'oggi per tutti i Paesi dell'ex Iugoslavia (RS 0.142.118.181), non conferisce il diritto al domicilio o alla dimora.
1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS, se lo straniero possiede il permesso di domicilio, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di dimora fintanto che essi vivono insieme. In concreto il ricorrente è sposato dal 1976 con la connazionale __________, tuttora al beneficio di un permesso di domicilio in Svizzera. Risulta anche che i coniugi vivono insieme a __________. Di conseguenza il ricorrente ha, in linea di principio, diritto al rinnovo dell'autorizzazione di dimora. Se il permesso sollecitato possa essergli rifiutato, è una questione di merito e non di ammissibilità. Donde la competenza di questo Tribunale a statuire sul presente ricorso.
1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. Nella fattispecie, il ricorrente sostiene di aver mantenuto con la famiglia un legame intenso e vivo. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità del legame familiare. In effetti, per i motivi che seguiranno, nella misura in cui la censura di violazione dell'art. 8 CEDU fosse ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito.
1.6. Il gravame in oggetto, tempestivo (artt. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile, siccome tardivo, il ricorso presentato personalmente da __________. A ragione. La decisione 5 ottobre 1998 del dipartimento è stata infatti ricevuta dall'interessato il 9 ottobre successivo (v. scritto 21 ottobre 1998 di __________ e ricorso 26 ottobre 1998 del STCA). Tuttavia egli è insorto contro la predetta risoluzione solo il 29 ottobre 1998, quando il termine di 15 giorni dall'intimazione era già scaduto (art. 10 cpv. 3, 46 cpv. 1 PAmm). Egli ha d'altronde esplicitamente riconosciuto, nel suo gravame davanti all'autorità inferiore, di aver ricorso tardivamente.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame inoltrato dal STCA perché, nonostante diverse richieste, non era stata prodotta la procura volta a giustificare la rappresentanza di __________.
3.1. Al ricorso devono essere allegati la decisione ed ogni altro documento (art. 46 cpv. 3 PAmm). I ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili (art. 9 PAmm).
3.2. In concreto, il 21 ottobre 1998 __________ ha chiesto alla Sezione degli stranieri una proroga fino al 30 ottobre per la presentazione del ricorso. Lo stesso giorno la consulente psicologa del __________ __________ ha anch'esso richiesto una proroga: "vi chiedo di tener presente che le condizioni psico-fisiche del signor __________ non erano buone al momento della Vostra decisione e che inoltre egli non ha avuto il tempo di risponderVi tempestivamente, rispettando in tal modo i termini del ricorso. Mi permetto perciò di appoggiare la richiesta del sopraccitato, al fine di concedergli una proroga sino al 30 ottobre 1998". Preso atto del contenuto dello scritto del __________, il 26 ottobre 1998 la Sezione degli stranieri ha comunicato direttamente al consultorio, per telefax e in seguito tramite servizio postale, che una proroga non poteva essere concessa in quanto i termini ricorsuali sono perentori. Il 26 ottobre 1998 il STCA ha comunque inoltrato un ricorso denominato "cautelativo" per __________ chiedendo, tra l'altro, "a suo nome, di accordargli la possibilità di completare questa richiesta una volta presa visione di tutta la documentazione della quale siamo tuttora in attesa. La procura del signor __________ che mi concerne Vi sarà inviata nel più breve tempo possibile". Il 29 ottobre 1998 __________ ha impugnato anch'esso la decisione che lo riguarda, precisando subito: "So purtroppo che sono in ritardo, ma la sig.ra __________ psicologa __________ dove sono in cura tuttora mi disse che ci pensava lei. Purtroppo non è stato così(...)". Raccolte le osservazioni del dipartimento, il 3 novembre seguente il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha comunicato al __________ che lo scambio degli allegati era terminato. Il 19 novembre 1998 __________ ha informato il Servizio dei ricorsi di aver assunto il patrocinio di __________ e ha trasmesso una procura sottoscritta dal cliente, la quale indica segnatamente che il "mandato annulla e sostituisce quello precedentemente conferito al __________ ". Egli ha pure chiesto e ottenuto un ulteriore scambio degli allegati. In seguito, l'11 febbraio 1999, la giurista del Servizio dei ricorsi ha richiesto al __________ di voler trasmettere la procura di rappresentanza debitamente firmata dallo straniero. Il 17 febbraio 1999 il consultorio ha tuttavia comunicato di non essere "in possesso di una procura di rappresentanza relativa al ricorso contro la decisione del 5 ottobre 1998 (E 550) della Sezione degli stranieri. Infatti il sig. __________ non si è più presentato presso il nostro consultorio da novembre 1998, nonostante i vari richiami scritti e telefonici". Il 19 febbraio 1999 il __________ è stato nuovamente sollecitato a trasmettere la procura entro il 26 febbraio successivo "con l'avvertenza che scaduto infruttuoso tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile". Il consultorio, rispondendo tempestivamente alla richiesta, ha tuttavia riconfermato lo scritto del 17 febbraio precedente. Stante quanto precede, preso atto della mancanza della procura che abilitasse il __________ a rappresentare __________, a ragione il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato irricevibile il gravame.
3.3. Le obiezioni sollevate dal ricorrente al proposito non possono essere accolte. Il ricorso trasmesso al Governo dal __________ indica espressamente che la procura di rappresentanza sarebbe stata trasmessa nel più breve tempo possibile. Inoltre il gravame ha anticipato l'impugnativa direttamente presentata e sottoscritta di proprio pugno da __________. Visto quanto precede, a ragione il Consiglio di Stato ha richiesto al consultorio di legittimarsi tramite la procura. La prova del conferimento del mandato era quindi essenziale ai fini della ricevibilità del gravame. Di conseguenza la tesi dell'insorgente, secondo cui non sarebbe obbligatorio allegare al ricorso la procura di rappresentanza, non può essere condivisa in questo caso. Il ricorrente dà pure rilievo al fatto che il consultorio non lo rappresentasse più a partire dal conferimento del mandato a __________ il 19 novembre 1998. A suo dire, dato che i vari solleciti al __________ risalgono al mese di febbraio 1999, essi sarebbero conseguentemente privi di valore in quanto il relativo mandato era da tempo già annullato e l'autorità ricorsuale non era più legittimata a conferire con il consultorio. A torto. Da una parte lo scritto 19 novembre 1998 indica che il mandato è stato conferito allo __________ il giorno stesso ed ha quindi effetto ex nunc. Dall'altra va sottolineato che le richieste del Governo al __________ si riferiscono al gravame inoltrato il 26 ottobre 1998, dove veniva indicato che la procura sarebbe stata trasmessa in seguito nel più breve tempo possibile. Orbene, a quel momento il nuovo rappresentante non aveva ancora assunto il mandato. Sollecitato dal Governo, il consultorio ha dichiarato di non essere mai stato in possesso di una procura scritta da parte di __________. Se ne deduce quindi, contrariamente a quanto asserisce ora il ricorrente, che il primo rappresentante non era legittimato a presentare il gravame a nome e per conto di __________. La procura del 19 novembre 1998 annulla pertanto un mandato che non è mai stato conferito. Va infine sottolineato che non spetta al Tribunale delucidare come mai il __________ abbia agito senza procura.
La decisione impugnata si rivela pertanto legittima, adeguata alle circostanze ed ossequiosa del principio della proporzionalità.
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 1, 4, 17 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 9, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, __________ (22 giugno 1956), cittadino iugoslavo, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 30 settembre 1999 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
2 La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.– sono a carico dell'insorgente.
3 Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a __________ nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4 Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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