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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.94
Data decisione, Autorità: 25.08.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00094
Lugano 25 agosto 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 marzo 1999 di
contro
la decisione 17 marzo 1999 della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC);
vista la risposta 14 aprile 1999 della CV-LEPIC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 16 marzo 1999 il municipio di __________ ha segnalato alla CV-LEPIC che l’impresa di costruzioni del ricorrente __________ aveva iniziato lavori di costruzione di una casa d'abitazione unifamiliare sulla part. n. __________ RFD;
che il 17 marzo 1999 la CV-LEPIC ha intimato al ricorrente un rapporto di contravvenzione per aver avviato lavori di costruzione con costi preventivabili superiori a 30’000.- fr. senza che la sua impresa fosse iscritta all’albo delle imprese di costruzione;
che con decisione dello stesso giorno la CV-LEPIC ha ordinato in via provvisionale al ricorrente di sospendere immediatamente i lavori avviati sulla part. n. __________ RFD, con la comminatoria dell'art. 292 CPS;
che il 31 marzo 1999 __________, titolare dell'impresa, ha introdotto un ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, asserendo di non aver iniziato alcun lavoro e chiedendo pertanto lo stralcio del rapporto di contravvenzione;
che la CV LEPIC ha chiesto il rigetto dell’impugnativa nella misura in cui fosse risultata ricevibile;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 15 LEPIC;
che la legittimazione attiva dell’insorgente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è di per sé data;
che il ricorso è tempestivo (art. 46 PAmm);
che oggetto dell’impugnativa è unicamente il rapporto di contravvenzione, di cui l’insorgente chiede lo stralcio;
che il ricorso non è rivolto contro l’ordine di sospensione dei lavori, che per esplicita dichiarazione del ricorrente non toccherebbe suoi legittimi interessi;
che, a dispetto della sua natura contravvenzionale, il procedimento non è retto dalla LPContr, ma dalla PAmm (art. 17 cpv. 1 LEPIC);
che secondo l’art. 44 PAmm le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate solo se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 44 PAmm, N. 2 b);
che l’avviso di contravvenzione è un atto amministrativo, mediante il quale l'autorità titolare dell’azione penale instaura un rapporto processuale con un indiziato di reato, informandolo dell’apertura di un procedimento contravvenzionale a suo carico ed offrendogli la possibilità di giustificarsi dagli addebiti che gli vengono rivolti;
che, nella misura in cui si voglia riconoscere a tale provvedimento indole di decisione processuale, volta ad attribuire al prevenuto qualità di parte, si deve negarne l’impugnabilità;
che tale atto, di natura incidentale, siccome funzionale al procedimento, è infatti del tutto insuscettibile di procurare all’insorgen-te un danno non altrimenti riparabile;
che il ricorso va quindi dichiarato irricevibile;
che la tassa di giustizia è a carico dell’insorgente;
visti gli art. 15, 16 LEPIC, 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 100.- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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