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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.104
Data decisione, Autorità: 16.11.1999, TRAM
Incarto n. 52.1999.00104
Lugano 16 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 aprile 1999 di
__________,
contro
la decisione 31 marzo 1991 del Consiglio di Stato (no. 1442) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 1. dicembre 1998 rilasciata dal municipio di __________ al comune per la costruzione di un posteggio pubblico in località "__________";
viste le risposte:
3 maggio 1999 del municipio di __________;
4 maggio 1999 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 14 luglio 1998 il municipio di __________ ha pubblicato una domanda di costruzione per la realizzazione di un posteggio pubblico in località "__________", su fondi di proprietà di terzi, che sarebbero stati espropriati;
che alla domanda si è opposto __________, proprietario della part. no. __________ RF (__________RFP) direttamente coinvolta dall’in-tervento, obiettando di non aver mai autorizzato l'utilizzazione del suo fondo a fini edilizi;
che, raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 1. dicembre 1998 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo nel contempo l'opposizione;
che con giudizio 31 marzo 1999 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente;
che, rilevata la conformità dell'opera con il PR, il Governo ha in sostanza ritenuto improponibili le contestazioni sollevate dall'insorgente con riferimento al fatto che il municipio aveva iniziato i lavori sul suo fondo prima di averne ottenuto la libera disposizione;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la licenza non venga accordata sintanto che "le vertenze legate al diritto e al rispetto della proprietà privata non saranno completamente risolte";
che anche in questa sede l'insorgente si duole essenzialmente del fatto che il municipio abbia iniziato i lavori di costruzione prima di essere entrato in possesso del fondo;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni e dal municipio di __________, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente;
Considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE;
che la licenza edilizia è un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che l'intervento edilizio previsto dalla domanda di costruzione è conforme alle disposizioni di legge in materia di polizia delle costruzioni e di pianificazione del territorio (art. 1 RLE; Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 1 LE, N. 627);
che i lavori di costruzione possono essere iniziati soltanto dopo la crescita in giudicato della licenza edilizia (art. 23 RLE);
che il posteggio in contestazione è conforme alla variante di PR approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione 11 novembre 1998 (no. 5170): limitandosi ad obiettare che i lavori sono iniziati prima dell'approvazione di quest’atto pianificatorio, nemmeno l'insorgente sostiene in definitiva il contrario;
che la legittimità della variante in questione, che il ricorrente ha omesso di contestare nell’ambito della procedura di approvazione, non può essere posta in discussione in questa sede;
che nulla impediva infatti al ricorrente di sollevare in quella sede le eccezioni che solleva ora con riferimento al fatto che il posteggio sarebbe destinato a soddisfare gli interessi privati dei promotori delle infrastrutture turistiche recentemente realizzate a __________;
che sotto questo profilo il ricorso appare infondato;
che l'avvio dei lavori di costruzione prima della crescita in giudicato del relativo permesso, su un fondo di cui il comune resistente non aveva nemmeno facoltà di disporre, configura un sopruso tanto evidente, quanto censurabile;
che questa prevaricazione non è comunque atta ad inficiare la validità della licenza in esame, che - come detto - si limita ad accertare la conformità dell’opera con il diritto edilizio materialmente applicabile;
che, stando così le cose, la decisione governativa impugnata va senz'altro confermata;
che per evidenti considerazioni di equità si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio e dall'assegnazione di ripetibili;
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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