AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.102
Data decisione, Autorità: 21.06.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00102
Lugano 21 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 9 aprile 1999 di
contro
la decisione 17 marzo 1999, no. 1173, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 23 aprile 1998 con la quale la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di due mesi;
visti:
la risposta 16 aprile 1999 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
lo scritto 27 aprile 1999 del tribunale di Berna-Laupen;
la lettera 7 maggio 1999 del ricorrente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, classe 1957, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B nel 1977. In seguito ha interessato più volte le autorità amministrative in ambito di circolazione stradale.
26.02.1988: ammonimento per aver circolato a 111 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) laddove vige il limite di 80 km/h;
02.09.1994: ammonimento; nell'effettuare una manovra di svolta a sinistra omettendo di concedere la precedenza, collideva con un veicolo prioritario;
27.01.1995: ammonimento per aver superato il limite di velocità prescritto di 27 km/h in autostrada;
06.02.1998: ammonimento per aver superato il limite di velocità prescritto di 34 km/h in autostrada.
B. a) Il 15 aprile 1996 __________ è stato sorpreso in territorio autostradale di __________ a circolare ad una velocità di 124 km/h, già dedotto il margine di tolleranza, laddove vige la limitazione a 80 km/h.
b) Il 7 maggio 1996 il ricorrente è stato informato dalla Sezione della circolazione che erano dati gli estremi per procedere nei suoi confronti con l'adozione di una misura amministrativa di revoca della licenza di condurre.
Considerato che in sede penale il ricorrente aveva contestato i fatti rimproveratigli, con lettera 24 giugno 1996 l'autorità dipartimentale gli ha comunicato che il suo caso sarebbe stato riesaminato dal profilo amministrativo al termine dell'inchiesta penale in corso.
c) Riconosciuto colpevole di infrazione agli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 3, 40, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 5 e 29 cpv.1 ONC; 63 e 106 CP, con risoluzione 9 ottobre 1997 il tribunale distrettuale di Berna-Laupen ha condannato il ricorrente al pagamento di una multa di fr. 900.--, oltre a fr. 400.-- per tassa di giustizia. La risoluzione, notificata per il tramite della polizia cantonale, è cresciuta in giudicato il 23 dicembre 1997.
C. a) Il 12 dicembre 1996 l'insorgente è stato coinvolto in un incidente della circolazione stradale svoltosi su sedime autostradale in territorio di __________. Mentre si trovava affiancato alla vettura che intendeva sorpassare, è stato raggiunto da tergo da una vettura che chiedeva strada. Al fine di liberare la corsia, frenava bruscamente e sterzava a destra, perdendo conseguentemente la padronanza del proprio mezzo. Al termine di un testa-coda la sua vettura si posizionava trasversalmente rispetto alla direzione di marcia dell'automobile che era intento a sorpassare, la quale nulla poteva per evitare la collisione.
b) Con risoluzione 4 aprile 1997 egli è stato condannato al pagamento di una multa di fr. 500.--, oltre a fr. 150.-- per tassa di giustizia e spese, siccome giudicato colpevole di violazione degli art. 31 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC. La decisione è cresciuta in giudicato.
D. a) Prima di prendere una decisione in merito all'adozione di un provvedimento amministrativo di revoca della licenza a seguito dei fatti summenzionati, con lettera 3 aprile 1998 la Sezione della circolazione ha informato l'insorgente della possibilità di esprimersi al riguardo.
b) Con scritto 10 aprile 1998 __________ ha esposto le sue giustificazioni, di cui si dirà per quanto necessario nel seguito.
c) Con decisione 23 aprile 1998 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per una durata di due mesi giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr.
E. a) Con ricorso 2 maggio 1998 __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato postulando l'annullamento della risoluzione impugnata.
b) Il 17 marzo 1999 l'Esecutivo cantonale ha respinto il gravame. Alla luce delle infrazioni commesse dal ricorrente e tenuto conto dei numerosi ammonimenti di cui egli era stato oggetto, il Governo ha ritenuto adeguata e legittima la misura adottata dal Dipartimento.
F. Con ricorso 9 aprile 1999 __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo le richieste formulate in precedenza. A suo dire tutta la procedura sarebbe inficiata da "vizi di forma", quali: crescita in giudicato della sentenza del tribunale di Berna-Laupen prima dello scadere dei termini di ricorso; la lettera 3 aprile 1998 è stata spedita per lettera semplice e non per raccomandata; intimazione di deposito della licenza di condurre con lettera 23 aprile 1998 prima dello scadere del termine di ricorso; non ha potuto spiegarsi oralmente. Contesta inoltre i fatti così come esposti nelle decisioni penali 4 aprile e 9 ottobre 1997.
G. All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, il quale si è riconfermato nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
H. Su richiesta di questo tribunale il tribunale distrettuale di Berna-Laupen ha confermato che il giudizio 9 ottobre 1997 è cresciuto in giudicato il 23 dicembre 1997.
Dal canto suo il ricorrente ha ribadito di aver impugnato tale giudizio.
Considerato, in diritto
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 4 Cost. e 6 CEDU. In ambito amministrativo né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per scritto (DTF 117 II 132, consid. 3b e rinvii; A. Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, Bellinzona/Cadenazzo 1988, n. 141 e 146).
Ne discende che né il Consiglio di Stato, né l'autorità dipartimentale hanno violato il diritto di essere sentito del ricorrente.
Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.; 21.10.1996 in re T.).
b) Nel caso in esame, gli accertamenti di polizia e penali, sulla base dei quali sono state rese le risoluzioni di multa, sono senz'altro sufficienti e completi anche ai fini della procedura amministrativa. Ciò vale sia in relazione alla decisione del tribunale distrettuale di Berna-Laupen sia per quella relativa ai fatti accaduti a Personico.
Infondata è la versione secondo cui __________ avrebbe impugnato il giudizio del tribunale di Berna-Laupen. Infatti con scritto 27 aprile 1999 tale autorità ha confermato che la decisione è cresciuta in giudicato il 23 dicembre 1997 e che di conseguenza contro di essa non è pendente alcun ricorso. D'altro canto il ricorrente non ha provato quanto da lui sostenuto. Sebbene in virtù del principio inquisitorio spetti a questo tribunale accertare d'ufficio i fatti determinanti per il giudizio, l'insorgente è comunque sempre tenuto a farsi parte diligente del procedimento, producendo le prove in suo possesso. Ora, se egli avesse effettivamente interposto ricorso avverso la citata decisione, avrebbe dovuto almeno produrre copia del gravame. Ciò che egli non ha fatto. Dopo essere stato reso attento che secondo il tribunale di Berna-Laupen contro la decisione in parola non era pendente alcun ricorso, egli si è limitato a riproporre quanto sostenuto in precedenza, senza produrre alcuna prova. Questo tribunale ritiene dunque che le censure sollevate dal multato a tal proposito sono infondate.
__________ contesta inoltre i fatti così come accertati in sede penale. Tale affermazione è pretestuosa. Se egli avesse realmente ritenuto che le decisioni di multa poggiavano su fatti errati (radar non tarato, legalità del segnale di limitazione della velocità, legalità dell'inseguimento, nessuna colpa per i fatti svoltisi a __________) avrebbe dovuto impugnarle. Egli fraintende lo scopo del ricorso contro una decisione di multa. Esso non costituisce infatti un mezzo discrezionale da prendere in considerazione a dipendenza di eventuali provvedimenti amministrativi che potranno essere pronunciati, bensì ha significato soltanto laddove il multato contesta di avere violato la legge e non si trova quindi d'accordo con la procedura contravvenzionale e il relativo giudizio di condanna. In tale evenienza il ricorso dev'essere sempre interposto, indipendentemente dalle procedure amministrative che potranno ancora seguire.
L'insorgente, comunque, ben sapeva che le infrazioni commesse avrebbero potuto comportare anche l'adozione di una misura amministrativa. Infatti per quanto concerne i fatti di Berna la Sezione della circolazione lo aveva informato a tal proposito già con lettera 7 maggio 1996. La gravità dei fatti di Personico avrebbe inoltre dovuto indurre il ricorrente a prevedere che sarebbe pure incorso in una procedura di revoca della licenza di condurre.
Non avendo impugnato presso le istanze superiori le decisioni penali, __________ ne ha riconosciuto il contenuto. Pertanto, alla luce della predetta giurisprudenza, in questa sede gli è preclusa ogni possibilità di mettere nuovamente in discussione fatti già definitivamente accertati in ambito penale.
La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). In ogni caso la durata del provvedimento non può essere inferiore ad un mese (art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr).
Nella sentenza 124 II 99 l'Alta Corte federale ha inoltre puntualizzato la sua giurisprudenza, rilevando che chi in autostrada supera di 35 km/h o più la velocità prescritta commette un'infrazione grave, per cui si giustifica la revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr senza esame delle circostanze concrete, ossia anche se il conducente gode di una buona reputazione.
Resta da valutare se il tempo trascorso tra gli eventi in questione e l'adozione della misura amministrativa dev'essere valutato a favore del ricorrente. Il quesito va risolto negativamente. Per quanto concerne i fatti di Berna il tempo intercorso è stato causato dall'opposizione formulata dal ricorrente avverso il decreto d'accusa e dalla procedura che ne è seguita. Egli non può dunque trarre vantaggio da tale circostanza. Per quanto concerne la collisione del 12 dicembre 1996 (decisione penale 4 aprile 1997 - provvedimento amministrativo 23 aprile 1998) la questione può restare indecisa. Infatti, anche solo considerando l'entità dell'eccesso di velocità commesso e i precedenti del ricorrente, tralasciando dunque i fatti svoltisi a __________, una revoca di due mesi appare in ogni caso proporzionata alla fattispecie.
Pertanto il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 4 Cost.; 16 cpv. 3 lett. a, 17 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 3, 40 e 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 4a cpv. 5 e 29 cpv. 1 ONC; 30 cpv. 2 e 33 cpv. 2 OAC; 63, 68 e 106 CP; 10 LALCStr; 1 ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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